Page 18 - MediAppalti, Anno X - N. 8
P. 18

Mediappalti                                                                        Sotto la lente






                 a  principi  di  solidarietà  sociale,  fa  gravare  sul   concessione edilizia) con una garanzia di carattere
                 creditore  si  inscrive  nella  ben  distinta  fattispecie   autonomo.
                 del concorso del fatto colposo del creditore nella
                 causazione di un danno.                        Si è, quindi, dinanzi ad una garanzia che mira
                                                                a  tutelare  il  creditore  per  l’inadempimento;
                 Nel caso in esame, non sarebbe corretto sul piano   e non, al contrario, dinanzi ad una garanzia
                 giuridico configurare alla stregua di un fatto colposo   di  tipo  satisfattorio  caratterizzata  dal
                 la mancanza di sollecitudine della amministrazione   rafforzamento  del potere  del creditore di
                 creditrice nell’agire a tutela del proprio credito (in   conseguire il medesimo bene dovuto.
                 senso non diverso, Corte cost. n. 308 del 1999).
                 Del pari non corretta sarebbe l’assimilazione delle   Quanto sopra precisato con riferimento alla natura
                 sanzioni pecuniarie derivanti ex lege dal mancato   della garanzia prestata in favore dell’appellata, va
                 pagamento imputabile esclusivamente al debitore   rammentato  come  l’Adunanza  Plenaria  di  questo
                 ai  danni  che  il creditore  avrebbe  potuto  evitare   Consiglio  (sentenza  7 dicembre  2016,  n. 24),
                 usando l’ordinaria diligenza.”                 abbia  rilevato  che  l’Amministrazione comunale
                                                                ha  il  pieno  potere  di  applicare,  nei  confronti
                 (...)                                          dell’intestatario  di un  titolo edilizio,  la  sanzione
                                                                pecuniaria  prescritta  dalla legge  per  il caso  di
                 Anche  in  ragione  di  tanto,  e  cioè  del  rapporto   ritardo, ovvero di omesso pagamento degli oneri
                 non corrispettivo delle prestazioni delle parti, non   relativi al contributo di costruzione, anche ove, in
                 sarebbe esigibile a carico dell’amministrazione un   caso di pagamento dilazionato di detto contributo,
                 onere di verifica riguardo al puntuale pagamento,   abbia omesso di escutere la garanzia fideiussoria
                 nel  rispetto  delle  scadenze  fissate  per  le  singole   in esito alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei
                 rate, del contributo di costruzione (nelle suindicate   di  pagamento,  ovvero  abbia  comunque  omesso
                 sue  componenti),  né  sarebbe  esigibile  la   di svolgere  attività sollecitatoria del pagamento
                 tempestiva    escussione   della   garanzia    presso il debitore principale.
                 fideiussoria  pena,  altrimenti,  la  decadenza
                 dal potere sanzionatorio.”                     Non può predicarsi, per l’effetto, l’esistenza di un
                                                                onere collaborativo gravante sull’Amministrazione
                 Questi importanti principi sono stati condivisi dal   creditrice,  desumibile  dai  principi generali  in
                 Consiglio di Stato  in  una  recentissima  sentenza   tema  di  correttezza  e  buona  fede  nei  rapporti
                 (numero 229 del 7 gennaio 2021) di cui riportiamo   obbligatori di tipo civilistico o dal principio di leale
                 un significativo passaggio:                    collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi
                 “Va, in primo luogo, sottolineato come, a garanzia   di diritto  pubblico,  consistente  in  un  obbligo
                 degli importi dovuti per  gli oneri  relativi alla   di   pronta   escussione   della   garanzia
                 rilasciata concessione, la società odierna appellata   fideiussoria  costituita  in  suo  favore,  ovvero
                 abbia presentato polizza fideiussoria, recante   di sollecitazione del pagamento presso il
                 indicazione  dell’espressa  rinunzia,  da  parte   debitore principale.”
                 del fideiussore, al beneficio della preventiva
                 escussione  del  debitore  principale  e  del
                 conseguente  obbligo  di  versare  l’importo      2. Negli    appalti   pubblici,   invece,
                 della  cauzione  a  semplice  richiesta  del         l’escussione della garanzia provvisoria
                 comune concedente.                                   è un atto dovuto


                 Tale  previsione  convenzionale  evidenzia,  quindi,   Ricordiamo la norma: il sesto comma dell’articolo
                 la  prestazione  di  una  garanzia  riferibile  alla   93 del codice dei contratti prevede che:
                 figura del c.d. contratto autonomo di garanzia   “La  garanzia  copre  la  mancata  sottoscrizione  del
                 (Garantievertrag).                             contratto  dopo  l’aggiudicazione  dovuta  ad  ogni
                                                                fatto  riconducibile  all’affidatario  o  all’adozione
                 L’interpretazione  delle anzidette  clausole  induce,   di  informazione  antimafia  interdittiva  emessa  ai
                 infatti,  a  ritenere  che  le  parti  abbiano  inteso   sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo
                 supportare l’adempimento (inerente il pagamento   6  settembre  2011,  n.  159  […]  a  seguito
                 degli oneri  concessori  accessivi  al  rilascio di   dell’annullamento  dell’aggiudicazione vi sarà

                                                             18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23