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                 L’art. 59, comma 1, lett. d), del decreto legislativo   permeabilità  mafiosa,  ed  è  emesso  senza
                 19  aprile  2017,  n.  56,  ha  modificato  tale  ultimo   che  sia  necessario  alcuno  scrutinio  circa  la
                 comma,  disponendo  che  «la  garanzia  copre      colpevolezza del soggetto  in ordine  a  tale
                 la  mancata  sottoscrizione  del  contratto  dopo   situazione  permeabilità,  che  ben  può  essere
                 l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile   anche semplicemente subita o tollerata.
                 all’affidatario  o  all’adozione  di  informazione
                 antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli   Ad avviso del medesimo Collegio, la disposizione
                 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011,   in  parola  prescinde,  dunque,  da  un  addebito  di
                 n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente   colpevolezza in capo all’interessato e pertanto:
                 al momento della sottoscrizione del contratto».  •   si applica automaticamente al verificarsi, per
                                                                    quanto qui di interesse, di qualunque “fatto”
                 Ciò che risalta subito, dal confronto delle versioni   riconducibile alla sfera giuridica dell’affidatario
                 della  medesima  disposizione,  è  l’espunzione,  nel   che abbia reso impossibile la stipulazione del
                 vigente  testo,  di  ogni  riferimento  all’elemento   contratto, locuzione volutamente ampia al cui
                 soggettivo  dell’affidatario,  viceversa  contemplato   interno ben può sussumersi il difetto, originario
                 nella precedente versione.                         o  sopravvenuto  in  corso  di procedura,  dei
                                                                    necessari  requisiti  di  partecipazione  stabiliti
                 L’attuale formulazione dell’articolo, infatti, si limita   dalla legge;
                 ad individuare, quale presupposto dell’escussione,   •   è  priva  di  carattere  sanzionatorio,  con  ogni
                 la   sussistenza   di   un   “fatto   riconducibile   relativa  conseguenza  in ordine all’irrilevanza
                 all’affidatario”, ovvero “l’adozione di informazione   dei principi di diritto di provenienza  sovra-
                 antimafia interdittiva”.                           statuale, in primis della Convenzione europea
                                                                    dei  diritti dell’uomo,  come  interpretata  dalla
                 Pertanto,  secondo  l’interpretazione  fornita  dal   relativa  Corte  - circa  i caratteri  del “diritto
                 Collegio remittente con la sentenza non definitiva   punitivo”, locuzione che,  come  noto, in sede
                 della IV Sezione del Consiglio di Stato n. 26/2022:  sovra-nazionale  si  protende  oltre  i  confini
                                                                    ascritti in sede nazionale al diritto penale.
                 •   la  prima  locuzione  (“fatto  riconducibile
                    all’affidatario”)  esprime  un  collegamento   Il Collegio,  pertanto,  rilevava,  per  completezza,
                    meramente    eziologico   fra   un   “fatto”   alcune recenti decisioni di segno opposto.
                    dell’aggiudicatario e la “mancata sottoscrizione
                    del  contratto”,  richiamando,  dunque,  una   Il  riferimento  espresso  era  proprio  all’ordinanza
                    concezione   meramente    oggettiva  dei    della V sezione n. 3299 del 26 aprile 2021 richiamata
                    presupposti per l’applicazione dell’escussione,   in premessa, ove  si ritiene “di dover confermare
                    cui  è  estranea  ogni  valutazione  circa  la   la  natura  anche  sanzionatoria  dell’istituto
                    colpevolezza di tale “fatto”.               dell’escussione della garanzia provvisoria, per come
                 •   La  scelta  dell’espressione  “fatto”,  anziché   disciplinato dal d.lgs. n. 163 del 2006”, anche in
                    dell’espressione   “atto”,   rafforza   questa   coerenza con “la decisione dell’Adunanza plenaria
                    conclusione, posto che, nel linguaggio tecnico-  4  ottobre  2005,  n.  8” e  “la successiva  decisione
                    giuridico,  il  “fatto”  rimanda  ad  un  mero   10 dicembre 2014, n. 34 dell’Adunanza plenaria”,
                    accadimento  materiale  (dunque  anche  ad   nonché secondo altri arresti (“Cons. Stato, V, 27
                    un’azione  umana,  ma  vista esclusivamente   giugno 2017, n. 3701; V, 19 aprile 2017, n. 1818;
                    nel  suo  portato  materiale  e  nella  sua  natura   IV,  19  novembre  2015,  n.  5280;  IV,  9  giugno
                    oggettiva),  senza  alcuna  rilevanza  circa  il   2015, n. 2829; V, 10 settembre 2012, n. 4778”,
                    sotteso  assetto  volontaristico del soggetto,   “Cons. Stato, V, 10 aprile 2018, n. 2181” ). E ciò
                    proprio, invece, dello “atto” in senso stretto.   perché in tale ordinanza si sostiene, in sostanza,
                    Tale esegesi trova ulteriore, indiretta conferma   che  “l’escussione della cauzione provvisoria
                    nell’individuazione,  come  ulteriore  fattispecie   assumerebbe  anche  la  funzione  di una  sanzione
                    che  attiva  l’escussione,  dell’adozione  di   amministrativa,  seppure  non  in senso  proprio”,
                    informativa antimafia interdittiva.         posto che “non può essere considerata una misura
                 •   Tale  provvedimento  compete  alla Pubblica   meramente ripristinatoria dello status quo ante, né
                    Autorità  a   seguito  della  discrezionale  ha natura risarcitoria (o anche solo indennitaria),
                    valutazione  di  elementi  sintomatici  di  né mira semplicemente alla prevenzione di nuove

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