Page 12 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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                 iii) la fase costitutiva di stipulazione del contratto;   soltanto quest’ultima forma di garanzia.
                 iv) la fase esecutiva.
                                                                L’art.  93,  comma  6,  come  novellato  dall’art.  59,
                 Ebbene,  la  “proposta  di  aggiudicazione”  si   comma  1,  lett.  d),  del decreto  legislativo  19
                 inserisce  nella fase procedimentale  (art.    aprile 2017, n. 56, come si è detto, dispone che
                 32,  comma  5).  Il  Codice  ha  previsto  che  la  fase   «la  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione del
                 procedimentale e la fase esecutiva siano corredate   contratto  dopo  l’aggiudicazione  dovuta  ad  ogni
                 da  un  sistema  di  “garanzie  provvisorie”  (quelle   fatto  riconducibile  all’affidatario  o  all’adozione
                 oggetto di trattazione) e “garanzie definitive”.  di  informazione  antimafia  interdittiva  emessa  ai
                                                                sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
                 Ciò posto,  la Plenaria  ha  ritenuto  di dover   settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata
                 inquadrare l’istituto come disciplinato nella vigenza   automaticamente al momento della sottoscrizione
                 del d.lgs. n. 163/2006. E ciò al fine di inquadrare   del contratto».
                 il segmento  procedurale  dove  si  colloca,  oggi,
                 l’istituto in esame di cui all’art. 93.        La  possibilità  di escussione  della “garanzia
                                                                provvisoria” per il concorrente è prevista soltanto
                 Nel dettaglio, rilevando che:                  nel  caso  di  dichiarazioni  false  rese  dall’operatore
                 •   l’art.  75,  comma  1  del  d.lgs.  n.  163/2006,   economico  nell’ambito  della  procedura  di
                    disponeva che l’offerta fosse corredata da una   avvalimento (art. 89, comma 1).
                    garanzia, pari al due per  cento, del prezzo
                    base  indicato  nel  bando  o  nell’invito,  sotto
                    forma di “cauzione” o di “fideiussione” a scelta   2.2 La natura e la funzione della garanzia
                    dell’offerente.                                    provvisoria
                 •   L’escussione di tale garanzia poteva avvenire
                    secondo due differenti forme.               La Adunanza ha, poi, stabilito quali sono la natura e
                 •   La  prima  forma  era  disciplinata  dall’art.  48   la funzione della “garanzia provvisoria” nell’ambito
                    del  d.lgs.  n.  163/2006,  che,  a  sua  volta,   del Nuovo Codice, operando, ancora una volta, una
                    contemplava  ai commi  1  e  2  due  diverse   distinzione tra vecchio Codice e Nuovo Codice.
                    fattispecie,
                        1.  quella  dell’esito  negativo  del  c.d.   Quanto al Vecchio Codice, l’Adunanza ha osservato
                        controllo  a  campione,  nel  qual  caso  le   che:
                        stazioni appaltanti  dovevano  procedere   •   nella  sua  vigenza,  l’orientamento  prevalente
                        –  oltre  all’esclusione dalla gara  e  alla   della  giurisprudenza   amministrativa
                        segnalazione  all’allora  AVCP oggi ANAC–   distingueva la “garanzia provvisoria” escussa
                        alla  «escussione  della  relativa  cauzione   nei confronti dei concorrenti di cui all’art. 48,
                        provvisoria» (art. 48, comma 1);            comma 1, e la “garanzia provvisoria” escussa
                        2.  e  quella  concernente  la  richiesta   nei  confronti  dell’aggiudicatario  di  cui  all’art.
                        indirizzata,  entro  dieci  giorni  dalla   75, comma 1.
                        conclusione  delle operazioni di gara,   •   Alla prima tipologia di garanzia – quella, per
                        anche  all’aggiudicatario e  al  concorrente   intenderci, escussa nei confronti dei concorrenti
                        che  seguiva  in  graduatoria,  qualora  gli   di  cui  all’art.  48,  comma  1  -  si assegnava
                        stessi  non  fossero  stati  ricompresi  fra  i   natura  sanzionatoria,  con  funzione
                        concorrenti  sorteggiati  (art.  48,  comma   punitiva,   in   quanto   l’amministrazione
                        2).                                         poteva  escutere  la  garanzia,  incamerando
                 •   La  seconda  forma  era  quella  prevista  dallo   la  somma  predeterminata,  nei  confronti  di
                    stesso art. 75, il quale, al comma 6, disponeva   tutti  gli  offerenti  sorteggiati  che  non  fossero
                    che «la garanzia copre la mancata sottoscrizione   in  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione,
                    del  contratto  per  fatto  dell’affidatario,  ed  è   con  conseguenze  economiche  sovra-
                    svincolata automaticamente al momento della     compensative. Ne conseguiva la necessità – in
                    sottoscrizione del contratto medesimo».         conformità con le regole convenzionali (art. 7
                                                                    Cedu) – di assicurare il rispetto del principio di
                 Nella vigenza  del decreto  legislativo n.  50  del   legalità e dei suoi corollari della prevedibilità,
                 2016 è stata, dunque, mantenuta, con modifiche,    accessibilità e limiti di applicabilità delle norme

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