Page 57 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 nei  confronti  della  Società  nei  limiti  del  danno   8.  In caso di  corresponsabilità  (ex art
                 erariale  accertato  in  sentenza  che  dovrà  essere   2055  cc)  la  polizza  deve coprire, per
                 pagato dai Dipendenti/Amministratori”.               intero, la richiesta di danni

                 Soffermiamoci su                               Come  noto, il  danneggiato  da  più persone,  può
                 Corte dei Conti della Lombardia - Sentenza n. 135   rivolgersi  a  chi  vuole  dei  corresponsabili  e  farsi
                 del 29 luglio 2016.                            pagare l’intero risarcimento.
                 “Una sentenza di condanna civile di risarcimento
                 danni,  rifondibili  integralmente  da  una  polizza   Ricordiamo la norma  di cui all’articolo 2055  del
                 assicurativa  (se  operante),  non  configura  né  un   codice  civile:  “Se  il  fatto  dannoso  è  imputabile
                 danno erariale certo, né definitivo.”          a  più  persone,  tutte  sono  obbligate in solido al
                                                                risarcimento  del  danno.  Colui che  ha  risarcito  il
                 Corte dei Conti della Lombardia _Sentenza n. 171   danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella
                 del 3 luglio 2019.                             misura  determinata  dalla  gravità  della  rispettiva
                 “l’Assicurazione  pagherebbe  in  via  esclusiva  il   colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono
                 sinistro al  terzo  danneggiato,  senza  oneri  sulla   derivate”.
                 Azienda  sanitaria  e,  a  catena,  senza  possibili
                 rivalse giuscontabili”                         La clausola di polizza che copre questa possibilità
                                                                viene  denominata  Vincolo di solidarietà  questa  è
                 Da  un’attenta  lettura,  si  ben capisce che la   adeguata:
                 clausola riportata  non soddisfa i  criteri di   “Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli
                 adeguatezza in quanto condiziona l’operatività   altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti
                 della polizza  a circostanze completamente     nella  polizza  o ad  essa  aggiunta,  in caso  di
                 estranee alla lesione dell’interesse legittimo   responsabilità  solidale dell’Assicurato  con  altri
                 nonché  postume rispetto  all’evento  che  le   soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto
                 provoca.                                       dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso
                                                                nei confronti di altri Terzi responsabili”.

                    7. Se la  responsabilità  coperta  è quella   Questa non è adeguata:
                       propria della Stazione appaltante, non   “L’Assicurazione  vale  esclusivamente  per  la
                       vi può essere la rivalsa dell’assicuratore  personale  responsabilità  dell’Assicurato.  In  caso
                                                                di responsabilità  solidale dell’Assicurato  con  altri
                 Questa clausola non è adeguata.                soggetti, la Società  risponderà  soltanto  per  la
                                                                quota di pertinenza dell’Assicurato stesso”.
                 Rinuncia alla surrogazione

                 Salvo il caso in cui il danno sia dovuto a dolo o
                 colpa grave  accertata  con  sentenza  passata  in
                 giudicato dei soggetti di seguito indicati, la Società
                 rinuncerà  al  diritto  di  surrogazione  nei  confronti
                 degli amministratori  e  dipendenti  del  Contraente
                 nonché  delle  persone  delle  quali  si  avvale  nello
                 svolgimento della propria attività.


                 In caso di polizza a copertura della responsabilità
                 propria della Stazione appaltante, non vi può essere
                 rivalsa nei confronti dei dipendenti della stessa in
                 quanto, come specificato nei punti precedenti, la
                 responsabilità è propria e non per fatto altrui.







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