Page 17 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 per  l’insussistenza di un dovere  di “soccorso”   gettito relativo alla speciale entrata di diritto
                 dell’amministrazione   comunale   nei   confronti   pubblico di che trattasi (i.e. il pagamento del
                 del  beneficiario  di  un  titolo  edilizio  in  ritardo   contributo di costruzione) e rappresenta, ex
                 nel  pagamento  del contributo  di costruzione.   latere debitoris, l’onere correlato al beneficio
                 Per  contro,  sempre  sulla  base  del  tenore   della rateizzazione del pagamento.
                 letterale   delle   richiamate   disposizioni,
                 l’amministrazione  è  tenuta,  trattandosi  di   Osserva l’Adunanza plenaria che, nella fattispecie
                 attività  vincolata  prevista  direttamente    in esame, l’applicazione dei canoni civilistici della
                 dalla fonte normativa di rango primario (che   correttezza  e  della  buona  fede  nell’adempimento
                 trova applicazione ove la regione non abbia    delle obbligazioni  ed  in  sede  di esecuzione
                 diversamente articolato l’entità delle sanzioni   contrattuale  (artt.  1175  e  1375  cod.civ.),  ove
                 nel rispetto dei parametri fissati dalla legge   anche  applicati allo speciale  rapporto  che  lega  -
                 nazionale), all’applicazione  delle sanzioni   in posizione non paritetica - l’Amministrazione che
                 alla  scadenza dei  termini  di  pagamento,    rilascia il titolo edilizio ed il privato cittadino (cui
                 senza potersi  sottrarre  al  potere-dovere    viene imposto il pagamento dei relativi oneri) non
                 di  aumentare,  in  funzione  sanzionatoria,   potrebbe condurre a conclusioni diverse da quelle
                 l’importo del contributo dovuto.”              fin qui esposte.

                 Di  conseguenza,  si  può  affermare  che  risulta   Non  è  pertanto  esigibile,  neanche  secondo  i
                 sfornita di base normativa  ogni  opzione      canoni  del diritto civile, un  onere  collaborativo  a
                 interpretativa   che   correli   il   potere   carico dell’amministrazione creditrice tale per cui
                 sanzionatorio del comune al previo esercizio   la  stessa  possa  essere  giuridicamente  tenuta  a
                 dell’onere di sollecitazione  del pagamento    sollecitare il pagamento del credito alla scadenza
                 presso il debitore principale ovvero presso il   del termine ovvero ad escutere tempestivamente
                 fideiussore.                                   (e  necessariamente)  l’obbligazione  fideiussoria
                                                                prestata  in  suo  favore.  E,  d’altra  parte,  anche
                 Pertanto,  continuano  i  giudici  di  Palazzo  Spada,   secondo i canoni civilistici, il creditore non è
                 “In  tale  sistema,  l’amministrazione  comunale,   onerato, e ancor meno obbligato, ad escutere
                 allo scadere  del  termine  originario  di pagamento   preventivamente il fideiussore prima di agire
                 della rata  ha  solo  la  facoltà  di  escutere   nei  confronti  del  debitore  (salvo  che  non  si
                 immediatamente il fideiussore onde ottenere    rinvenga  una  clausola  contrattuale  in  tal
                 il soddisfacimento del suo credito; ma ove ciò   senso).
                 non  accada,  l’amministrazione  avrà  comunque
                 il  dovere/potere  di sanzionare  il  ritardo  nel   Ma  non  solo,  viene  sottolineato  sempre
                 pagamento con la maggiorazione del contributo a   nell’Adunanza plenaria del 2016 “Anche il richiamo
                 percentuali crescenti all’aumentare del ritardo”.  al  capoverso  dell’art.  1227  cod.  civ.  è  fuorviante
                                                                e  non  vale  a  costituire una  valida base  giuridica
                 In  definitiva,  la  facoltà  per l’amministrazione   per  l’individuazione di un  onere  collaborativo
                 di  escutere  direttamente  il  fideiussore  (nei   della amministrazione comunale  nell’immediata
                 casi,  quali  quello  di  specie,  in  cui  non  è   attuazione  del rapporto  obbligatorio onde  non
                 stato  convenuto  il  beneficium  excussionis)   aggravare la posizione del debitore.
                 non  può  tradursi,  in  difetto  di  espressa
                 previsione  normativa,  in  una  decadenza     Ed  invero  viene  qui  facile  osservare  come  la
                 dell’amministrazione dal potere di sanzionare   maggiorazione  del  contributo  di costruzione  in
                 il pagamento tardivo dell’obbligato, essendo   ragione  del ritardo  nel pagamento  prevista  dal
                 tale potere incondizionatamente previsto.      richiamato art. 42 d.P.R. n. 380 del 2001 (e dalle
                                                                analoghe  disposizioni  normative  precedenti)  non
                 Inoltre  è  importante  sottolineare  che  ove  sia   ha  natura  risarcitoria  o  corrispettiva,  bensì  di
                 costituita  a  richiesta  della  amministrazione,  la   sanzione pecuniaria  nascente  al momento  in cui
                 garanzia fideiussoria, quale obbligazione accessoria   diviene esigibile la sanzione principale.
                 di  quella  principale,  è prestata  nell’interesse
                 esclusivo  dell’ente  locale,  al  fine  di  offrire   Orbene,  l’onere  di diligenza che  la appena
                 maggiori  garanzie di  soddisfacimento del     richiamata  disposizione del  codice  civile,  ispirata

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