Page 61 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 569 del 1 luglio 2020
                 PREC 79/20/S

                 Non risulta conforme alla normativa di settore l’aver impostato la procedura di affidamento diretto “mediato”
                 ex art. 36, comma 2, lett. b) d.lgs. 50/2016 alla stregua di una procedura negoziata

                 “CONSIDERATO che l’art. 36, comma 2, lett. b), d.lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede ora che “per affidamenti di
                 importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’art. 35
                 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti,
                 per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di
                 indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli
                 inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio
                 di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati
                 della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati”;
                 CONSIDERATO  che  l’affidamento  come  sopra  descritto  deve  oggi  intendersi  quale  procedura  negoziata
                 semplificata a differenza di quanto previsto alla lettera a) del comma 2 dell’art. 36 in cui l’affidamento
                 diretto deve intendersi puro;
                 RILEVATO che, nel caso di specie, risulta che la stazione appaltante abbia impostato la propria procedura
                 di gara come una negoziata, pur richiamando le previsioni dell’art. 36, comma 2, lettera b) d.lgs. 50/2016
                 e s.m.i. che invece descrive un affidamento diretto mediato da un confronto competitivo informale. Che
                 la procedura bandita nel caso di specie, ancorché semplificata, mantiene quindi le regole della procedura
                 negoziata, tant’è che negli atti di gara predisposti si fa riferimento alle tipiche modalità di svolgimento
                 di una procedura negoziata; … Il Consiglio Ritiene, nei termini di cui in motivazione, che l’operato della
                 stazione appaltante non sia conforme alla normativa di settore.”





                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 571 del 1 luglio 2020
                 PREC 93/2020/F

                 “L’irregolarità concernente la cauzione provvisoria è suscettibile di essere sanata attraverso l’esercizio del
                 potere di soccorso istruttorio”

                 “…  l’Autorità  ha  più  volte  affermato  che  l’istituto  trova  applicazione  con  riferimento  ad  ogni  ipotesi  di
                 mancanza, incompletezza o irregolarità riferita alla cauzione stessa, purché la cauzione prodotta sia già
                 stata costituita alla data di presentazione dell’offerta e decorra da tale data, onde scongiurare la violazione
                 del principio di par condicio (Delibera n. 372 del 17 aprile 2019; Delibera n. 339 del 28/03/2018; Bando-
                 Tipo n. 1/2017); l’orientamento dell’Autorità è in linea con la giurisprudenza che ha riconosciuto come
                 invalidità sanabile ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50/2016 la mancanza ovvero la presentazione
                 di una cauzione provvisoria di importo insufficiente, incompleto o deficitario rispetto a quello richiesto dalla
                 lex specialis (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 16/01/2020, n. 399);”








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