Page 62 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti Pareri & Sentenze
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 584 del 8 luglio 2020
PREC 96/2020/L-PB
“L’incompleta sottoscrizione che non preclude la riconoscibilità della provenienza dell’offerta e non comporta
un’incertezza assoluta sulla stessa, è un vizio sanabile mediante il soccorso istruttorio e non è idoneo a
cagionare l’immediata ed automatica estromissione dalla procedura selettiva”
“… la Stazione appaltante, reputando la cartella zip una semplice “busta” non ha considerato equivalente la
sottoscrizione di quest’ultima alla sottoscrizione del suo contenuto, di conseguenza ha escluso il concorrente...
sia l’Autorità sia la giurisprudenza, hanno affermato il principio secondo cui «nelle gare pubbliche la funzione
della sottoscrizione dell’offerta è quella di renderla riferibile al presentatore, vincolandolo all’impegno
assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulti in concreto conseguita, con salvaguardia
del sotteso interesse dell’Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle
prescrizioni di gara» (delibera ANAC n. 46 del 22 gennaio 2020, precedenti pareri e giurisprudenza ivi citata,
nonché determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015); l’interpretazione della clausola “a pena di esclusione”
collegata alla sottoscrizione della documentazione tecnica – clausola peraltro attuativa della prescrizione
di cui all’art 48, comma 8 del d.lgs. 50/2016 - debba essere riferita, nell’ottica di quanto sopra esposto, ai
casi di difetto totale di sottoscrizione dell’offerta o incertezza assoluta circa la sua provenienza (cfr. delibera
n. 46 cit.);”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 588 del 8 luglio 2020
PREC 127/2020/L
“Dichiarazioni sostitutive – Sottoscrizione – Firma autografa anziché firma digitale – Equipollenza della
sottoscrizione – Condizioni”
“Ai sensi del combinato disposto dell’art. 38, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000 e dell’art. 65, comma 1,
lett. c), del D.Lgs. n. 82/2005, non costituisce motivo di esclusione la presentazione della manifestazione
di interesse e delle dichiarazioni richieste dalla lex specialis con sottoscrizione avente effetti equipollenti
alla firma digitale, come la sottoscrizione autografa corredata da documento di identità del dichiarante
(fattispecie relativa alla presentazione di dichiarazioni con firma autografa anziché con firma digitale
richiesta nell’avviso pubblico). In questo caso, infatti, la funzione della sottoscrizione di rendere riferibile
l’atto al suo autore e di fargli assumere le responsabilità connesse a quanto dichiarato è stata assolta.”
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