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                 infondatezza/inconferenza  della  segnalazione),   contrattuale  composta  mediante  transazione,  tra
                 in quanto una risoluzione anticipata del contratto   altre, Cons. Stato, V, 5 marzo2020, n. 1605; 14
                 disposta  consensualmente  non  offre  notizie  utili   febbraio 2018, n. 956; 20 giugno 2011, n. 3671;
                 sull’affidabilità  o  meno  dell’operatore  economico;   III, 13 giugno2018, n. 3628).
                 sicché non deve essere riportata sul Casellario.
                 Per quanto riguarda invece il secondo procedimento,   Né  tali  conclusioni  sono  suscettibili  di  essere
                 ANAC ha ritenuto sussistenti gli estremi della falsa   travolte in considerazione del fatto che il Comune
                 dichiarazione.                                 che ha disposto la risoluzione abbia poi rettificato
                                                                la natura della stessa in risoluzione “amichevole”.
                 L’operatore  economico  ha  presentato  ricorso   A parere del Collegio, la rettifica non ha eliminato
                 al  TAR  Lazio,  e  poi  appello  al  Consiglio di Stato,   gli  effetti  giuridici  del  primo  provvedimento  di
                 proprio avverso tale provvedimento, censurando,   risoluzione del contratto, tant’è che tale rapporto
                 tra  l’altro,  la contraddittorietà  rispetto alla   contrattuale si è comunque sciolto. In altri termini,
                 decisione di archiviare il procedimento di iscrizione   la rettifica non ha ricostituito il vincolo contrattuale
                 sulla pregressa risoluzione  bonaria  del contratto.   tra  le  parti,  né  determinato  la  ripresa  da  parte
                 In particolare, l’impresa sosteneva l’insussistenza   della società  appellante  dell’esecuzione  del
                 dell’obbligo di dichiarare  la  pregressa  risoluzione   servizio oggetto di anticipata risoluzione, dunque
                 contrattuale, in quanto essa, si era profilata come   non  ha  eliminato  il  fatto  storico  della  risoluzione
                 bonaria sin dall’avvio del relativo procedimento.  anticipata.

                 Il  Consiglio  di  Stato,  recependo  già  quando   Appurato  che  esisteva, al momento  della
                 affermato  in  primo  grado  dal  TAR  Lazio,  ha   partecipazione  alla  (seconda)  gara  un
                 ritenuto  irrilevante  che  l’amministrazione  che   provvedimento  che  aveva rilevato la risoluzione
                 aveva disposto la risoluzione del contratto avesse   anticipata  di un  precedente  contratto  per
                 posto  in  essere  nei  confronti  della  società  mere   “irregolarità   e   inadempienze   contrattuali”,
                 contestazioni verbali e riferibili solo a irregolarità   il  Consiglio  di Stato  si è concentrato  sulla
                 e inadempienze, e ha ritenuto quindi non rilevante   configurabilità dell’omessa/falsa dichiarazione.
                 che  le parti  contraenti,  sin dall’inizio,  avessero   Nella sentenza in commento è stato specificato che
                 concordato di addivenire alla soluzione consensuale   al momento della partecipazione alla (seconda) gara
                 del contratto.                                 vi era un provvedimento che imputava all’impresa
                                                                sic et simpliciter varie inadempienze contrattuali,
                 Infatti  la  delibera  di  risoluzione  del  contratto  ha   richiamando  anche  la  disposizione della  lex
                 rilevato la “sussistenza del fatto storico del grave   specialis di gara regolante la possibilità di risolvere
                 inadempimento”,  in  quanto  nella  stessa  è  stato   il contratto in caso di grave inadempimento.
                 dato atto “… che la risoluzione contrattuale era a
                 seguito di irregolarità e inadempienze contrattuali   Pertanto,  a  prescindere  di  quali  potessero
                 imputabili  alla  suddetta  Società  e  tutte  ivi   essere  gli  accordi precedentemente  intercorsi
                 dettagliatamente  riportate”,  e  tale  circostanza   tra  l’Amministrazione  comunale  e  la  società,
                 dev’essere  considerata “dato di fatto  e fattore   non  spettava  certamente  a  quest’ultima,  in  sede
                 giuridico  preciso  e  inequivocabile,  che  supera  e   di partecipazione  alla (seconda)  gara,  valutare
                 assorbe  quanto  informalmente  si  era  verificato   autonomamente  la  valenza  della precedente
                 in precedenza” (cfr. sentenza di primo grado TAR   risoluzione  anticipata,  sicché  la  sua  mancata
                 Lazio, Roma, sez. I, n. 70/2020).              indicazione equivale ad una omessa dichiarazione
                                                                rilevante ai fini dell’esclusione e della conseguente
                 Inoltre,  in  linea  generale,  “la  qualificazione   segnalazione ad ANAC.
                 della  natura  della  risoluzione  in  termini  di
                 ‘bonaria’, o ‘amichevole’, peraltro anticipando   Ne  discende  che  l’operatore  economico  aveva  in
                 la  cessazione  naturale  del  contratto  di   quel momento un obbligo dichiarativo, in quanto il
                 circa  un  anno  e  mezzo,  non  rileva  ai  fini   fatto storico della risoluzione per inadempimento
                 dell’illegittimità  della  mancata  esclusione,   risultava definitivamente accertato.
                 posto  il  fatto  di  inadempimento  riscontrato   L’operatore avrebbe senz’altro potuto produrre in
                 e  contestato  formalmente”.  Il  principio  è   sede di gara una dichiarazione nella quale spiegasse
                 consolidato (quanto specificamente alla risoluzione   le particolarità della precedente risoluzione, al fine

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