Page 28 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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                 riferirsi  espressamente  all’operatività  del  DL   Aggiungasi che  la disposizione non  rinvia
                 Semplificazioni,  infatti  la  gara  a  cui  si  riferisce  è   espressamente  anche  al  comma  8  dell’articolo
                 stata  indetta  prima della sua  entrata  in vigore   97,  ponendosi  quindi  come  disciplina  speciale
                 e   riguarda   espressamente   la   formulazione   e  derogatoria,  coerentemente  con  lo scopo
                 dell’articolo  97,  comma  8,  così  come  modificata   acceleratorio delle procedure di affidamento. Dato
                 dal DL Sblocca-Cantieri.                       normativo di cui invece ANAC non pare aver tenuto
                                                                conto,  per  il  semplice  fatto  che  tale  disposizione
                 Vero  è  che  ANAC  evidenzia  che  l’applicabilità   non  era  applicabile al  caso  sottopostole  (non
                 dell’esclusione  automatica  delle  offerte  anomale   rientrante  nell’operatività  del  DL  Semplificazioni
                 dev’essere  subordinata  ad  una  previa  previsione   per ragioni temporali).
                 nella lex specialis e che, nella formulazione della
                 massima, l’Autorità tiene conto della diminuzione   Il TAR Piemonte aggiunge inoltre che, trattandosi
                 da  10  a  5  del  numero  dei  concorrenti  che   di procedura  sotto-soglia, da  aggiudicarsi con
                 autorizza l’esclusione automatica (prevista dal DL   criterio  del  prezzo  più  basso  e  alla  quale  hanno
                 Semplificazioni).                              partecipato  un  numero  più di 5  operatori,  “la
                                                                gara  intendeva  porsi  nell’alveo  della  disciplina
                 Ciononostante  non  si  ritiene  che  il principio   derogatoria  dettata  dal  d.l.  n.  76/2020,  da
                 enunciato da ANAC in sede di parere precontenzioso   considerarsi fisiologicamente nella sua interezza”,
                 si ponga  in  contrasto  con  la  sentenza  del  TAR   e  quindi  anche  per  quanto  riguarda  la  disciplina
                 Piemonte qui commentata.                       generale  dell’esclusione  automatica  delle  offerte
                 Innanzitutto  perché  ANAC    prende  come     anomale prevista dal Codice dei Contratti Pubblici
                 riferimento  solamente  l’articolo  97  comma  8  del   (art. 97, comma 8).
                 Codice  dei  Contratti,  senza  alcun  riferimento  al
                 DL Semplificazioni e al suo ambito di applicazione   Non solo, pare opportuno rilevare che la sentenza
                 (perché  non  applicabile  alla  gara  su  cui  ANAC  è   ha  inoltre  valutato  la  rilevanza  transfrontaliera  o
                 stata chiamata a pronunciarsi).                meno dell’appalto in questione e, solo dopo averne
                                                                appurato  l’insussistenza,  ha  ritenuto  legittima la
                 Al contrario, il TAR Piemonte si concentra proprio   clausola.
                 sull’operatività dell’articolo 1 del DL Semplificazioni.
                 E sul punto  (il TAR)  rileva  che,  nonostante  la   Di  fatto,  il  TAR  ha  quindi  riconosciuto  al  rinvio
                 clausola  dell’esclusione  automatica  delle  offerte   al  DL  Semplificazioni  contenuto  nella  determina
                 anomale  non  fosse  espressamente  prevista  dalla   a  contrarre  la  chiara  scelta  effettuata  “a  monte”
                 lettera  di  invito,  deve  comunque  ritenersi  chiaro   della Stazione Appaltante di voler applicare tutta
                 l’intento  della  stazione  appaltante  di  indire  una   la disciplina ivi prevista e quindi anche l’esclusione
                 ai sensi del DL n. 76/2020,  come  previsto nella   automatica prevista dall’articolo 1 comma 3 del DL
                 determina a contrarre.                         Semplificazioni.

                 E  l’articolo  1  comma  3  del  DL  Semplificazioni   Pertanto  non  si  ritiene  che  la  decisione  del  TAR
                 stabilisce che  “nel  caso  di  aggiudicazione  con  il   Piemonte  si  ponga  in  contrasto  con  la  massima
                 criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti   dell’Autorità Anticorruzione in quanto, presuppone
                 procedono  all’esclusione  automatica  dalla  gara   comunque  che  la  Stazione  Appaltante  abbia
                 delle  offerte  che  presentano  una  percentuale  di   operato  in  via  preventiva  una  scelta  (espressa)
                 ribasso  pari  o  superiore  alla  soglia  di  anomalia   sulle disposizioni applicabili alla procedura (come
                 individuata ai sensi dell’articolo 97, commi 2, 2-bis   precisato da ANAC).
                 e  2-ter,  del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,
                 anche qualora il numero delle offerte ammesse sia   Pare  comunque  preferibile,  soprattutto  per
                 pari o superiore a cinque”.                    esigenze  di trasparenza  e  par  condicio,  che  le
                                                                stazioni appaltanti  indichino chiaramente  nella
                 Anche  dal  dato  letterale,  pari  quindi  che  vi  sia   legge di gara se intendono avvalersi della clausola
                 un  obbligo  del  Rup  ad  applicare  –  in  presenza   o  meno,  sempre  che,  ovviamente,  vi siano  le
                 delle condizioni previste dalla legge - l’esclusione   condizioni  di operatività previste  dalla normativa
                 automatica in esame, a prescindere dall’espressa   di riferimento.
                 previsione nella legge di gara.

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