Page 27 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Il Punto Mediappalti
Ebbene il TAR ha rilevato che, nonostante i Al contrario, l’asserita necessità di una motivazione
numerosi refusi contenuti nella legge di gara, all’applicazione dell’esclusione automatica nel
risultava in ogni caso chiaro l’intento della sotto-soglia non troverebbe riscontro né nel
stazione appaltante di seguire la disciplina dato letterale, né nella ratio della disposizione
prevista dal D.L. n. 76/2020. normativa.
Seguire tale tesi implicherebbe invece l’introduzione
Dalla complessiva lettura degli atti di gara – in dell’ennesima previsione di carattere facoltativo
particolare della lettera di invito, la quale richiamava con onere di motivazione circa la scelta effettuata
esplicitamente la determinazione dirigenziale che dalla stazione appaltante (esclusione automatica o
a sua volta conteneva l’esplicito richiamo al DL meno), che fisiologicamente si presterebbe poi a
Semplificazioni - era infatti possibile dedurre che contestazioni circa l’opportunità e/o la sufficiente
la tipologia di gara scelta dalla stazione appaltante giustificazione della scelta, con effetti esattamente
rispondeva alle prescrizioni dettate dalla disciplina opposti allo scopo di accelerazione delle procedure.
emergenziale e non a quelle dettate dall’art. 36 In ogni caso il TAR Piemonte non si esime dall’esprimere
comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 (affidamento un parere sull’effettiva “semplificazione” apportata
diretto). dal DL n. 76/2020, evidenziando che l’intento
del legislatore di semplificare l’andamento delle
Inoltre, la stazione appaltante aveva di fatto dato gare risulta senz’altro frustrato dal “continuo e
seguito ad una procedura negoziata, aggiudicata disallineato mutare della disciplina, con reiterata
secondo il criterio del prezzo modifica dei valori di
più basso, previo invito di riferimento e delle
cinque concorrenti secondo Secondo il TAR Piemonte tipologie di procedura, che
criteri di rotazione, proprio n. 736/2020 per le gare inevitabilmente ingenera
come consentito dall’art. come più immediato effetto
1 d.l. n. 76/2020, nel indette ai sensi del DL il disorientamento tanto
contesto della normativa 76/2020 non è necessaria delle stazioni appaltanti che
emergenziale e quindi in un’espressa previsione degli operatori”.
deroga (e non ai sensi) nella legge di gara per poter
alla complessiva disciplina procedere all’applicazione Infine, occorre precisare che
dettata dall’art. 36 del dell’esclusione automatica la decisione del TAR è stata
d.lgs. n. 50/2016. delle offerte anomale, in ogni caso preceduta da
coerentemente con lo un’analisi circa la rilevanza
In tale contesto, il TAR ha transfrontaliera dell’appalto
ritenuto che, a fronte del scopo di semplificazione in questione, sicché tale
tenore letterale dell’articolo dell’andamento degli impostazione tiene conto del
1 comma 3 del DL appalti pubblici fatto che nel caso di specie
Semplificazioni, e a fronte non sono stati ravvisati
dell’effettiva presentazione elementi trasfrontalieri tali
di cinque offerte in gara, scattassero in per cui l’applicazione dell’esclusione automatica
automatico le condizioni per l’applicazione delle offerte anomale possa essere ritenuta in
dell’esclusione automatica. contrasto con il diritto dell’Unione Europea.
Con la conseguenza che non è necessaria
un’espressa previsione nella legge di 4. Confronto tra la pronuncia del TAR
gara per poter procedere all’applicazione Piemonte e del parere precontenzioso
dell’esclusione automatica delle offerte di ANAC sull’esclusione automatica
anomale. delle offerte anomale
In particolare, il TAR ha ritenuto che l’esclusione La pronuncia appena commentata potrebbe
automatica negli affidamenti sotto-soglia in caso apparentemente porsi in contrasto con il recente
di anomalia dell’offerta è certamente coerente con parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione sopra
l’intero obiettivo della disciplina di semplificare riportato.
l’andamento delle gare. Tuttavia, il principio affermato da ANAC non pare
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