Page 59 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. V, 26.10.2020, n. 6534

                 “non potendo assumere rilievo a fini escludenti, la risoluzione contrattuale anteriore al triennio non può
                 neanche formare oggetto di obbligo dichiarativo assistito da sanzione (potenzialmente) espulsiva”

                 “ … va ricordato che, sul pianto sostanziale, la condivisibile giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha
                 posto in risalto come il grave illecito professionale consistente nella risoluzione anticipata di un precedente
                 contratto con l’amministrazione assuma valore a fini escludenti entro il limite temporale del triennio dalla
                 data del fatto, “vale a dire dalla data di adozione della determinazione dirigenziale di risoluzione” (Cons.
                 Stato, V, 21 novembre 2018, n. 6576, maturata sulla disposizione dell’art. 80, comma 10, d.lgs. n. 50
                 del 2016, come modificata dal d.lgs. n. 56 del 2017, oggi confluita nel suddetto art. 80, comma 10-bis;
                 nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, V, 6 maggio 2019, n. 2895; 13 dicembre 2019, n. 8480; in relazione
                 all’art. 57, par. 7, direttiva 2014/24/Ue, cfr. Cgue, 14 ottobre 2018, causa C-124/17, pur relativa al diverso
                 illecito concernente le intese anticoncorrenziali) .... Da ciò consegue che, non potendo assumere rilievo a
                 fini escludenti, la risoluzione contrattuale anteriore al triennio non può neanche formare oggetto di obbligo
                 dichiarativo assistito da sanzione (potenzialmente) espulsiva: si giungerebbe altrimenti al paradosso di
                 poter escludere il concorrente che non abbia comunicato una circostanza di suo inidonea a determinarne
                 l’esclusione; al contrario, già in termini generali la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha affermato
                 - valorizzando l’elemento normativo della fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c-bis), d.lgs. n. 50
                 del 2016 - che “le informazioni omesse devono essere quelle «dovute ai fini del corretto svolgimento della
                 procedura di selezione»””





                 Consiglio di Stato, Sez. III, 26.10.2020, n. 6530


                 Sull’obbligo  di  mantenere  i  requisiti  per  tutta  la  durata  del  procedimento  e  successivamente  alla  sua
                 conclusione


                 “… il provvedimento sanzionatorio è stato adottato dopo la scadenza del termine di presentazione delle
                 offerte e dopo la seduta di gara dedicata alla verifica dei requisiti di ammissione.
                 È, invero, ius receptum in giurisprudenza il principio – declinato in diretta coerenza con l’obbligo di mantenere
                 i requisiti per tutta la durata del procedimento e successivamente alla sua conclusione (Cons St., VI, 25
                 settembre 2017, n. 4470) – secondo cui sussiste, in capo ai partecipanti alle procedure d’appalto della
                 Pubblica amministrazione, l’obbligo di comunicare a quest’ultima, nel corso della gara, tutte le vicende,
                 anche sopravvenute, attinenti allo svolgimento della propria attività professionale, al fine di consentire
                 alla stazione appaltante di valutare l’eventuale incidenza di tali precedenti sulla reale affidabilità, morale
                 e professionale, dei concorrenti ( cfr. ex multis, Cons. St. 16 dicembre 2020, n. 8514; Cons. St., III, 13
                 giugno 2018, n. 3628).”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 19.10.2020, n. 6308

                 La presenza di alcune voci di prezzo nel computo metrico non estimativo delle migliorie costituisce violazione
                 del principio di separazione dell’offerta tecnica da quella economica

                 “... Il secondo, complesso, motivo di gravame critica la sentenza per avere fatto erronea applicazione del
                 principio di separazione tra offerta tecnica ed economica, nell’assunto che la presenza di alcune voci di

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