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Mediappalti Pareri & Sentenze
TAR Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 3/12/2020, n. 800
È inammissibile il soccorso istruttorio in caso di omessa dichiarazione delle parti di servizio che saranno
eseguite dai singoli componenti il RTI
“Né è ammissibile il soccorso istruttorio. La dichiarazione con cui il RTI specifica le parti del servizio che
saranno eseguite dai singoli componenti è un elemento che attiene all’offerta: i membri assumono un
impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante in vista dell’eventuale attuazione
del contratto, e detto impegno deve essere già definito al momento in cui si partecipa alla gara, perché in
questo modo i professionisti raggruppati formalizzano – nei loro rapporti e nei confronti dell’amministrazione
– la misura entro la quale provvederanno all’esecuzione del rapporto e la corrispondente quota dei requisiti
di cui devono essere in possesso (T.A.R. Campania Napoli, sez. I – 28/5/2020 n. 2041).
Siffatte carenze non sono afferenti “… a profili od irregolarità formali, bensì alla conformazione strutturale
del concorrente, analogamente all’ipotesi considerata dall’Adunanza Plenaria n. 6 del 2019 - e idonee a
determinare l’esclusione del raggruppamento a prescindere dal possesso dei requisiti in capo ai suoi singoli
componenti” (Consiglio di Stato, sez. V – 31/7/2019 n. 5427).”
Tar Lazio, Sez. III, 27/11/2020, n. 12696
Il soccorso istruttorio per Pass Oe mancante è possibile purché sia stata perfezionata la registrazione
presso i servizi informativi dell’Anac-AVCpass
“Secondo un primo orientamento giurisprudenziale che si è formato ( TAR Lombardia 970/2019, TAR Sicilia
150/2016, TAR Lazio 11031/2017 ) il Passoe può essere prodotto anche successivamente alla presentazione
dell’offerta, anche in esito alla procedura del soccorso istruttorio, ma ciò è possibile purché il prerequisito
fondamentale, cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac – AVCpass, sia stato perfezionato.
La produzione successiva di un documento ovvia alla carenza di un elemento formale della domanda, ma la
registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara è un adempimento
tardivo ad un obbligo di legge.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 20/11/2020, n. 7239
“È consentito alle stazioni appaltanti ricorrere alla procedura negoziata, e nel caso di unico operatore
presente sul mercato all’affidamento diretto, se il bene oggetto della fornitura sia infungibile”
“L’art.63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara), al comma 2, lett.
b) prevede, tra i casi tassativi cui è possibile far ricorso a tale modalità di scelta del contraente, “Quando
i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico
per una delle seguenti ragioni: … 2) la concorrenza è assente per motivi tecnici”.
È poi specificato che “Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono altri operatori
economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione
artificiale dei parametri dell’appalto”.
Per effetto di tale disposizione citata, secondo un condivisibile indirizzo giurisprudenziale, è consentito alle
stazioni appaltanti ricorrere alla procedura negoziata – e nel caso di unico operatore presente sul mercato
all’affidamento diretto – se il bene oggetto della fornitura sia infungibile (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19
dicembre 2019, n. 8588; VI, 13 giugno 2019, n. 3983; III, 18 gennaio 2018, n. 310).
In tale condizione, infatti, per l’assenza di mercato, lo svolgimento di una procedura di gara aperta alla
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