Page 43 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Il Punto Mediappalti
altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la giorni, con iscrizione della relativa annotazione nel
Stazione Appaltante motiva anche con riferimento Casellario informatico e la sanzione pecuniaria di
al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità 500,00 euro.
della stessa”.
Il provvedimento traeva origine da un’esclusione
La risoluzione di un precedente contratto risulta dell’operatore economico per non aver dichiarato
quindi una circostanza rilevante ai fini dell’iscrizione una precedente risoluzione contrattuale,
nel Casellario ANAC, di conseguenza, la Stazione l’esclusione per falsa dichiarazione aveva quindi
Appaltante che la dispone deve trasmettere comportato anche la segnalazione ad ANAC e la
un’apposita segnalazione ad ANAC. relativa iscrizione con le sanzioni sopra indicate.
Ci si domanda però se la risoluzione anticipata La Stazione Appaltante aveva rilevato la falsa
del contratto “utile” ai fini dell’iscrizione sia solo dichiarazione, in quanto era venuta a conoscenza
quella avvenuta per inadempimento ovvero se di una risoluzione anticipata del contratto disposta
rilevi una risoluzione anticipata tout court, e quindi da parte di un altro Comune, non dichiarata in
anche nel caso in cui il contratto tra impresa e sede di gara da parte dell’impresa.
amministrazione si sia risolto anticipatamente in
via bonaria. Dalla ricostruzione in fatto della sentenza, sembra
risultare che il Comune che aveva disposto la
Dalla lettura della disposizione sopra riportata risoluzione del contratto non aveva provveduto a
(lett. c-ter), è possibile dedurre che la risoluzione trasmettere la relativa segnalazione all’Autorità,
anticipata di un precedente contratto rilevi come e che vi abbia dato seguito solo successivamente
causa di esclusione laddove sia stata disposta (circa tre anni dopo) sicché ANAC ha poi avviato
“per inadempimento”. A mente della lettera c-ter entrambi i due procedimenti.
infatti subisce le medesime conseguenze anche
l’irrogazione di penali nel corso dell’esecuzione Durante il procedimento per l’iscrizione della
del contratto (sanzioni comparabili alla condanna risoluzione anticipata del contratto era emerso che
al risarcimento del danno). Di conseguenza, ai il Comune aveva rettificato la portata della delibera
fini dell’esclusione di un operatore economico (e di risoluzione, chiarendo la natura consensuale
quindi dell’invio della segnalazione ad ANAC da della risoluzione anticipata.
parte della Stazione Appaltante) rileva solamente
la risoluzione determinata da un inadempimento Ed è proprio su tale rettifica (da risoluzione per
dell’operatore economico. inadempimento a risoluzione consensuale) che
l’operatore economico sosteneva, da un lato, di
4.1 La sentenza del Consiglio di Stato 29 non essere incorso nella fattispecie prevista (oggi)
settembre 2020, n. 5722 dall’art. 80 comma 5 lett. c ter.
Dall’altro lato, nel procedimento di annotazione
Tuttavia, anche la risoluzione bonaria di un per omessa dichiarazione, l’operatore economico
precedente contratto può incidere (indirettamente) evidenziava l’assenza dei presupposti dell’omessa/
sulla partecipazione ad una futura gara. falsa dichiarazione di non essere incorso in
precedenti inadempimenti contrattuali, in quanto
Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato non esistenti.
ha infatti messo in evidenza alcuni aspetti rilevanti
per la partecipazione alle gare con riguardo anche Ebbene, sempre a quanto risulta dalla ricostruzione
ad una precedente risoluzione “bonaria” (Cons. in fatto contenuta nella sentenza qui riportata,
Stato, sez. V, 29 settembre 2020, n. 5722). quanto al primo procedimento, riguardante
l’annotazione della precedente risoluzione
Il caso sottoposto all’attenzione del Consiglio di anticipata, ANAC ha ritenuto di non dover
Stato riguarda un provvedimento con cui ANAC, ai procedere ed ha disposto l’archiviazione.
sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13,
del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha comminato nei In tale caso si rientrava infatti esattamente
confronti di una società la sanzione dell’interdizione nelle fattispecie previste dall’art. 18 del
dalla partecipazione a gare pubbliche per quindici Regolamento del Casellario ANAC (manifesta
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