Page 21 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 contratto  per  fatto  dell’affidatario,  intendendosi   trattandosi  di  atto  vincolato  nell’an  e  nel
                 per “fatto dell’affidatario” qualunque ostacolo alla   quomodo.
                 stipulazione a  lui riconducibile,  e  tra  cui  anche,
                 come nel caso di specie, il difetto di un requisito di   Va  evidenziato  che  la  previsione  della  legge
                 ordine generale.                               di  gara  era  di  portata  inequivoca  e  che  la
                                                                stessa è stata  accettata  dal concorrente,  il
                 Del  resto,  nelle gare  pubbliche  l’escussione   quale ha presentato la domanda di partecipazione
                 della   cauzione   è   conseguenza    della    e ha prestato la dovuta garanzia, ben consapevole
                 violazione  dell’obbligo  di diligenza  gravante   del fatto che se fosse stato escluso (sia in quanto
                 sull’offerente,  tenuto  conto  del  fatto  che   aggiudicatario,  sia  in  quanto  mero  concorrente,
                 gli operatori  economici,  con  la  domanda  di   privo dei requisiti di ordine morale), sarebbe stato
                 partecipazione,  sottoscrivono  e si impegnano  ad   soggetto alla escussione automatica della garanzia.
                 osservare  le regole della relativa  procedura;  si
                 tratta, perciò, di una misura di indole patrimoniale,   Non  può  seguirsi  il  ragionamento  dell’esponente
                 priva  di carattere  sanzionatorio  amministrativo,   laddove deduce che, ai fini di escutere, non sarebbe
                 che  costituisce l’automatica  conseguenza  della   sufficiente  l’assenza  del  requisito  di  cui  all’art.38
                 violazione di regole  e  doveri  espressamente   d.lgs. n.163/2006, ma occorrerebbe un quid pluris,
                 accettati (cfr. Cons. Stato, V, 15 marzo 2017, n.   ovvero anche il mendacio o dichiarazioni inesatte
                 1172).                                         o reticenti.

                 Secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato   Deve  ribadirsi che  la lex  specialis di gara
                 n.  34/2014,  l’incameramento  della  cauzione   consentiva  espressamente  l’escussione  della
                 provvisoria  può  essere  disposto  anche  per   cauzione  provvisoria  per  ogni  fatto  idoneo  a
                 difetto  dei  requisiti  generali  ex  art.  38,  dal   precludere  la stipulazione della convenzione,  ivi
                 momento  che  la  finalità  della  cauzione  è   compresa la mancanza relativa ai requisiti generali
                 quella  di  responsabilizzare  i  partecipanti  in   di cui all’art.38 nei confronti di tutti i “concorrenti”,
                 ordine alle dichiarazioni rese e di garantire la   e dunque non solo di quelli collocati in posizione
                 serietà e l’affidabilità dell’offerta.         utile in graduatoria;  gli  stessi artt.  48  e 75  del
                                                                d.lgs.  n.163/2006,  come  correttamente  letti ed
                 L’escussione,   dunque,    costituisce   la    interpretati dall’Adunanza Plenaria del Consiglio
                 conseguenza  (automatica)  della  violazione   di Stato postulano l’escussione della cauzione
                 dell’obbligo   di    diligenza    gravante     sia per l’ipotesi di riscontrata  mancanza
                 sull’offerente.  In  ragione  della  suddetta   dei  requisiti  di  ordine  speciale,  sia  per  la
                 “natura”,  l’escussione  della  cauzione  può   mancanza  dei  requisiti  di  ordine  generale.
                 essere  disposta dalla stazione  appaltante    L’incameramento  della  cauzione  costituisce,
                 non solo per difetto dei requisiti speciali ma   dunque,  una  conseguenza  automatica  del
                 anche  dei  requisiti  generali,  e  non  solo  nei   provvedimento di esclusione per il riscontro
                 confronti  dell’aggiudicatario  ma  anche  nei   del difetto dei requisiti dichiarati (v.Tar Lazio
                 confronti di tutti i concorrenti.              nn. 2591/2019, 9854/2019, 12329/2019).

                 Alla luce di ciò, la Plenaria n. 34/2014 ha concluso   Alla  luce  di  quanto  sopra  deve  pure  respingersi
                 per la “legittimità (della previsione nei bandi   la taccia di illegittimità del disciplinare sul punto,
                 della  “sanzione”)  dell’incameramento  della   come  censurato  nel secondo  motivo del ricorso
                 cauzione  provvisoria  in  caso  di  mancanze   introduttivo.
                 relative ai requisiti generali di cui all’art.38,
                 riferibili  a  tutti  i  concorrenti  e  non  al  solo   6.  Per  mezzo  di  ulteriore  doglianza,  l’istante
                 aggiudicatario”.                               assume  poi che  l’escussione  non  poteva  essere
                                                                disposta  in  quanto  la  causa  di  esclusione  di  cui
                 Considerato che la lex specialis di gara prevedeva   all’art.  38,  co.  1  lett.  f)  sarebbe  strutturalmente
                 espressamente  il caso  della  mancata  stipula  per   incompatibile con l’incameramento  automatico
                 fatto  del  concorrente  e  che,  dunque,  sussiste   delle cauzioni provvisorie.
                 l’obbligo  di procedere  ad  escussione,  cade
                 anche  la  censura  di  difetto  di  motivazione,   Il motivo è palesemente infondato.

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