Page 57 - MediAppalti, Anno X - N. 7
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti






                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE










































                 Tar Umbria, Sez. I, 04/12/2020 n. 559


                 Non rileva la data della determina a contrarre ai fini dell’applicazione delle procedure di gara

                 “…  per  giurisprudenza  costante  “la  procedura  di  affidamento  di  un  contratto  pubblico  è  soggetta  alla
                 normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed
                 alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola cui non solo le imprese
                 partecipanti,  ma  anche  l’amministrazione  non  può  sottrarsi”  (cfr.  Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,  7  giugno
                 2016, n. 2433)” (Consiglio di Stato, sent. n. 2222/2017) ... Ne consegue che, essendo state ammesse
                 a  partecipare  alla  procedura  de  qua  nove  concorrenti,  la  disciplina  applicabile  in  materia  di  anomalia
                 dell’offerta coincide con quella cronologicamente vigente al momento di invio, in data 10 agosto 2020, delle
                 lettere di invito, ossia con quella di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020, entrato in vigore il
                 16 luglio 2020, a tenore del quale “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni
                 appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
                 ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
                 superiore a cinque”... Non può infatti condividersi la prospettazione dell’amministrazione resistente per
                 la quale ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, vigente
                 prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 76/2020, avrebbe dovuto farsi riferimento alle determine a
                 contrarre n. 59 del 6 maggio 2020 e n. 82 in data 8 luglio 2020, avendo la giurisprudenza definitivamente
                 chiarito che la determina a contrarre ha natura endoprocediemntale, ex se inidonea a fondare in capo ai
                 terzi posizioni di interesse qualificato.”

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