Page 60 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 prezzo nel computo metrico non estimativo delle migliorie, inserite per mero refuso, non consentiva alla
                 Commissione di conoscere l’entità del ribasso, né l’offerta economica; .... il divieto di commistione tra offerta
                 economica ed offerta tecnica costituisce espressione del principio di segretezza dell’offerta economica, ed
                 è posto a garanzia dell’attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa,
                 predicati dall’art. 97 Cost., sub specie della trasparenza e della par condicio tra i concorrenti; ciò in quanto
                 la conoscenza di elementi economici dell’offerta da parte della Commissione aggiudicatrice può essere di
                 per sé potenzialmente idonea a determinare un condizionamento, anche in astratto, da parte dell’organo
                 deputato alla valutazione dell’offerta, alterandone la serenità ed imparzialità valutativa; di conseguenza
                 nessun  elemento  economico  deve  essere  reso  noto  alla  Commissione  prima  che  questa  abbia  reso  le
                 proprie valutazioni sull’offerta tecnica (in termini, tra le tante, Cons. Stato, V, 29 aprile 2020, n. 2732).”





                 TAR Lazio, Roma, Sez. III quater, 16/10/2020, n. 10559

                 Sulla possibilità di utilizzare il contratto “ponte” nelle more dell’attivazione della convezione quadro

                 “In alternativa si può applicare l’art. 9, comma 3 bis del d.l. 24.04.2014, n. 66 (convertito, con modificazioni,
                 in legge 23.06.2014, n. 89), ai sensi del quale “le Amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip
                 o altri altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i
                 relativi contratti di Consip o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza,
                 allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura
                 strettamente necessaria”.
                 Si  tratta  dei  c.d.  contratti  ponte,  per  i  quali,  in  ogni  caso,  occorre  bandire  apposita  procedura,  con  le
                 necessarie  tempistiche  e  la  messa  in campo  di un  impegno  organizzativo  gestionale  il più delle volte
                 sproporzionato rispetto alla natura transitoria dell’affidamento.”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 13/10/2020, n. 6168

                 Il principio di rotazione non trova applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare
                 l’operatore economico mediante una procedura che non preveda una preventiva limitazione del numero di
                 operatori economici tra i quali effettuare la selezione


                 “Va infatti confermato, in relazione al caso in esame, il principio (espresso, da ultimo, nei precedenti di Cons.
                 Stato, III, 4 febbraio 2020, n. 875 e V, 5 novembre 2019 n. 7539) per cui il principio di rotazione non trova
                 applicazione nel caso in cui la stazione appaltante decida di selezionare l’operatore economico mediante
                 una procedura aperta, che non preveda una preventiva limitazione del numero di operatori economici tra i
                 quali effettuare la selezione (ad esempio, attraverso inviti); in pratica, trattandosi di principio posto a tutela
                 della concorrenza, lo stesso non opera “quando il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie
                 o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice
                 dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi
                 alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione” (cfr. Linee-
                 guida Anac n. 4 del 2016, p.to 3.6, nella versione adottata con delibera 1° marzo 2018, n. 206).”








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