Page 62 - MediAppalti, Anno X - N. 6
P. 62

Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 584 del 8 luglio 2020
                 PREC 96/2020/L-PB

                 “L’incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta
                 un’incertezza assoluta sulla stessa, è un vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non è idoneo a
                 cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva”


                 “… la Stazione appaltante, reputando la cartella zip una semplice “busta” non ha considerato equivalente la
                 sottoscrizione di quest’ultima alla sottoscrizione del suo contenuto, di conseguenza ha escluso il concorrente...
                 sia l’Autorità sia la giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui «nelle gare pubbliche la funzione
                 della  sottoscrizione  dell’offerta  è  quella  di  renderla  riferibile  al  presentatore,  vincolandolo  all’impegno
                 assunto,  con  la  conseguenza  che  laddove  tale  finalità  risulti  in  concreto  conseguita,  con  salvaguardia
                 del  sotteso  interesse  dell’Amministrazione,  non  vi  è  spazio  per  interpretazioni  puramente  formali  delle
                 prescrizioni di gara» (delibera ANAC n. 46 del 22 gennaio 2020, precedenti pareri e giurisprudenza ivi citata,
                 nonché determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015); l’interpretazione della clausola “a pena di esclusione”
                 collegata alla sottoscrizione della documentazione tecnica – clausola peraltro attuativa della prescrizione
                 di cui all’art 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016 - debba essere riferita, nell’ottica di quanto sopra esposto, ai
                 casi di difetto totale di sottoscrizione dell’offerta o incertezza assoluta circa la sua provenienza (cfr. delibera
                 n. 46 cit.);”





                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 588 del 8 luglio 2020
                 PREC 127/2020/L


                 “Dichiarazioni sostitutive – Sottoscrizione – Firma autografa anziché firma digitale – Equipollenza della
                 sottoscrizione – Condizioni”


                 “Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65, comma 1,
                 lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, non costituisce motivo di esclusione la presentazione della manifestazione
                 di interesse e delle dichiarazioni richieste dalla lex specialis con sottoscrizione avente effetti equipollenti
                 alla firma digitale, come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante
                 (fattispecie  relativa  alla  presentazione  di  dichiarazioni  con  firma  autografa  anziché  con  firma  digitale
                 richiesta nell’avviso pubblico). In questo caso, infatti, la funzione della sottoscrizione di rendere riferibile
                 l’atto al suo autore e di fargli assumere le responsabilità connesse a quanto dichiarato è stata assolta.”


















                                                             62
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67