Page 13 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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nel tempo. 2.3 L’individuazione dei “soggetti” nei
• Alla seconda tipologia di garanzia- e, cioè, cui confronti può essere escussa la
quella escussa nei confronti dell’aggiudicatario “garanzia provvisoria”
di cui all’art. 75, comma 1 - si assegnava
natura non sanzionatoria, qualificando la L’orientamento espresso nell’ordinanza di
“cauzione” quale garanzia avente una valenza rimessione era nel senso che i “soggetti” erano non
analoga a quella della caparra confirmatoria solo l’“aggiudicatario”, ma anche il destinatario di
e la “fideiussione” quale contratto di garanzia una “proposta di aggiudicazione” per le ragioni di
personale, con funzione di evidenziare «la cui si è già detto infra al paragrafo § 2.
serietà ed affidabilità dell’offerta» (Cons.
Stato, Ad. plen., n. 34 del 2014, cit.), nonché Ma, l’Adunanza Plenaria ha preferito seguire un
con funzione compensativa dei danni subiti orientamento diverso da quello proposto dalla
dalla stazione appaltante. Quarta Sezione con l’ordinanza di rimessione, per
ragioni che si fondano sui criteri di interpretazione
Mentre, nella vigenza del Codice del 2016, è stato della legge di cui all’art. 12 delle preleggi.
affermato chel’orientamento prevalente della
giurisprudenza amministrativa, essendo stata Nel dettaglio:
eliminata la prima forma di garanzia, ha attribuito 1. Sul piano dell’interpretazione letterale:
alla “garanzia provvisoria”
natura esclusivamente L’Adunanza Plenaria Il comma 6 dell’art. 93
non sanzionatoria. del decreto legislativo
afferma il seguente n. 50 del 2016 è chiaro
L’Adunanza Plenaria ha principio di diritto: il nello stabilire che «la
dunque statuito che entrambi comma 6 dell’art. 93 del garanzia copre la mancata
gli istituti della “Cauzione” decreto legislativo n. 50 del sottoscrizione del contratto
o della “fideiussione” ci 2016 – nel prevedere che dopo l’aggiudicazione dovuta
cui all’art. 93, comma 1, la “garanzia provvisoria” a ad ogni fatto riconducibile
del Nuovo Codice, hanno corredo dell’offerta «copre all’affidatario (…)».
natura non sanzionatoria, la mancata sottoscrizione
con differente Il riferimento sia
qualificazione giuridica del contratto dopo all’aggiudicazione, quale
a seconda che venga in l’aggiudicazione dovuta provvedimento finale della
rilievo la “cauzione” o la ad ogni fatto riconducibile procedura, sia al «fatto
“fideiussione”. all’affidatario […]» – delinea riconducibile all’affidatario»
un sistema di garanzie e non anche al concorrente
L’operatività di entrambe le che si riferisce al solo destinatario della “proposta
forme di garanzia presuppone periodo compreso tra di aggiudicazione” rende
un “fatto” del debitore l’aggiudicazione ed il palese il significato delle
principale che viola le regole parole utilizzate dal
di gara che comporta – a contratto e non anche legislatore nel senso di
seguito dell’eliminazione del al periodo compreso delimitare l’operatività
riferimento al dolo e alla colpa tra la “proposta di della garanzia al
grave da parte del citato aggiudicazione” e momento successivo
decreto legislativo n. 56 del l’aggiudicazione. all’aggiudicazione (in
2017 – la configurazione questo senso anche Cons.
di un modello di Stato, Sez. IV, 15 dicembre
responsabilità oggettiva, 2021, n. 8367).
con conseguente esclusione di responsabilità
nei soli casi di dimostrata assenza di un Il comma 9 dello stesso art. 93 prevede, inoltre, che
rapporto di causalità. «la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica
l’aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo
della garanzia» prestata a corredo dell’offerta.
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