Page 8 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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                 E,  d’altro  lato,proprio  perché  la  quarta  Sezione,   Costituzionale del quesito di legittimità costituzione
                 nel qualificare la natura della garanzia provvisoria,   testé  riferito,  il  giudice  amministrativo,  chiamato
                 a dichiarata differenza di quanto, invece, ritenuto   a  pronunciarsi  su  una  questione  analoga  a
                 dalla  V  Sezione  nell’ordinanza  n.  3299/2021  in   quella  oggetto  dell’Ordinanza  n.  3299/2021,  ai
                 relazione  al  medesimo  istituto  contemplato  al   fini  della  sospensione  del  giudizio  ai  sensi  degli
                 previgente  Codice  di  cui  al  d.lgs.  163/2006,  non   artt.  79,  comma  1,  c.p.a.  e  295  c.p.c.  in  attesa
                 ne ha riconosciuto il carattere sanzionatorio, con   del pronunciamento  della Corte,  ha  ritenuto  la
                 ogni relativa conseguenza in ordine all’irrilevanza   questione di legittimità non direttamente rilevante
                 dei principi di diritto di provenienza sovra-statuale   nel relativo giudizio, in cui la ricorrente esclusa era
                 ed in primis della Convenzione europea dei diritti   prima  graduatanella  classifica  provvisoria  (Cons.
                 dell’uomo.                                     St., Sez. III, 22 luglio 2021, n. 5517,parzialmente
                 La rilevanza dell’intreccio delle questioni non è di   revocata  dalla  successiva  sentenza  10  marzo
                 poco conto.                                    2022,  n.  1713  in  relazione  al  solo  Lotto  in  cui
                                                                il concorrente  non  era  primo  graduato),  così
                 In  primo  luogo,  avuto  riguardo  alla  definizione   equiparando il primo classificato all’aggiudicatario
                 della natura  nonsanzionatoria  assegnata  alla   nella  prospettiva  della  questione  di  legittimità  al
                 garanzia provvisorianel Nuovo Codice e  per  la   vaglio  della  Consulta.  E  ciò  a  differenza  di  altri
                 determinazione  del preciso  ambito  di operatività   provvedimenti giurisdizionali in cui la sospensione
                 della  “garanzia  provvisoria”,  che  correda  l’offerta   impropria  del  giudizio  è  stata  disposta  senza,  a
                 dei  partecipanti  alla  procedura  di  gara,  al  fine   quanto è dato comprendere, operare una siffatta
                 di  stabilire  se  essa  copra  soltanto  i  “fatti”  che  si   distinzione tra soggetto escusso non aggiudicatario
                 verificano nel periodo compreso tra l’aggiudicazione   primo  in  graduatoria  e  soggetto  escusso  non  in
                 e il contratto, ovvero se si estenda anche a quelli   posizione utile all’aggiudicazione,sul presupposto
                 che  si  verificano  nel  periodo  compreso  tra  la   che  “la risoluzione della questione di legittimità
                 “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione.  costituzionale di  cui  alla  ricordata  ordinanza  n.
                                                                3299/2021  […] rilevante  e  pregiudiziale anche
                 In secondo luogo, per  la ricaduta  degli attesi   ai  fini  della  decisione  dell’appello  in  discussione,
                 pronunciamenti  in  relazione  alle  escussioni  già   per  evidente  sovrapponibilità  della  fattispecie
                 disposte nell’ambito di gare bandite nella vigenza   di cui all’ordinanza  di rimessione con  quella che
                 del  Nuovo  Codice  di  cui  al  d.lgs.  n.  50/2016  nei   forma  oggetto  del  presente  contenzioso  relativo
                 confronti  del  soggetto  proposto  aggiudicatario   ad  analogo  provvedimento  di  escussione  della
                 ma   escluso,   prima   del   perfezionamento   cauzione provvisoria” (Cons. Stato, Sez.  V,
                 dell’aggiudicazione,per  difetto  dei  requisiti  di   Ordinanze 20 ottobre 2021, nn. 7046, 7047, 7048
                 moralità e/o di capacità  tecnico-economica  e/o   e 7049).
                 negli altri casi contemplati dalla norma (interdittiva
                 antimafia  e  falsa  dichiarazione  nell’abito  delle
                 dichiarazioni di avvalimento.                     1.   La  questione   rimessa   al  vaglio
                                                                       dell’Adunanza Plenaria
                 Ed in  terzo  luogo  in relazione  alle  escussioni
                 automaticamente  disposte nel vigore  del Nuovo   Per comprendere la rilevante portata dei suddetti
                 Codice, ma nell’ambito di procedure di gare bandite   temi  occorre  soffermarsi  sulle  ragioni  che  hanno
                 nella  vigenza  del  precedente  d.lgs.  n.  163/2006   indotto la rimessione della questione alla Adunanza
                 nei confronti di un concorrente pacificamentenon   Plenaria.
                 aggiudicatario,  perché  in  posizione  non  utile
                 in  graduatoria,  ma  sprovvisto  dei  requisiti  di   È  necessario,  anzitutto,  premettere  che  il
                 capacità  morale e/o tecnico economica  o di chi,   previgente  testo  dell’art.  93,  comma  6,  d.lgs.  n.
                 pur  risultando  primo  in  graduatoria,  non  è  stato   50  del  2016,  recitava  come  segue:  “La  garanzia
                 nemmeno mai provvisoriamente individuato come   copre  la  mancata  sottoscrizione del contratto
                 aggiudicatario.  In  entrambi  casi,  trattandosi  di   dopo  l’aggiudicazione,  per  fatto  dell’affidatario
                 escussione applicata con sicura funzione punitiva.  riconducibile ad  una  condotta  connotata  da  dolo
                                                                o colpa grave,  ed  è  svincolata  automaticamente
                 Per completare il puzzle,è necessario evidenziare   al  momento  della sottoscrizione  del contratto
                 che,  all’indomani della remissione  alla Corte   medesimo”.

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