Page 45 - MediAppalti, Anno X - N. 6
P. 45

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 di evitare l’esclusione, ma non poteva, come invece   rettificato), ha dichiarato di non essere incorsa in
                 ha fatto, valutare autonomamente la portata della   alcun  grave  inadempimento  nell’esecuzione  del
                 precedente risoluzione.                        contratto.

                 Tale  impostazione  non  risulta contraddetta  dalla   Sicché resta il fatto che la società si è arrogata
                 successiva valutazione poi resa da ANAC, in base   un  potere di “autovalutazione”  in presenza
                 alla quale l’Autorità ha ritenuto che tale risoluzione   di un atto  oggettivamente insuscettibile di
                 non dovesse essere annotata nel Casellario.    attestare il relativo esito.
                 ANAC ha svolto infatti la propria valutazione dopo
                 la rettifica dell’Amministrazione sulla natura della   Sempre nella medesima pronuncia è stato anche
                 risoluzione.                                   evidenziato che  a  nulla rileva  che  il  Comune
                                                                che  ha  disposto  la  risoluzione  abbia  ritenuto  di
                 La   valutazione   effettuata   da   ANAC   sulla   non  trasmettere  immediatamente  la  relativa
                 configurabilità   dell’omessa/falsa   dichiarazione   segnalazione  ad  ANAC.  Con  la  conseguenza  che
                 riguarda infatti:                              l’obbligo dichiarativo sussiste in capo all’operatore
                 -      un  momento  procedimentale  diverso  (la   economico,  a  prescindere  dalla  segnalazione
                 rettifica era stata già effettuata);           dalla  annotazione  sul  Casellario  Informatico,
                 -      e la tutela di un diverso interesse.    soprattutto nel caso in cui la legge di gara chieda
                                                                espressamente di dichiarare non essere incorsi in
                 In particolare, ANAC ha in quel caso dovuto valutare   determinate cause di esclusione.
                 il rispetto  dei  principi di trasparenza, correttezza
                 e  completezza dell’adempimento  dichiarativo che   La  pronuncia  appena  esaminata  evidenzia  quindi
                 l’operatore  economico  deve  rendere  in  sede  di   che  anche  una  risoluzione anticipata,  seppure
                 gara.                                          disposta  per  cause  diverse  dall’inadempimento
                 Ebbene,  al momento  della partecipazione  alla   dell’operatore  economico,  può  risultare  (in  via
                 (seconda)  gara la risoluzione  era  stata  disposta   indiretta) rilevante ai fini dell’esclusione.
                 per  inadempimento,  sicché  l’impresa  avrebbe
                 dovuto dichiararlo.                            Ne  consegue  che  è  sempre  preferibile  che
                                                                l’operatore  economico  in  sede  di  partecipazione
                 Né  infine,  secondo  il  Consiglio  di  Stato,  può   ad  una  procedura  ad  evidenza  pubblica dichiari
                 rilevare in senso contrario il recente orientamento   espressamente tutte le circostanze che potrebbero
                 giurisprudenziale sui concetti di omessa, reticente   rilevare  ai  fini  della  propria  affidabilità,  a
                 e falsa dichiarazione ex art. 80, comma 5, del d.lgs.   prescindere  dall’esistenza  di un’annotazione  sul
                 50/2016,  in  quanto  è  provato  documentalmente   Casellario,  lasciando  quindi  all’amministrazione
                 che  la  società,  pur  essendo  destinataria  di  un   procedente  l’esercizio del potere  di valutazione
                 provvedimento  di risoluzione del contratto  per   sulla  rilevanza  o  meno  di  tali  circostanze  ai  fini
                 inadempimento  (in  quel  momento  non  ancora   della partecipazione alla gara.


























                                                             45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50