Page 32 - MediAppalti, Anno X - N. 8
P. 32
Mediappalti Il Punto
euro per le amministrazioni non centrali). l’articolo 3 della legge 241/90.
Il punto, però, tornando al passaggio dalla originaria Una “replica” di questo tipo è troppo, sia
previsione dell’articolo 36 a quella, codicistica, consentito, banale. Anche perché, come detto, la
attuale, è che il legislatore non ha tenuto conto modifica ha riguardato non soltanto la questione
della configurazione espressa dall’ANAC – fin dagli della motivazione ma ha portato alla indicazione,
schemi delle linee guida n. 4 – di affidamento al contrario, di un modus agendi che al RUP è stato
diretto adeguatamente motivato “solo” previo suggerito, nientemeno, dal legislatore ovvero
confronto tra preventivi. assegnare la commessa anche senza consultare
uno o più operatori economici.
Anzi, a ben vedere, a scelto in senso opposto visto
che alla configurazione giuridica espressa nelle Sempre con una accezione equilibrata, sembra
prime indicazioni dell’autorità anticorruzione ha potersi sostenere che il legislatore del Codice (e
introdotto una norma che testualmente dispone del decreto correttivo) abbia consapevolmente
che “per affidamenti di importo inferiore a 40.000 deciso di privilegiare la sostanza alla forma
euro, mediante affidamento diretto anche senza (l’adeguata motivazione) e la praticità rispetto
previa consultazione di due o più operatori all’azione burocratica (e all’eccesso di zelo) almeno
economici”. nell’ambito degli affidamenti infra 40mila (come da
previsione codicistica).
Non può non vedersi nella formulazione utilizzata,
al netto della singolarità, una “risposta” in senso Occorrerebbe poi comprendere se una decisione,
esattamente opposto alle indicazioni/lettura declinata nella nuova norma post decreto
dell’ANAC. correttivo n. 57/2016, di “brutale” praticità abbia
inteso eliminare o ridurre l’onere motivazionale a
Ed allora il senso della scelta non può che essere carico del RUP.
uno ovvero quello di “asciugare” la procedura che Difficile pensare che l’onere motivazionale sia
riguarda l’affidamento diretto anche per quanto stato espunto ma è legittimo, invece, pensare che
concerne l’esigenza della motivazione: il RUP l’intensità di tale onere debba essere, appunto,
può affidare direttamente l’appalto anche senza contestualizzata.
preoccuparsi di consultare di operatori economici.
Altro aspetto che non può essere sottovalutato,
ai nostri fini verso una possibile interpretazione 3. Una motivazione semplificata
pratica della “nuova” fattispecie di affidamento
diretto emergenziale in deroga, è la decisione Un’ onere motivazionale, e non può essere
anche di non riprendere il riferimento alla adeguata altrimenti, evidentemente rimane ma si
motivazione. Di più il legislatore non solo ha deciso di introduce, sia consentito, una configurazione
abbandonare il riferimento all’aggettivo (adeguata) (necessariamente) sfumata di tale obbligo. Per
ma anche alla necessità della motivazione. In usare le espressioni dell’ANAC (ad esempio
sostanza aveva due opzioni, riportate nel documento
limitarsi a richiedere una del 3 agosto 2020 di
“semplice” motivazione Altro aspetto che non commento al DL 76/2020)
(piuttosto che adeguata e l’assegnazione diretta, che
le varie implicazioni che ciò può essere sottovalutato, quindi trova legittimazione
ha comportato) ed invece ai nostri fini verso una ex legis (anche senza la
ha preferito eliminare ogni possibile interpretazione consultazione di operatori),
riferimento specifico. pratica della “nuova” richiede semplicemente una
fattispecie di affidamento motivazione semplificata,
La decisione non può essere diretto emergenziale in espressa “in modo
liquidata con il consueto (e deroga, è la decisione semplificato”.
sia consentito stereotipato) anche di non riprendere il
riferimento al fatto che la riferimento alla adeguata L’onere motivazionale
motivazione rappresenta un semplificato che il RUP
dovere imprescindibile ed motivazione. deve comunque innestare
in questo senso già dispone nell’atto dell’aggiudicazione
32