Page 57 - MediAppalti, Anno X - N. 7
P. 57
Pareri & Sentenze Mediappalti
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Tar Umbria, Sez. I, 04/12/2020 n. 559
Non rileva la data della determina a contrarre ai fini dell’applicazione delle procedure di gara
“… per giurisprudenza costante “la procedura di affidamento di un contratto pubblico è soggetta alla
normativa vigente alla data di pubblicazione del bando, in conformità al principio tempus regit actum ed
alla natura del bando di gara, quale norma speciale della procedura che regola cui non solo le imprese
partecipanti, ma anche l’amministrazione non può sottrarsi” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 7 giugno
2016, n. 2433)” (Consiglio di Stato, sent. n. 2222/2017) ... Ne consegue che, essendo state ammesse
a partecipare alla procedura de qua nove concorrenti, la disciplina applicabile in materia di anomalia
dell’offerta coincide con quella cronologicamente vigente al momento di invio, in data 10 agosto 2020, delle
lettere di invito, ossia con quella di cui all’art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020, entrato in vigore il
16 luglio 2020, a tenore del quale “Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni
appaltanti procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o
superiore a cinque”... Non può infatti condividersi la prospettazione dell’amministrazione resistente per
la quale ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 97, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, vigente
prima dell’entrata in vigore del decreto legge n. 76/2020, avrebbe dovuto farsi riferimento alle determine a
contrarre n. 59 del 6 maggio 2020 e n. 82 in data 8 luglio 2020, avendo la giurisprudenza definitivamente
chiarito che la determina a contrarre ha natura endoprocediemntale, ex se inidonea a fondare in capo ai
terzi posizioni di interesse qualificato.”
57