Page 17 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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Sotto la lente Mediappalti
per l’insussistenza di un dovere di “soccorso” gettito relativo alla speciale entrata di diritto
dell’amministrazione comunale nei confronti pubblico di che trattasi (i.e. il pagamento del
del beneficiario di un titolo edilizio in ritardo contributo di costruzione) e rappresenta, ex
nel pagamento del contributo di costruzione. latere debitoris, l’onere correlato al beneficio
Per contro, sempre sulla base del tenore della rateizzazione del pagamento.
letterale delle richiamate disposizioni,
l’amministrazione è tenuta, trattandosi di Osserva l’Adunanza plenaria che, nella fattispecie
attività vincolata prevista direttamente in esame, l’applicazione dei canoni civilistici della
dalla fonte normativa di rango primario (che correttezza e della buona fede nell’adempimento
trova applicazione ove la regione non abbia delle obbligazioni ed in sede di esecuzione
diversamente articolato l’entità delle sanzioni contrattuale (artt. 1175 e 1375 cod.civ.), ove
nel rispetto dei parametri fissati dalla legge anche applicati allo speciale rapporto che lega -
nazionale), all’applicazione delle sanzioni in posizione non paritetica - l’Amministrazione che
alla scadenza dei termini di pagamento, rilascia il titolo edilizio ed il privato cittadino (cui
senza potersi sottrarre al potere-dovere viene imposto il pagamento dei relativi oneri) non
di aumentare, in funzione sanzionatoria, potrebbe condurre a conclusioni diverse da quelle
l’importo del contributo dovuto.” fin qui esposte.
Di conseguenza, si può affermare che risulta Non è pertanto esigibile, neanche secondo i
sfornita di base normativa ogni opzione canoni del diritto civile, un onere collaborativo a
interpretativa che correli il potere carico dell’amministrazione creditrice tale per cui
sanzionatorio del comune al previo esercizio la stessa possa essere giuridicamente tenuta a
dell’onere di sollecitazione del pagamento sollecitare il pagamento del credito alla scadenza
presso il debitore principale ovvero presso il del termine ovvero ad escutere tempestivamente
fideiussore. (e necessariamente) l’obbligazione fideiussoria
prestata in suo favore. E, d’altra parte, anche
Pertanto, continuano i giudici di Palazzo Spada, secondo i canoni civilistici, il creditore non è
“In tale sistema, l’amministrazione comunale, onerato, e ancor meno obbligato, ad escutere
allo scadere del termine originario di pagamento preventivamente il fideiussore prima di agire
della rata ha solo la facoltà di escutere nei confronti del debitore (salvo che non si
immediatamente il fideiussore onde ottenere rinvenga una clausola contrattuale in tal
il soddisfacimento del suo credito; ma ove ciò senso).
non accada, l’amministrazione avrà comunque
il dovere/potere di sanzionare il ritardo nel Ma non solo, viene sottolineato sempre
pagamento con la maggiorazione del contributo a nell’Adunanza plenaria del 2016 “Anche il richiamo
percentuali crescenti all’aumentare del ritardo”. al capoverso dell’art. 1227 cod. civ. è fuorviante
e non vale a costituire una valida base giuridica
In definitiva, la facoltà per l’amministrazione per l’individuazione di un onere collaborativo
di escutere direttamente il fideiussore (nei della amministrazione comunale nell’immediata
casi, quali quello di specie, in cui non è attuazione del rapporto obbligatorio onde non
stato convenuto il beneficium excussionis) aggravare la posizione del debitore.
non può tradursi, in difetto di espressa
previsione normativa, in una decadenza Ed invero viene qui facile osservare come la
dell’amministrazione dal potere di sanzionare maggiorazione del contributo di costruzione in
il pagamento tardivo dell’obbligato, essendo ragione del ritardo nel pagamento prevista dal
tale potere incondizionatamente previsto. richiamato art. 42 d.P.R. n. 380 del 2001 (e dalle
analoghe disposizioni normative precedenti) non
Inoltre è importante sottolineare che ove sia ha natura risarcitoria o corrispettiva, bensì di
costituita a richiesta della amministrazione, la sanzione pecuniaria nascente al momento in cui
garanzia fideiussoria, quale obbligazione accessoria diviene esigibile la sanzione principale.
di quella principale, è prestata nell’interesse
esclusivo dell’ente locale, al fine di offrire Orbene, l’onere di diligenza che la appena
maggiori garanzie di soddisfacimento del richiamata disposizione del codice civile, ispirata
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