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Mediappalti Pareri & Sentenze
prezzo nel computo metrico non estimativo delle migliorie, inserite per mero refuso, non consentiva alla
Commissione di conoscere l’entità del ribasso, né l’offerta economica; .... il divieto di commistione tra offerta
economica ed offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed
è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa,
predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in quanto
la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di
per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo
deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza
nessun elemento economico deve essere reso noto alla Commissione prima che questa abbia reso le
proprie valutazioni sull’offerta tecnica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2732).”
TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 16/10/2020, n. 10559
Sulla possibilità di utilizzare il contratto “ponte” nelle more dell’attivazione della convezione quadro
“In alternativa si può applicare l’art. 9, comma 3 bis del d.l. 24.04.2014, n. 66 (convertito, con modificazioni,
in legge 23.06.2014, n. 89), ai sensi del quale “le Amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip
o altri altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i
relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza,
allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
strettamente necessaria”.
Si tratta dei c.d. contratti ponte, per i quali, in ogni caso, occorre bandire apposita procedura, con le
necessarie tempistiche e la messa in campo di un impegno organizzativo gestionale il più delle volte
sproporzionato rispetto alla natura transitoria dell’affidamento.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 13/10/2020, n. 6168
Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare
l’operatore economico mediante una procedura che non preveda una preventiva limitazione del numero di
operatori economici tra i quali effettuare la selezione
“Va infatti confermato, in relazione al caso in esame, il principio (espresso, da ultimo, nei precedenti di Cons.
Stato, III, 4 febbraio 2020, n. 875 e V, 5 novembre 2019 n. 7539) per cui il principio di rotazione non trova
applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante
una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione del numero di operatori economici tra i
quali effettuare la selezione (ad esempio, attraverso inviti); in pratica, trattandosi di principio posto a tutela
della concorrenza, lo stesso non opera “quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie
o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice
dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi
alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. Linee-
guida Anac n. 4 del 2016, p.to 3.6, nella versione adottata con delibera 1° marzo 2018, n. 206).”
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