Page 32 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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                 euro per le amministrazioni non centrali).     l’articolo 3 della legge 241/90.
                 Il punto, però, tornando al passaggio dalla originaria   Una  “replica”  di  questo  tipo  è  troppo,  sia
                 previsione  dell’articolo  36  a  quella,  codicistica,   consentito, banale. Anche perché, come detto, la
                 attuale,  è  che  il  legislatore  non  ha  tenuto  conto   modifica  ha  riguardato  non  soltanto  la  questione
                 della configurazione espressa dall’ANAC – fin dagli   della motivazione ma ha portato alla indicazione,
                 schemi  delle  linee  guida  n.  4  –  di  affidamento   al contrario, di un modus agendi che al RUP è stato
                 diretto  adeguatamente  motivato  “solo”  previo   suggerito,  nientemeno,  dal legislatore ovvero
                 confronto tra preventivi.                      assegnare la commessa anche senza consultare
                                                                uno o più operatori economici.
                 Anzi, a ben vedere, a scelto in senso opposto visto
                 che  alla  configurazione  giuridica  espressa  nelle   Sempre  con  una  accezione  equilibrata,  sembra
                 prime  indicazioni dell’autorità  anticorruzione  ha   potersi sostenere  che  il  legislatore  del Codice (e
                 introdotto una  norma  che  testualmente  dispone   del decreto  correttivo) abbia  consapevolmente
                 che “per affidamenti di importo inferiore a 40.000   deciso  di  privilegiare  la  sostanza  alla  forma
                 euro, mediante affidamento diretto anche senza   (l’adeguata  motivazione) e la  praticità rispetto
                 previa consultazione di due  o più operatori   all’azione burocratica (e all’eccesso di zelo) almeno
                 economici”.                                    nell’ambito degli affidamenti infra 40mila (come da
                                                                previsione codicistica).
                 Non può non vedersi nella formulazione utilizzata,
                 al netto della singolarità, una “risposta” in senso   Occorrerebbe poi comprendere se una decisione,
                 esattamente  opposto  alle  indicazioni/lettura  declinata  nella nuova  norma  post decreto
                 dell’ANAC.                                     correttivo n. 57/2016, di “brutale” praticità abbia
                                                                inteso eliminare o ridurre l’onere motivazionale a
                 Ed allora il senso della scelta non può che essere   carico del RUP.
                 uno ovvero quello di “asciugare” la procedura che   Difficile  pensare  che  l’onere  motivazionale  sia
                 riguarda  l’affidamento  diretto  anche  per  quanto   stato espunto ma è legittimo, invece, pensare che
                 concerne  l’esigenza  della  motivazione:  il  RUP   l’intensità  di tale  onere  debba  essere,  appunto,
                 può  affidare  direttamente  l’appalto  anche  senza   contestualizzata.
                 preoccuparsi di consultare di operatori economici.
                 Altro  aspetto  che  non  può  essere  sottovalutato,
                 ai  nostri  fini  verso  una  possibile  interpretazione   3. Una motivazione semplificata
                 pratica  della  “nuova”  fattispecie  di  affidamento
                 diretto  emergenziale  in  deroga,  è  la  decisione   Un’  onere  motivazionale,  e  non  può  essere
                 anche di non riprendere il riferimento alla adeguata   altrimenti,  evidentemente  rimane  ma  si
                 motivazione. Di più il legislatore non solo ha deciso di   introduce,  sia  consentito,  una  configurazione
                 abbandonare il riferimento all’aggettivo (adeguata)   (necessariamente)  sfumata  di  tale  obbligo.  Per
                 ma  anche  alla necessità  della motivazione.  In   usare  le espressioni  dell’ANAC  (ad  esempio
                 sostanza aveva due opzioni,                                        riportate  nel  documento
                 limitarsi a  richiedere  una                                       del 3  agosto 2020  di
                 “semplice”   motivazione        Altro aspetto che non              commento  al  DL  76/2020)
                 (piuttosto che  adeguata  e                                        l’assegnazione  diretta,  che
                 le varie implicazioni che ciò   può essere sottovalutato,          quindi  trova  legittimazione
                 ha  comportato)  ed  invece     ai nostri fini verso una           ex  legis (anche  senza  la
                 ha  preferito  eliminare  ogni   possibile interpretazione         consultazione di operatori),
                 riferimento specifico.           pratica della “nuova”             richiede semplicemente una
                                               fattispecie di affidamento           motivazione   semplificata,
                 La decisione non può essere    diretto emergenziale in             espressa    “in    modo
                 liquidata con il consueto (e    deroga, è la decisione             semplificato”.
                 sia consentito stereotipato)   anche di non riprendere il
                 riferimento  al  fatto  che  la   riferimento alla adeguata        L’onere     motivazionale
                 motivazione rappresenta un                                         semplificato  che  il  RUP
                 dovere  imprescindibile  ed           motivazione.                 deve  comunque  innestare
                 in questo senso già dispone                                        nell’atto  dell’aggiudicazione

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