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Mediappalti Sotto la lente
1. Il Comune può esigere il pagamento in rapporto all’entità del ritardo e, in caso di
dei contributi ancora dovuti con la persistenza dell’inadempimento, alla riscossione
maggiorazione delle sanzioni per del contributo e delle sanzioni secondo le norme
omesso o ritardato pagamento, pur non vigenti in materia di riscossione coattiva delle
avendo mai provveduto all’escussione entrate
della garanzia fideiussoria né altrimenti
sollecitato il debitore al pagamento di Non va dimentico che la disposizione (art. 16 d.P.R.
quanto ancora dovuto cit.) che prevede il meccanismo della prestazione
della garanzia per il caso di pagamento rateale
La questione principale è se, alla scadenza dei del contributo di costruzione, sia alla disposizione
termini previsti per il pagamento rateale del (art 42, d.P.R. cit.) che disciplina le sanzioni per
contributo di costruzione, sia individuabile un l’omesso o ritardato pagamento.
onere collaborativo in capo alla Amministrazione
concedente, desumibile dai principi generali in tema Importante è cogliere il fatto che nessuna di
di buona fede e correttezza nei rapporti obbligatori tali disposizioni consente di enucleare elementi
di matrice civilistica ovvero dal principio di leale letterali da cui desumere, anche indirettamente,
collaborazione proprio dei rapporti intersoggettivi la sussistenza di un onere collaborativo, o soltanto
di diritto pubblico, che si spinga fino al punto di sollecitatorio dell’adempimento, a carico della
ritenere che l’Amministrazione sia obbligata alla amministrazione creditrice del contributo, una
sollecita escussione della garanzia fideiussoria, volta che siano venuti a scadenza i termini per il
al fine di non aggravare la posizione del soggetto pagamento.
obbligato, tenuto altrimenti al pagamento (oltre
che delle rate non corrisposte) delle sanzioni di Inoltre la fonte normativa che attribuisce al Comune
legge per omesso o ritardato pagamento. la facoltà richiedere garanzia all’intestatario di un
titolo edilizio cui sia stato accordato il beneficio
L’adunanza plenaria del Consiglio di Stato della rateizzazione del contributo di costruzione
(numero 24 del 7 dicembre 2016) non ha dubbi nulla prevede riguardo all’ipotizzato dovere
relativamente alle disposizioni del D.P.R. 6 giugno dell’amministrazione di attivarsi al più presto
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni per la escussione della garanzia fideiussoria.
legislative e regolamentari in materia edilizia) ed Orbene, viene segnalato nella citata adunanza
infatti valga il seguente principio di diritto: plenaria “anche dalla portata letterale delle
disposizioni che integrano il regime sanzionatorio,
<<Un’amministrazione comunale ha il si evince come l’applicazione dell’aumento di
pieno potere di applicare, nei confronti contributo sia correlata al fatto in sé del suo
dell’intestatario di un titolo edilizio, la mancato o non puntuale pagamento da parte
sanzione pecuniaria prescritta dalla legge dell’obbligato, senza distinzione alcuna, sul
per il caso di ritardo ovvero di omesso piano delle conseguenze del meccanismo
pagamento degli oneri relativi al contributo di sanzionatorio, tra l’ipotesi dell’obbligazione
costruzione anche ove, in caso di pagamento del solo debitore e quella in cui sia stata
dilazionato di detto contributo, abbia omesso prestata una garanzia fideiussoria accessoria
di escutere la garanzia fideiussoria in esito per il pagamento del suddetto contributo.
alla infruttuosa scadenza dei singoli ratei
di pagamento ovvero abbia comunque E soprattutto, ciò che appare davvero dirimente,
omesso di svolgere attività sollecitatoria del è che la norma sanzionatoria non riconnette
pagamento presso il debitore principale>>. rilevanza alcuna ai comportamenti delle parti
diverse dal debitore principale (e cioè della
Questo il ragionamento giuridico che ha portato ad amministrazione e del fideiussore) antecedenti
una tale affermazione: al fatto-inadempimento. Ciò che unicamente
Prima di tutto, il mancato pagamento del contributo rileva, nella logica della norma sanzionatoria,
di costruzione, quale prestazione patrimoniale è il semplice mancato pagamento della rata di
imposta funzionale a remunerare l’esecuzione contributo imputabile al debitore principale.
di opere pubbliche, legittima l’amministrazione
all’applicazione di sanzioni pecuniarie crescenti L’argomento esegetico-letterale depone pertanto
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