Page 59 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 26.10.2020, n. 6534
“non potendo assumere rilievo a fini escludenti, la risoluzione contrattuale anteriore al triennio non può
neanche formare oggetto di obbligo dichiarativo assistito da sanzione (potenzialmente) espulsiva”
“ … va ricordato che, sul pianto sostanziale, la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha
posto in risalto come il grave illecito professionale consistente nella risoluzione anticipata di un precedente
contratto con l’amministrazione assuma valore a fini escludenti entro il limite temporale del triennio dalla
data del fatto, “vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di risoluzione” (Cons.
Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576, maturata sulla disposizione dell’art. 80, comma 10, d.lgs. n. 50
del 2016, come modificata dal d.lgs. n. 56 del 2017, oggi confluita nel suddetto art. 80, comma 10-bis;
nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, V, 6 maggio 2019, n. 2895; 13 dicembre 2019, n. 8480; in relazione
all’art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/Ue, cfr. Cgue, 14 ottobre 2018, causa C-124/17, pur relativa al diverso
illecito concernente le intese anticoncorrenziali) .... Da ciò consegue che, non potendo assumere rilievo a
fini escludenti, la risoluzione contrattuale anteriore al triennio non può neanche formare oggetto di obbligo
dichiarativo assistito da sanzione (potenzialmente) espulsiva: si giungerebbe altrimenti al paradosso di
poter escludere il concorrente che non abbia comunicato una circostanza di suo inidonea a determinarne
l’esclusione; al contrario, già in termini generali la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato
- valorizzando l’elemento normativo della fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50
del 2016 - che “le informazioni omesse devono essere quelle «dovute ai fini del corretto svolgimento della
procedura di selezione»””
Consiglio di Stato, Sez. III, 26.10.2020, n. 6530
Sull’obbligo di mantenere i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua
conclusione
“… il provvedimento sanzionatorio è stato adottato dopo la scadenza del termine di presentazione delle
offerte e dopo la seduta di gara dedicata alla verifica dei requisiti di ammissione.
È, invero, ius receptum in giurisprudenza il principio – declinato in diretta coerenza con l’obbligo di mantenere
i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione (Cons St., VI, 25
settembre 2017, n. 4470) – secondo cui sussiste, in capo ai partecipanti alle procedure d’appalto della
Pubblica amministrazione, l’obbligo di comunicare a quest’ultima, nel corso della gara, tutte le vicende,
anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire
alla stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale
e professionale, dei concorrenti ( cfr. ex multis, Cons. St. 16 dicembre 2020, n. 8514; Cons. St., III, 13
giugno 2018, n. 3628).”
Consiglio di Stato, Sez. V, 19.10.2020, n. 6308
La presenza di alcune voci di prezzo nel computo metrico non estimativo delle migliorie costituisce violazione
del principio di separazione dell’offerta tecnica da quella economica
“... Il secondo, complesso, motivo di gravame critica la sentenza per avere fatto erronea applicazione del
principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, nell’assunto che la presenza di alcune voci di
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