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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 altre  sanzioni  comparabili;  su  tali  circostanze  la   giorni, con iscrizione della relativa annotazione nel
                 Stazione Appaltante motiva anche con riferimento   Casellario informatico e la sanzione pecuniaria di
                 al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità   500,00 euro.
                 della stessa”.
                                                                Il  provvedimento  traeva  origine  da  un’esclusione
                 La  risoluzione di  un  precedente  contratto  risulta   dell’operatore economico per non aver dichiarato
                 quindi una circostanza rilevante ai fini dell’iscrizione   una  precedente  risoluzione  contrattuale,
                 nel Casellario ANAC, di conseguenza, la Stazione   l’esclusione  per  falsa  dichiarazione  aveva  quindi
                 Appaltante  che  la dispone deve trasmettere   comportato  anche  la segnalazione ad  ANAC  e  la
                 un’apposita segnalazione ad ANAC.              relativa iscrizione con le sanzioni sopra indicate.

                 Ci si domanda  però  se  la risoluzione anticipata   La  Stazione  Appaltante  aveva  rilevato  la  falsa
                 del  contratto  “utile”  ai  fini  dell’iscrizione  sia  solo   dichiarazione, in quanto era venuta a conoscenza
                 quella  avvenuta  per  inadempimento  ovvero  se   di una risoluzione anticipata del contratto disposta
                 rilevi una risoluzione anticipata tout court, e quindi   da  parte  di un  altro  Comune,  non  dichiarata  in
                 anche  nel  caso  in cui il contratto  tra  impresa  e   sede di gara da parte dell’impresa.
                 amministrazione  si sia risolto anticipatamente  in
                 via bonaria.                                   Dalla ricostruzione in fatto della sentenza, sembra
                                                                risultare  che  il Comune  che  aveva  disposto la
                 Dalla  lettura  della disposizione  sopra  riportata   risoluzione del contratto non aveva provveduto a
                 (lett. c-ter), è possibile dedurre che la risoluzione   trasmettere  la relativa  segnalazione all’Autorità,
                 anticipata di un precedente contratto rilevi come   e che vi abbia dato seguito solo successivamente
                 causa  di esclusione  laddove  sia stata  disposta   (circa tre anni dopo) sicché ANAC ha poi avviato
                 “per inadempimento”. A mente della lettera c-ter   entrambi i due procedimenti.
                 infatti  subisce  le  medesime  conseguenze  anche
                 l’irrogazione  di penali  nel  corso  dell’esecuzione   Durante  il procedimento  per  l’iscrizione della
                 del contratto (sanzioni comparabili alla condanna   risoluzione anticipata del contratto era emerso che
                 al  risarcimento  del  danno).  Di  conseguenza,  ai   il Comune aveva rettificato la portata della delibera
                 fini  dell’esclusione  di  un  operatore  economico  (e   di risoluzione, chiarendo  la natura  consensuale
                 quindi  dell’invio  della  segnalazione  ad  ANAC  da   della risoluzione anticipata.
                 parte della Stazione Appaltante) rileva solamente
                 la risoluzione determinata  da un inadempimento   Ed  è  proprio  su  tale  rettifica  (da  risoluzione  per
                 dell’operatore economico.                      inadempimento  a  risoluzione consensuale)  che
                                                                l’operatore  economico  sosteneva,  da  un  lato,  di
                    4.1 La sentenza del Consiglio di Stato 29   non essere incorso nella fattispecie prevista (oggi)
                        settembre 2020, n. 5722                 dall’art. 80 comma 5 lett. c ter.
                                                                Dall’altro  lato,  nel  procedimento  di annotazione
                 Tuttavia,  anche  la risoluzione bonaria  di un   per  omessa  dichiarazione,  l’operatore  economico
                 precedente contratto può incidere (indirettamente)   evidenziava l’assenza dei presupposti dell’omessa/
                 sulla partecipazione ad una futura gara.       falsa  dichiarazione  di  non  essere  incorso  in
                                                                precedenti  inadempimenti  contrattuali,  in  quanto
                 Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato   non esistenti.
                 ha infatti messo in evidenza alcuni aspetti rilevanti
                 per la partecipazione alle gare con riguardo anche   Ebbene, sempre a quanto risulta dalla ricostruzione
                 ad  una  precedente  risoluzione  “bonaria”  (Cons.   in  fatto  contenuta  nella  sentenza  qui  riportata,
                 Stato, sez. V, 29 settembre 2020, n. 5722).    quanto  al  primo  procedimento,  riguardante
                                                                l’annotazione  della  precedente  risoluzione
                 Il  caso  sottoposto  all’attenzione  del  Consiglio di   anticipata,  ANAC  ha  ritenuto  di non  dover
                 Stato riguarda un provvedimento con cui ANAC, ai   procedere ed ha disposto l’archiviazione.
                 sensi degli artt. 80, comma 12, e 213, comma 13,
                 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha comminato nei   In  tale  caso  si  rientrava  infatti  esattamente
                 confronti di una società la sanzione dell’interdizione   nelle   fattispecie   previste   dall’art.   18   del
                 dalla partecipazione a gare pubbliche per quindici   Regolamento  del  Casellario  ANAC  (manifesta

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