Page 26 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Mediappalti Il Punto
3. Sentenza del TAR Piemonte, Sez. I, 17 una gara dove sono state presentate meno di 10
novembre 2020, n. 736 offerte.
Come anticipato, l’esclusione automatica delle La posizione del TAR Piemonte: i principi
offerte anomale così come prevista dal DL enunciati
Semplificazioni è stata oggetto di una recente
pronuncia del TAR Piemonte. Il TAR Piemonte ha innanzitutto rilevato che la ratio
del DL Semplificazioni è ravvisabile nell’intento
In sintesi, come si esporrà di seguito, il TAR del legislatore di incentivare gli investimenti
Piemonte ha ritenuto che: pubblici, partendo dal presupposto che l’efficacia
(i) il DL Semplificazioni si applica a tutti gli della spesa pubblica - in termini di maggiore rapidità
affidamenti indetti dopo la sua entrata in vigore, della sua erogazione e quindi di semplificazione
senza distinzione di settore e senza un delle procedure - possa rappresentare una forma
necessario collegamento con l’emergenza di “volano dell’economia”, a fronte della crisi
sanitaria; economico-sanitaria.
(ii) l’articolo 1 comma 3 del medesimo DL
relativo all’esclusione automatica delle offerte Tale ratio definisce anche l’ambito di applicazione
anomale è idoneo ad etero-integrare la della norma da un punto di vista oggettivo,
disciplina di gara ed è dunque applicabile anche con la conseguenza che l’applicazione del DL
ove non richiamato espressamente. Semplificazioni è correlata non solo alle gare
strettamente connesse all’emergenza sanitaria,
Il caso di cui si è occupato il TAR Piemonte riguarda ma più genericamente, all’emergenza economica
una procedura negoziata (sotto soglia) indetta da indotta dall’emergenza sanitaria e quindi senza
un’amministrazione comunale avente ad oggetto distinzione di settori.
l’aggiudicazione del servizio di conduzione e
manutenzione degli impianti di riscaldamento e Sicché l’ambito di applicazione del DL
condizionamento, avviata con lettera di invito Semplificazioni risulta limitato solo da un punto
del 13 agosto 2020 (quindi in vigenza del DL di vista temporale, e quindi alle procedure di
Semplificazioni). affidamento la cui determina a contrarre (o atto
equivalente) sia stata adottata dall’entrata in
La gara è stata aggiudicata secondo il criterio del vigore del DL (17 luglio 2020, in via generale, 15
minor prezzo; l’offerta della ricorrente presentava settembre 2020 per le sole novità introdotte in
il ribasso maggiore, pari al 31,21%, a fronte di una sede di conversione in legge) fino al 31 dicembre
soglia di anomalia individuata nel 20,4925%. 2021.
Pertanto, la ricorrente è stata automaticamente Il TAR ha di conseguenza ritenuto che l’articolo 1
esclusa, con conseguente aggiudicazione alla sopra richiamato può certamente applicarsi alla
concorrente classificatasi successivamente in gara in esame, in quanto avviata con lettera di
graduatoria, con un ribasso del 18,36%. invito del 13 agosto 2020.
Ebbene, il ricorso dell’impresa esclusa si Il Collegio ha poi preso atto che nella legge di
fonda essenzialmente sull’asserita illegittimità gara la stazione appaltante non aveva chiarito
dell’automatica esclusione a causa del superamento esplicitamente che sarebbe stato utilizzato il
della soglia di anomalia dell’offerta. meccanismo di esclusione automatica.
Secondo la ricorrente l’articolo 1 del d.l. 76/2020 Al contrario, la lettera di invito recava una clausola
non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto (poco comprensibile) sul calcolo della soglia di
(i) non si tratta di una procedura di affidamento anomalia (probabilmente frutto di un refuso nella
strettamente connessa all’emergenza sanitaria, redazione della legge di gara), oltre all’indicazione
e quindi, (ii) in assenza di un espresso richiamo “affidamento ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del
da parte della lex specialis, non sarebbe possibile d.lgs. n. 50/2016 e 1 comma 2 lett. b) del d.l. n.
procedere all’esclusione automatica per anomalia 76/2020”.
dell’offerta ex art. 1 comma 3 ultimo periodo, in
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