Page 45 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Il Punto Mediappalti
di evitare l’esclusione, ma non poteva, come invece rettificato), ha dichiarato di non essere incorsa in
ha fatto, valutare autonomamente la portata della alcun grave inadempimento nell’esecuzione del
precedente risoluzione. contratto.
Tale impostazione non risulta contraddetta dalla Sicché resta il fatto che la società si è arrogata
successiva valutazione poi resa da ANAC, in base un potere di “autovalutazione” in presenza
alla quale l’Autorità ha ritenuto che tale risoluzione di un atto oggettivamente insuscettibile di
non dovesse essere annotata nel Casellario. attestare il relativo esito.
ANAC ha svolto infatti la propria valutazione dopo
la rettifica dell’Amministrazione sulla natura della Sempre nella medesima pronuncia è stato anche
risoluzione. evidenziato che a nulla rileva che il Comune
che ha disposto la risoluzione abbia ritenuto di
La valutazione effettuata da ANAC sulla non trasmettere immediatamente la relativa
configurabilità dell’omessa/falsa dichiarazione segnalazione ad ANAC. Con la conseguenza che
riguarda infatti: l’obbligo dichiarativo sussiste in capo all’operatore
- un momento procedimentale diverso (la economico, a prescindere dalla segnalazione
rettifica era stata già effettuata); dalla annotazione sul Casellario Informatico,
- e la tutela di un diverso interesse. soprattutto nel caso in cui la legge di gara chieda
espressamente di dichiarare non essere incorsi in
In particolare, ANAC ha in quel caso dovuto valutare determinate cause di esclusione.
il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza
e completezza dell’adempimento dichiarativo che La pronuncia appena esaminata evidenzia quindi
l’operatore economico deve rendere in sede di che anche una risoluzione anticipata, seppure
gara. disposta per cause diverse dall’inadempimento
Ebbene, al momento della partecipazione alla dell’operatore economico, può risultare (in via
(seconda) gara la risoluzione era stata disposta indiretta) rilevante ai fini dell’esclusione.
per inadempimento, sicché l’impresa avrebbe
dovuto dichiararlo. Ne consegue che è sempre preferibile che
l’operatore economico in sede di partecipazione
Né infine, secondo il Consiglio di Stato, può ad una procedura ad evidenza pubblica dichiari
rilevare in senso contrario il recente orientamento espressamente tutte le circostanze che potrebbero
giurisprudenziale sui concetti di omessa, reticente rilevare ai fini della propria affidabilità, a
e falsa dichiarazione ex art. 80, comma 5, del d.lgs. prescindere dall’esistenza di un’annotazione sul
50/2016, in quanto è provato documentalmente Casellario, lasciando quindi all’amministrazione
che la società, pur essendo destinataria di un procedente l’esercizio del potere di valutazione
provvedimento di risoluzione del contratto per sulla rilevanza o meno di tali circostanze ai fini
inadempimento (in quel momento non ancora della partecipazione alla gara.
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