Page 57 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Il Punto Mediappalti
nei confronti della Società nei limiti del danno 8. In caso di corresponsabilità (ex art
erariale accertato in sentenza che dovrà essere 2055 cc) la polizza deve coprire, per
pagato dai Dipendenti/Amministratori”. intero, la richiesta di danni
Soffermiamoci su Come noto, il danneggiato da più persone, può
Corte dei Conti della Lombardia - Sentenza n. 135 rivolgersi a chi vuole dei corresponsabili e farsi
del 29 luglio 2016. pagare l’intero risarcimento.
“Una sentenza di condanna civile di risarcimento
danni, rifondibili integralmente da una polizza Ricordiamo la norma di cui all’articolo 2055 del
assicurativa (se operante), non configura né un codice civile: “Se il fatto dannoso è imputabile
danno erariale certo, né definitivo.” a più persone, tutte sono obbligate in solido al
risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il
Corte dei Conti della Lombardia _Sentenza n. 171 danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella
del 3 luglio 2019. misura determinata dalla gravità della rispettiva
“l’Assicurazione pagherebbe in via esclusiva il colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono
sinistro al terzo danneggiato, senza oneri sulla derivate”.
Azienda sanitaria e, a catena, senza possibili
rivalse giuscontabili” La clausola di polizza che copre questa possibilità
viene denominata Vincolo di solidarietà questa è
Da un’attenta lettura, si ben capisce che la adeguata:
clausola riportata non soddisfa i criteri di “Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli
adeguatezza in quanto condiziona l’operatività altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti
della polizza a circostanze completamente nella polizza o ad essa aggiunta, in caso di
estranee alla lesione dell’interesse legittimo responsabilità solidale dell’Assicurato con altri
nonché postume rispetto all’evento che le soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto
provoca. dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso
nei confronti di altri Terzi responsabili”.
7. Se la responsabilità coperta è quella Questa non è adeguata:
propria della Stazione appaltante, non “L’Assicurazione vale esclusivamente per la
vi può essere la rivalsa dell’assicuratore personale responsabilità dell’Assicurato. In caso
di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri
Questa clausola non è adeguata. soggetti, la Società risponderà soltanto per la
quota di pertinenza dell’Assicurato stesso”.
Rinuncia alla surrogazione
Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o
colpa grave accertata con sentenza passata in
giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società
rinuncerà al diritto di surrogazione nei confronti
degli amministratori e dipendenti del Contraente
nonché delle persone delle quali si avvale nello
svolgimento della propria attività.
In caso di polizza a copertura della responsabilità
propria della Stazione appaltante, non vi può essere
rivalsa nei confronti dei dipendenti della stessa in
quanto, come specificato nei punti precedenti, la
responsabilità è propria e non per fatto altrui.
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