Page 52 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti Il Punto
Legge semplificazioni: La polizza della
responsabilità civile propria della
Stazione appaltante. E’ possibile
assicurare anche la responsabilità
personale dei propri dipendenti? IL
PUN
TO
di Sonia Lazzini
Premessa verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie
(…)”.
L’attuale articolo 32, al comma 8, del codice dei
contratti cosi come modificato dalla Legge 11 Nella norma che ci interessa, il legislatore, per ora,
settembre 2020. 120, recita parla di facoltà e non di obbligo; nella realtà ci sono
“(…) Le stazioni appaltanti hanno facoltà di molte stazioni appaltanti che sono già assicurate
stipulare contratti di assicurazione della propria sia per la responsabilità civile da comportamento
responsabilità civile derivante dalla conclusione del (danni materiali) sia per la responsabilità civile
contratto e dalla prosecuzione o sospensione della da provvedimento (perdite patrimoniali o meglio
sua esecuzione” sarebbe indicarle come pecuniarie)
C’è un importante precedente ed è in materia L’obiettivo di questo articolo è di capire
sanitaria con l’articolo 10 della LEGGE 8 marzo l’importanza fondamentale del carattere diretto
2017, n. 24 Disposizioni in materia di sicurezza della responsabilità della PA intesa come apparato,
delle cure e della persona assistita, nonchè in della sua assicurabilità e dell’eventuale possibilità
materia di responsabilità professionale degli di assicurare, con lo stesso contratto, anche la
esercenti le professioni sanitarie, che così recita: responsabilità personale del proprio organico.
“(Obbligo di assicurazione).
1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche In questa sede ci occuperemo solo della polizza
e private devono essere provviste di copertura relativa ad un’attività provvedimentale le cui
assicurativa o di altre analoghe misure per la condizioni di polizza sembrano essere, non
responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità sempre, del tutto adeguate alle reali esigenze
civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo delle Stazioni appaltanti; l’attenzione del Rup
27, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno deve essere peraltro massima, anche per evitare
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla eventuali interventi da parte della Corte dei Conti.
legge 11 agosto 2014, n. 114, anche per danni
cagionati dal personale a qualunque titolo operante La Consulta (sentenza numero 2 dell’11 marzo
presso le strutture sanitarie o sociosanitarie 1968) ci insegna che:
pubbliche e private, compresi coloro che svolgono <per la responsabilità dello Stato. Essa
attività di formazione, aggiornamento nonché s’accompagna a quella del “funzionari” e del
di sperimentazione e di ricerca clinica. (...) Le “dipendenti” nell’art. 28 della Costituzione e nei
strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì, principi della legislazione ordinaria>.
polizze assicurative o adottano altre analoghe
misure per la copertura della responsabilità civile E quindi da qui partiremo.
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