Page 21 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 Tali problemi possono peraltro porsi anche in fase   peraltro,  stralciata  all’atto  della  pubblicazione  in
                 di  affidamento,  rischiando  di  mandare  le  gare   Gazzetta Ufficiale con la motivazione dell’inutilità
                 deserte.                                       di  ribadire,  per  casi  specifici,  un  principio  di
                                                                generale vigenza.
                 Al riguardo va ricordato che, relativamente agli
                 effetti in parte analoghi registratisi a seguito della   Prendendo atto dell’affermazione, e nell’oggettiva
                 pandemia, l’articolo 8, comma 4, lett. b), del decreto   evidenza di come le riferite circostanze possano
                 semplificazioni  2020  disponeva  espressamente   porre a rischio l’esecuzione dei contratti, a partire
                 il riconoscimento agli appaltatori,  a  valere  sulle   dal rallentamento o dalla sospensione dell’attività
                 somme a  disposizione della  stazione appaltante   giungendo  sino  alle  istanze  di risoluzione  senza
                 indicate  nei  quadri  economici  dell’intervento  e,   oneri per gli appaltatori, pare potersi sensatamente
                 ove  necessario,  utilizzando  anche  le  economie   concludere circa l’utilizzabilità dello strumento
                 derivanti dai ribassi d’asta, dei maggiori costi   del CCT per scongiurare i blocchi operativi dovuti
                 sopportati, specie per adeguare ed integrare i piani   a  tali circostanze,  e  dare  adeguato  supporto  a
                 di sicurezza  e  coordinamento  in                            quanti  dovranno  opera  le  scelte
                 attuazione delle misure disposte                              nell’individuazione  delle  relative
                 dalla legge  per il contenimento   Aggiornamento dei          soluzioni.
                 della pandemia; la  successiva    prezzi a base di gara
                 lett.  c) altresì prevedeva  che                              In  tal senso,  il coinvolgimento
                 il rispetto di dette misure, ove   ed Accordi Quadro:         del CCT può riguardare  tanto
                 d’impedimento,  anche  solo  in    Collegi Consultivi         la   gestione   delle   difficoltà
                 parte, per la regolare esecuzione   anche sotto soglia        esecutive legate all’impossibilità,
                 dei lavori,  dei servizi o  delle   e nella formula ante      temporanea   o   assoluta,  di
                 forniture,  costituiva  causa  di        operam               proseguire  il rapporto,  sia  il
                 forza maggiore anche nel caso                                 riconoscimento  dei  costi  non
                 di mancato  rispetto  del termine                             coperti  dai  meccanismi   di
                 contrattualmente previsto, quale                              revisione operanti per legge, con
                 circostanza  non  imputabile  all’esecutore  ai  fini   la  relativa  quantificazione;  allo  stesso  modo  per
                 della proroga di detto termine.                aggiornare i prezzi dei singoli contratti applicativi
                                                                di Accordi Quadro già stipulati, rispetto ai quali il
                 Relativamente  alla  possibilità  di  considerare   legislatore  prevede  la  possibilità,  per  le  stazioni
                 come  causa  di  forza  maggiore  gli  aumenti  dei   appaltanti,  di procedere  in  via  autonoma,  così
                 prezzi senza precedenti originati, oltre che dalla   come per l’adeguamento dei prezzari necessari a
                 disordinata  ripresa  produttiva  conseguente  al   determinare  gli importi a  base di gara; per  tali
                 superamento del lock down dovuto alla pandemia,   finalità  parrebbe,  quindi,  opportuno  esercitare
                 dagli eventi bellici dell’Ucraina,  va  detto  che   la facoltà di attivare i Collegi anche laddove non
                 formula del tutto analoga a quella dell’articolo 8,   sussista un obbligo, ossia per importi sotto soglia
                 comma 4, lett. c) testé citato era stata annunciata   comunitaria e, in ogni caso, per la fase cosiddetta
                 nel decreto legge 21 marzo 2022, n.21, risultando,   ante operam.























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