Page 52 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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                 Legge semplificazioni: La polizza della

                 responsabilità civile propria della

                 Stazione appaltante. E’ possibile

                 assicurare anche la responsabilità

                 personale dei propri dipendenti?                                               IL


                                                                                             PUN
                                                                                             TO
                 di Sonia Lazzini









                 Premessa                                       verso terzi degli esercenti le professioni sanitarie
                                                                (…)”.
                 L’attuale  articolo  32,  al  comma  8,  del  codice  dei
                 contratti  cosi  come  modificato  dalla  Legge  11   Nella norma che ci interessa, il legislatore, per ora,
                 settembre 2020. 120, recita                    parla di facoltà e non di obbligo; nella realtà ci sono
                 “(…)  Le  stazioni  appaltanti  hanno  facoltà  di   molte stazioni appaltanti che sono già assicurate
                 stipulare contratti di assicurazione della  propria   sia per la responsabilità civile da comportamento
                 responsabilità civile derivante dalla conclusione del   (danni  materiali)  sia  per  la  responsabilità  civile
                 contratto e dalla prosecuzione o sospensione della   da  provvedimento  (perdite  patrimoniali  o  meglio
                 sua esecuzione”                                sarebbe indicarle come pecuniarie)


                 C’è  un  importante  precedente  ed  è  in materia   L’obiettivo  di  questo  articolo  è  di  capire
                 sanitaria  con  l’articolo  10  della  LEGGE 8  marzo   l’importanza  fondamentale  del  carattere  diretto
                 2017,  n.  24  Disposizioni  in materia  di sicurezza   della responsabilità della PA intesa come apparato,
                 delle cure  e  della persona  assistita,  nonchè  in   della sua assicurabilità e dell’eventuale possibilità
                 materia  di  responsabilità  professionale  degli   di assicurare,  con  lo stesso  contratto,  anche  la
                 esercenti le professioni sanitarie, che così recita:  responsabilità personale del proprio organico.
                 “(Obbligo di assicurazione).
                 1. Le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche   In  questa  sede  ci  occuperemo  solo  della  polizza
                 e  private  devono  essere  provviste  di  copertura   relativa  ad  un’attività  provvedimentale  le cui
                 assicurativa  o di altre  analoghe  misure  per  la   condizioni di polizza sembrano  essere,  non
                 responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità   sempre,  del tutto adeguate  alle reali esigenze
                 civile verso prestatori d’opera, ai sensi dell’articolo   delle Stazioni appaltanti;  l’attenzione  del Rup
                 27,  comma  1-bis, del decreto-legge  24  giugno   deve essere peraltro massima, anche per evitare
                 2014,  n.  90,  convertito,  con  modificazioni,  dalla   eventuali interventi da parte della Corte dei Conti.
                 legge  11  agosto  2014,  n.  114,  anche  per  danni
                 cagionati dal personale a qualunque titolo operante   La  Consulta  (sentenza  numero  2  dell’11  marzo
                 presso  le strutture  sanitarie o sociosanitarie   1968) ci insegna che:
                 pubbliche e private, compresi coloro che svolgono   <per  la  responsabilità  dello  Stato.  Essa
                 attività  di  formazione,  aggiornamento  nonché   s’accompagna  a  quella  del  “funzionari”  e  del
                 di sperimentazione  e  di ricerca  clinica. (...)  Le   “dipendenti”  nell’art.  28  della  Costituzione  e  nei
                 strutture di cui al primo periodo stipulano, altresì,   principi della legislazione ordinaria>.
                 polizze  assicurative  o adottano  altre  analoghe
                 misure per la copertura della responsabilità civile   E quindi da qui partiremo.

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