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Mediappalti Il Punto
infondatezza/inconferenza della segnalazione), contrattuale composta mediante transazione, tra
in quanto una risoluzione anticipata del contratto altre, Cons. Stato, V, 5 marzo2020, n. 1605; 14
disposta consensualmente non offre notizie utili febbraio 2018, n. 956; 20 giugno 2011, n. 3671;
sull’affidabilità o meno dell’operatore economico; III, 13 giugno2018, n. 3628).
sicché non deve essere riportata sul Casellario.
Per quanto riguarda invece il secondo procedimento, Né tali conclusioni sono suscettibili di essere
ANAC ha ritenuto sussistenti gli estremi della falsa travolte in considerazione del fatto che il Comune
dichiarazione. che ha disposto la risoluzione abbia poi rettificato
la natura della stessa in risoluzione “amichevole”.
L’operatore economico ha presentato ricorso A parere del Collegio, la rettifica non ha eliminato
al TAR Lazio, e poi appello al Consiglio di Stato, gli effetti giuridici del primo provvedimento di
proprio avverso tale provvedimento, censurando, risoluzione del contratto, tant’è che tale rapporto
tra l’altro, la contraddittorietà rispetto alla contrattuale si è comunque sciolto. In altri termini,
decisione di archiviare il procedimento di iscrizione la rettifica non ha ricostituito il vincolo contrattuale
sulla pregressa risoluzione bonaria del contratto. tra le parti, né determinato la ripresa da parte
In particolare, l’impresa sosteneva l’insussistenza della società appellante dell’esecuzione del
dell’obbligo di dichiarare la pregressa risoluzione servizio oggetto di anticipata risoluzione, dunque
contrattuale, in quanto essa, si era profilata come non ha eliminato il fatto storico della risoluzione
bonaria sin dall’avvio del relativo procedimento. anticipata.
Il Consiglio di Stato, recependo già quando Appurato che esisteva, al momento della
affermato in primo grado dal TAR Lazio, ha partecipazione alla (seconda) gara un
ritenuto irrilevante che l’amministrazione che provvedimento che aveva rilevato la risoluzione
aveva disposto la risoluzione del contratto avesse anticipata di un precedente contratto per
posto in essere nei confronti della società mere “irregolarità e inadempienze contrattuali”,
contestazioni verbali e riferibili solo a irregolarità il Consiglio di Stato si è concentrato sulla
e inadempienze, e ha ritenuto quindi non rilevante configurabilità dell’omessa/falsa dichiarazione.
che le parti contraenti, sin dall’inizio, avessero Nella sentenza in commento è stato specificato che
concordato di addivenire alla soluzione consensuale al momento della partecipazione alla (seconda) gara
del contratto. vi era un provvedimento che imputava all’impresa
sic et simpliciter varie inadempienze contrattuali,
Infatti la delibera di risoluzione del contratto ha richiamando anche la disposizione della lex
rilevato la “sussistenza del fatto storico del grave specialis di gara regolante la possibilità di risolvere
inadempimento”, in quanto nella stessa è stato il contratto in caso di grave inadempimento.
dato atto “… che la risoluzione contrattuale era a
seguito di irregolarità e inadempienze contrattuali Pertanto, a prescindere di quali potessero
imputabili alla suddetta Società e tutte ivi essere gli accordi precedentemente intercorsi
dettagliatamente riportate”, e tale circostanza tra l’Amministrazione comunale e la società,
dev’essere considerata “dato di fatto e fattore non spettava certamente a quest’ultima, in sede
giuridico preciso e inequivocabile, che supera e di partecipazione alla (seconda) gara, valutare
assorbe quanto informalmente si era verificato autonomamente la valenza della precedente
in precedenza” (cfr. sentenza di primo grado TAR risoluzione anticipata, sicché la sua mancata
Lazio, Roma, sez. I, n. 70/2020). indicazione equivale ad una omessa dichiarazione
rilevante ai fini dell’esclusione e della conseguente
Inoltre, in linea generale, “la qualificazione segnalazione ad ANAC.
della natura della risoluzione in termini di
‘bonaria’, o ‘amichevole’, peraltro anticipando Ne discende che l’operatore economico aveva in
la cessazione naturale del contratto di quel momento un obbligo dichiarativo, in quanto il
circa un anno e mezzo, non rileva ai fini fatto storico della risoluzione per inadempimento
dell’illegittimità della mancata esclusione, risultava definitivamente accertato.
posto il fatto di inadempimento riscontrato L’operatore avrebbe senz’altro potuto produrre in
e contestato formalmente”. Il principio è sede di gara una dichiarazione nella quale spiegasse
consolidato (quanto specificamente alla risoluzione le particolarità della precedente risoluzione, al fine
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