Page 61 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 569 del 1 luglio 2020
PREC 79/20/S
Non risulta conforme alla normativa di settore l’aver impostato la procedura di affidamento diretto “mediato”
ex art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 alla stregua di una procedura negoziata
“CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede ora che “per affidamenti di
importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35
per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio
di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
CONSIDERATO che l’affidamento come sopra descritto deve oggi intendersi quale procedura negoziata
semplificata a differenza di quanto previsto alla lettera a) del comma 2 dell’art. 36 in cui l’affidamento
diretto deve intendersi puro;
RILEVATO che, nel caso di specie, risulta che la stazione appaltante abbia impostato la propria procedura
di gara come una negoziata, pur richiamando le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016
e s.m.i. che invece descrive un affidamento diretto mediato da un confronto competitivo informale. Che
la procedura bandita nel caso di specie, ancorché semplificata, mantiene quindi le regole della procedura
negoziata, tant’è che negli atti di gara predisposti si fa riferimento alle tipiche modalità di svolgimento
di una procedura negoziata; … Il Consiglio Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l’operato della
stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 571 del 1 luglio 2020
PREC 93/2020/F
“L’irregolarità concernente la cauzione provvisoria è suscettibile di essere sanata attraverso l’esercizio del
potere di soccorso istruttorio”
“… l’Autorità ha più volte affermato che l’istituto trova applicazione con riferimento ad ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione stessa, purché la cauzione prodotta sia già
stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data, onde scongiurare la violazione
del principio di par condicio (Delibera n. 372 del 17 aprile 2019; Delibera n. 339 del 28/03/2018; Bando-
Tipo n. 1/2017); l’orientamento dell’Autorità è in linea con la giurisprudenza che ha riconosciuto come
invalidità sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 la mancanza ovvero la presentazione
di una cauzione provvisoria di importo insufficiente, incompleto o deficitario rispetto a quello richiesto dalla
lex specialis (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 16/01/2020, n. 399);”
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