Page 15 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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                 determinati  dalla  condotta  dell’aggiudicatario   eseguire prestazioni per violazioni non chiaramente
                 sono  coperti  dalla  “garanzia  provvisoria”  che   definite dalle regole di diritto pubblico.
                 consente all’amministrazione di azionare il rimedio   Ciò che è certo è che il legislatore ha ridotto l’ambito
                 di adempimento  della  prestazione  dovuta  con  la   di operatività del sistema delle garanzie nella fase
                 finalità  di  compensare  in  via  forfettaria  i  danni   procedimentale,  come  risulta  dal  confronto  tra  il
                 subiti dall’amministrazione  per  violazione delle   Vecchio Codice ed il Nuovo Codice.
                 regole  procedimentali  nonché  dell’obbligo  di
                 concludere il contratto.                       La  Adunanza  è,  altresì,  di  estremo  interesse
                                                                rispetto all’imminente pronunciamento della Corte
                 Nel caso di “mancata  aggiudicazione” a  seguito   Costituzionale di cui pure si è detto in premessa.
                 di una  “proposta  di aggiudicazione”,  i motivi di
                 tale  determinazione  possono  dipendere,  oltre   La  Plenaria,  forte  di  una  ricostruzione  rigorosa
                 che  da  ragioni  relative  all’offerta,  dalla  verifica   dell’Istituto e  di una  comparazione  giuridica
                 negativa  preventiva  del  possesso  dei  requisiti  di   dei suoi tratti somatici nel  previgente  Codice e
                 partecipazione del concorrente individuato.    nel  Nuovo  Codice,  respinge  la  tesi  della  quarta
                                                                Sezione, secondo cui l’ordinanza n. 3299 del 2021
                 In  queste  ipotesi,  contrariamente  a  quanto   riferirebbe  il  carattere  sanzionatorio  anche  alla
                 affermato nell’ordinanza di rimessione, la S.A. non   garanzia provvisoria prevista dal Nuovo Codice.
                 è costretta a procedere all’aggiudicazione e poi ad
                 esercitare il potere di annullamento in autotutela,   Si  potrebbe  quasi  sostenere  che,  nel  fare  ciò,  la
                 potendosi  limitare  a  non adottare  l’atto  di   decisione strizzi l’occhio, non senza sottile grazia,
                 aggiudicazione e ad individuare il  secondo    alla questione rimessa al vaglio del Giudice delle
                 classificato  nei  cui  confronti  indirizzare  la   Leggi con la citata ordinanza n. 3299 del 2021.
                 nuova “proposta di aggiudicazione”.
                                                                Il tutto,  in specie,  parrebbe  racchiuso  in  due
                 I pregiudizi economici legati a questo contesto, se   passaggi nei quali la Plenaria afferma che “il Codice
                 esistenti, hanno portata differente rispetto a quelli   del 2016 non ha confermato il sistema previgente
                 che si possono verificare nella fase provvedimentale,   disciplinato  dall’art.  48  del  Codice  del  2006,  che
                 con possibilità per l’amministrazione, ricorrendone   prevedeva  la  possibilità, ricorrendo  i presupposti
                 i   presupposti,   di   fare   valere   l’eventuale   indicati,  di  escutere  la  garanzia,  con  funzione
                 responsabilità  precontrattuale  del concorrente  ai   sanzionatoria, anche nei confronti dei partecipanti
                 sensi degli artt. 1337-1338 cod. civ..         alla procedura.

                 Rimane  fermo,  altresì,  il  potere  dell’Autorità   Ne consegue che l’estensione del perimetro della
                 nazionale  anticorruzione  di applicare  sanzioni   “garanzia provvisoria” si porrebbe in contrasto con
                 amministrative  pecuniarie  qualora  si  accertino   la ratio legis” e che “L’esposta diversità di regime”
                 specifiche  condotte  contrarie  alle  regole  della   nel Vecchio e  nel Nuovo Codice” tanto  da  aver
                 gara da parte degli operatori economici (art. 213,   indotto la V  Sezione del Consiglio  di Stato, con
                 comma 13, d.lgs. n. 50 del 2016).              la citata ordinanza n. 3299 del 2021, a rimettere
                                                                alla  Corte  Costituzionale  la  questione  relativa
                                                                all’applicazione retroattiva  della nuova  disciplina
                    3. Conclusioni                              della  “garanzia  provvisoria”  (applicata  al  solo
                                                                aggiudicatario con funzione compensativa) perché
                 Di particolare importanza, date le premesse, è la   più  favorevole  rispetto  alla  precedente  disciplina
                 soluzione individuata dall’Adunanza Plenaria.  (applicata  anche  al  concorrente  con  funzione
                 Il  ragionamento,  su  cui  fonda,  ruota  attorno   punitiva)”.  E  forse  tanto  basta  per  mettere  al
                 all’analisi della successione delle leggi nel tempo   sicurol’aspettativa  riposta  nella interpretazione
                 al  fine  di  fornire  un’interpretazione  teleologica   demandata al Giudice delle Leggi.
                 della disposizione oggetto di scrutinio. Non senza
                 considerare  il  fedeiussore,  quale  terzo  –  che   Del  resto,  dalla  natura  punitiva  dell’escussione
                 ha  stipulato  un  contratto  autonomo  di garanzia   della  polizza  di  cui  all’art.  48  del  D.  Lgs.  n.
                 collegato al rapporto principale tra amministrazione   163/2006  consegue  il  relativo  assoggettamento
                 e  partecipante  alla  procedura  di gara  –  debba   alle  garanzie  previste  dalla  Costituzione e  dal

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