Page 26 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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                     3. Sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, 17   una gara dove sono state presentate meno di 10
                        novembre 2020, n. 736                   offerte.


                 Come  anticipato,  l’esclusione  automatica  delle   La posizione  del TAR Piemonte: i principi
                 offerte  anomale  così  come  prevista  dal  DL   enunciati
                 Semplificazioni  è  stata  oggetto  di  una  recente
                 pronuncia del TAR Piemonte.                    Il TAR Piemonte ha innanzitutto rilevato che la ratio
                                                                del  DL  Semplificazioni  è  ravvisabile  nell’intento
                 In  sintesi,  come  si esporrà  di seguito,  il TAR   del legislatore  di  incentivare gli  investimenti
                 Piemonte ha ritenuto che:                      pubblici, partendo dal presupposto che l’efficacia
                 (i)    il  DL  Semplificazioni  si  applica  a  tutti  gli   della spesa pubblica - in termini di maggiore rapidità
                 affidamenti indetti dopo la sua entrata in vigore,   della  sua  erogazione  e  quindi  di  semplificazione
                 senza  distinzione  di  settore  e  senza  un   delle procedure - possa rappresentare una forma
                 necessario collegamento  con l’emergenza       di “volano  dell’economia”,  a  fronte  della  crisi
                 sanitaria;                                     economico-sanitaria.
                 (ii)   l’articolo 1  comma  3  del medesimo  DL
                 relativo  all’esclusione  automatica  delle  offerte   Tale ratio definisce anche l’ambito di applicazione
                 anomale  è idoneo  ad etero-integrare  la      della  norma  da  un  punto  di vista  oggettivo,
                 disciplina  di  gara  ed  è  dunque  applicabile  anche   con  la  conseguenza  che  l’applicazione  del  DL
                 ove non richiamato espressamente.              Semplificazioni  è  correlata  non  solo  alle  gare
                                                                strettamente  connesse  all’emergenza  sanitaria,
                 Il caso di cui si è occupato il TAR Piemonte riguarda   ma  più genericamente,  all’emergenza  economica
                 una procedura negoziata (sotto soglia) indetta da   indotta  dall’emergenza  sanitaria  e  quindi  senza
                 un’amministrazione  comunale  avente  ad  oggetto   distinzione di settori.
                 l’aggiudicazione del servizio di conduzione e
                 manutenzione  degli impianti di riscaldamento  e   Sicché  l’ambito  di  applicazione  del  DL
                 condizionamento,  avviata  con  lettera  di invito   Semplificazioni risulta limitato solo da un punto
                 del  13  agosto  2020  (quindi  in  vigenza  del  DL   di vista  temporale,  e  quindi  alle  procedure  di
                 Semplificazioni).                              affidamento  la  cui  determina  a  contrarre  (o  atto
                                                                equivalente)  sia  stata  adottata  dall’entrata  in
                 La gara è stata aggiudicata secondo il criterio del   vigore del DL (17 luglio 2020, in via generale, 15
                 minor prezzo; l’offerta della ricorrente presentava   settembre  2020  per  le sole novità introdotte in
                 il ribasso maggiore, pari al 31,21%, a fronte di una   sede di conversione in legge) fino al 31 dicembre
                 soglia di anomalia individuata nel 20,4925%.   2021.


                 Pertanto,  la  ricorrente  è  stata  automaticamente   Il TAR ha di conseguenza ritenuto che l’articolo 1
                 esclusa,  con  conseguente  aggiudicazione  alla   sopra  richiamato  può  certamente  applicarsi  alla
                 concorrente  classificatasi  successivamente  in   gara  in  esame,  in  quanto  avviata  con  lettera  di
                 graduatoria, con un ribasso del 18,36%.        invito del 13 agosto 2020.

                 Ebbene,  il  ricorso  dell’impresa  esclusa  si  Il Collegio  ha  poi preso  atto  che  nella legge di
                 fonda  essenzialmente  sull’asserita  illegittimità   gara  la  stazione  appaltante  non  aveva  chiarito
                 dell’automatica esclusione a causa del superamento   esplicitamente che  sarebbe  stato  utilizzato  il
                 della soglia di anomalia dell’offerta.         meccanismo di esclusione automatica.

                 Secondo la ricorrente l’articolo 1 del d.l. 76/2020   Al contrario, la lettera di invito recava una clausola
                 non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto   (poco comprensibile) sul calcolo della soglia di
                 (i) non si tratta di una procedura di affidamento   anomalia (probabilmente frutto di un refuso nella
                 strettamente  connessa  all’emergenza  sanitaria,   redazione della legge di gara), oltre all’indicazione
                 e  quindi,  (ii)  in  assenza  di  un  espresso  richiamo   “affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del
                 da parte della lex specialis, non sarebbe possibile   d.lgs. n. 50/2016 e 1 comma 2 lett. b) del d.l. n.
                 procedere all’esclusione automatica per anomalia   76/2020”.
                 dell’offerta ex art. 1 comma 3 ultimo periodo, in

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