Page 53 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Al contrario,  il  nuovo articolo 89  del D.lgs.   semplicemente,  la  locuzione  dell’art.  89  del
                 50/2016  non  prevede  più  alcun  riferimento   d.lgs. 50/2016 costituendo così una proposizione
                 all’attenuazione  dell’onere  probatorio  in  virtù  del   contrattuale  del tutto  generica,  assimilabile  ad
                 legame  intercorrente  tra  ausiliata  e  ausiliaria.   una  semplice formula  di stile,  dalla  quale  non  è
                 L’indirizzo giurisprudenziale che si è affermato in   possibile evincere  l’impegno  contrattualmente
                 relazione al nuovo articolo 89 infatti non ritiene la   assunto  dall’ausiliaria  e   l’effettivo  prestito
                 mera dichiarazione unilaterale attestante il legame   all’impresa  ausiliata  delle competenze  tecniche
                 giuridico intercorrente tra i due soggetti. Viceversa   acquisite dall’ausiliaria grazie  alle precedenti
                 ritiene necessario e imprescindibile, anche per gli   esperienze lavorative”.
                 avvalimenti infragruppo, la stipula di un contratto
                 di avvalimento  per  consentire  l’ammissione  alla   Di  conseguenza  il contratto  non  è  stato  ritenuto
                 gara dei concorrenti che non possiedono in proprio   idoneo  a  dimostrare  il  possesso  dei  requisiti  in
                 i requisiti richiesti dal bando.               sede di partecipazione e l’impresa è stata esclusa
                                                                dalla gara.
                                                                Con il ricorso proposto al TAR Lazio, la ricorrente
                     5.  La  recente  pronuncia  del  TAR  Lazio   aveva  sostenuto che  la decisione presa  dalla
                        sull’avvalimento infragruppo            Stazione  Appaltante  fosse  errata  in  quanto  tra
                                                                ausiliata ed ausiliaria intercorre un legame giuridico
                 Tale  aspetto  è  stato  esaminato  da  una  recente   molto stretto che avrebbe reso inutile la stipula di
                 pronuncia del TAR Lazio (cfr. TAR Lazio, Roma, sez.   un contratto più dettagliato.
                 III 11 maggio 2020 n. 4945).
                 Il caso posto all’attenzione del Collegio riguardava   In particolare, la ricorrente ha evidenziato:
                 la partecipazione alla gara di una società, la quale   (i) di possedere  il 100%  del pacchetto  azionario
                 in sede di domanda  di partecipazione,  aveva      dell’impresa ausiliaria;
                 dichiarato di avvalersi, per una quota del requisito   (ii)  di essere  anche  amministratore  unico
                 del fatturato delle capacità economico-finanziarie   dell’ausiliaria;
                 di una diversa impresa, facente parte del proprio   (iii) che il direttore delle risorse umane dell’ausiliaria
                 gruppo societario.                                 è anche vice segretario dell’ausiliata;
                                                                (iv) che le società condividono lo stesso personale
                 Il  contratto  di  avvalimento  prodotto  in  sede  di   e la stessa sede.
                 gara  è  stato  ritenuto  dalla Stazione  Appaltante
                 non idoneo a consentire l’ammissione alla gara del   Di  conseguenza  l’ausiliata  eserciterebbe
                 concorrente, in quanto il requisito prestato doveva   sull’ausiliaria  un  controllo  diretto  e  una
                 ritenersi in realtà di capacità tecnico professionale   compenetrazione  tali  da  escludere  qualsivoglia
                 e  di  conseguenza   l’avvalimento  per  tale  alea  nella  effettività  del  prestito  del  requisito
                 requisito  deve  essere  ricondotto  nella  fattispecie   e  nella  cogenza  dell’impegno  di collaborazione
                 dell’avvalimento  c.d.  tecnico  o  operativo,  per   assunto dall’impresa partecipante nel contratto di
                 il  quale  è  necessario  che  il  relativo  contratto   avvalimento.
                 indichi,  diversamente  da  quanto  avvenuto  nella
                 specie,  “in  modo  puntuale  e  specifico  le  risorse   In  altri termini,  la  ricorrente  sostiene  che  tra
                 messe  a  disposizione  dell’impresa  ausiliaria,  in   ausiliata ed ausiliaria vi sia una immedisimazione
                 termini di mezzi, personale,  know  how,  prassi  e   da cui l’illegittimità dell’estromissione dalla gara.
                 di  tutti  gli  altri  elementi  aziendali  qualificanti  in
                 relazione all’oggetto dell’appalto, poiché l’impegno   Ebbene, il TAR Lazio, pur rilevando che sussistono
                 contrattualmente  assunto  dall’ausiliaria  deve   elementi  idonei ad  evidenziare  lo stretto  legame
                 ritenersi  completo,  concreto,  serio,  determinato,   intercorrente  tra  le due  società,  non  arriva  a
                 nella misura in cui attesta la messa a disposizione   condividere  la tesi dell’”immedesimazione tra
                 del fatturato e delle risorse necessarie”.     controllante  (ausiliata) e  controllata  (ausiliaria)”,
                                                                vale a dire, l’assenza di un rapporto intersoggettivo
                 Viceversa,  secondo  la  Stazione  Appaltante,  “nel   tra le due società.
                 caso  di specie,  invece,  le generiche  obbligazioni
                 con  cui l’ausiliante  garantisce  il  proprio supporto   Secondo  il TAR,  il rapporto  di controllo  tra  due
                 all’ausiliata,  riproducono  nella  sostanza,  società, anche quando si concretizza nel possesso

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