Page 16 - MediAppalti, Anno X - N. 8
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                    1.  Il  Comune  può  esigere  il  pagamento   in  rapporto  all’entità  del  ritardo  e,  in  caso  di
                       dei  contributi  ancora  dovuti  con  la   persistenza  dell’inadempimento, alla riscossione
                       maggiorazione   delle  sanzioni   per    del contributo e delle sanzioni secondo le norme
                       omesso o ritardato pagamento, pur non    vigenti in materia  di riscossione  coattiva  delle
                       avendo  mai  provveduto  all’escussione   entrate
                       della garanzia fideiussoria né altrimenti
                       sollecitato il debitore al pagamento di   Non va dimentico che la disposizione (art. 16 d.P.R.
                       quanto ancora dovuto                     cit.) che prevede il meccanismo della prestazione
                                                                della garanzia per  il  caso di pagamento  rateale
                 La  questione  principale  è  se,  alla  scadenza  dei   del contributo di costruzione, sia alla disposizione
                 termini  previsti per  il pagamento  rateale  del   (art 42, d.P.R. cit.) che disciplina le sanzioni per
                 contributo  di costruzione,  sia  individuabile un   l’omesso o ritardato pagamento.
                 onere  collaborativo  in capo  alla  Amministrazione
                 concedente, desumibile dai principi generali in tema   Importante  è  cogliere  il  fatto  che  nessuna  di
                 di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori   tali  disposizioni  consente  di enucleare  elementi
                 di matrice civilistica ovvero  dal principio  di leale   letterali  da  cui  desumere,  anche  indirettamente,
                 collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi   la sussistenza di un onere collaborativo, o soltanto
                 di  diritto  pubblico,  che  si  spinga  fino  al  punto  di   sollecitatorio dell’adempimento,  a  carico  della
                 ritenere  che  l’Amministrazione  sia obbligata alla   amministrazione creditrice del contributo, una
                 sollecita  escussione  della  garanzia  fideiussoria,   volta che siano venuti a scadenza i termini per il
                 al fine di non aggravare la posizione del soggetto   pagamento.
                 obbligato,  tenuto  altrimenti  al  pagamento  (oltre
                 che  delle rate  non  corrisposte) delle sanzioni di   Inoltre la fonte normativa che attribuisce al Comune
                 legge per omesso o ritardato pagamento.        la facoltà richiedere garanzia all’intestatario di un
                                                                titolo  edilizio  cui  sia  stato  accordato  il  beneficio
                 L’adunanza  plenaria  del Consiglio  di Stato   della  rateizzazione  del  contributo  di  costruzione
                 (numero  24  del 7 dicembre  2016)  non  ha  dubbi   nulla  prevede  riguardo  all’ipotizzato  dovere
                 relativamente alle disposizioni del D.P.R. 6 giugno   dell’amministrazione di attivarsi al più presto
                 2001,  n.  380  (Testo  unico  delle  disposizioni   per la escussione della garanzia fideiussoria.
                 legislative e regolamentari in materia edilizia) ed   Orbene,  viene  segnalato  nella citata adunanza
                 infatti valga il seguente principio di diritto:  plenaria  “anche  dalla portata  letterale  delle
                                                                disposizioni che integrano il regime sanzionatorio,
                 <<Un’amministrazione     comunale    ha   il   si evince  come  l’applicazione  dell’aumento  di
                 pieno potere  di applicare, nei confronti      contributo  sia  correlata  al  fatto  in  sé  del  suo
                 dell’intestatario  di  un  titolo  edilizio,  la   mancato  o non  puntuale  pagamento  da parte
                 sanzione  pecuniaria  prescritta  dalla  legge   dell’obbligato,  senza  distinzione  alcuna,  sul
                 per il  caso di ritardo  ovvero  di omesso     piano  delle  conseguenze  del  meccanismo
                 pagamento degli oneri relativi al contributo di   sanzionatorio,  tra  l’ipotesi  dell’obbligazione
                 costruzione anche ove, in caso di pagamento    del  solo  debitore  e  quella  in  cui  sia  stata
                 dilazionato di detto contributo, abbia omesso   prestata una garanzia fideiussoria accessoria
                 di  escutere  la  garanzia  fideiussoria  in  esito   per il pagamento del suddetto contributo.
                 alla  infruttuosa  scadenza  dei  singoli  ratei
                 di  pagamento  ovvero  abbia  comunque         E soprattutto, ciò che appare davvero dirimente,
                 omesso di svolgere attività sollecitatoria del   è  che  la  norma  sanzionatoria  non  riconnette
                 pagamento presso il debitore principale>>.     rilevanza  alcuna  ai  comportamenti  delle  parti
                                                                diverse  dal  debitore  principale  (e  cioè  della
                 Questo il ragionamento giuridico che ha portato ad   amministrazione  e  del  fideiussore)  antecedenti
                 una tale affermazione:                         al  fatto-inadempimento.  Ciò  che  unicamente
                 Prima di tutto, il mancato pagamento del contributo   rileva, nella logica della norma sanzionatoria,
                 di  costruzione,  quale  prestazione  patrimoniale   è il semplice mancato pagamento della rata di
                 imposta  funzionale  a  remunerare  l’esecuzione   contributo imputabile al debitore principale.
                 di opere  pubbliche,  legittima  l’amministrazione
                 all’applicazione di sanzioni pecuniarie  crescenti   L’argomento  esegetico-letterale depone  pertanto

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