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Mediappalti Il Punto
Alcune riflessioni circa la corretta
applicazione del comma 10-bis,
dell’articolo 80, del Codice dei contratti
pubblici. Nota a margine della sentenza
del Tar Toscana, Sez. III, 19 ottobre 2020
IL
di Giuseppe Totino PUN
TO
Premesse: l’evoluzione normativa e primi merito alla portata estensiva dei limiti temporali
orientamenti in tema di estensione della di rilevanza delle precedenti illeciti professionali in
rilevanza dei fatti illeciti cui un operatore economico poteva essere incorso
nell’esercizio della propria attività di impresa.
Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito
in legge del 14 giugno 2019, n. 55 (il c.d. Sblocca Tali limiti, originariamente, erano stati rintracciati,
Cantieri) ha introdotto con l’art. 1, comma 20, in via ermeneutica da parte della giurisprudenza, nel
lettera o) della medesima legge di conversione, la comma 10, dell’art. 80 (nella versione previgente,
novella di cui al comma 10-bis per come modificata dal
dell’articolo 80 del Codice dei d.lgs. 56/2017), secondo cui
contratti, a mente delle quale Il comma 10 bis prevede “Se la sentenza di condanna
[…] Nei casi di cui al comma che “(n)ei casi di cui definitiva non fissa la durata
5 [n.d.r. dell’articolo 80 del al comma 5 [n.d.r. della pena accessoria della
Codice dei contratti], la durata dell’articolo 80 del Codice incapacità di contrattare con
della esclusione è pari a tre dei contratti], la durata la pubblica amministrazione,
anni, decorrenti dalla data di della esclusione è pari ovvero non sia intervenuta
adozione del provvedimento a tre anni, decorrenti riabilitazione, tale durata
amministrativo di esclusione dalla data di adozione è pari a cinque anni, salvo
ovvero, in caso di che la pena principale sia di
contestazione in giudizio, del provvedimento durata inferiore, e in tale
dalla data di passaggio in amministrativo di caso è pari alla durata della
giudicato della sentenza. esclusione ovvero, in pena principale e a tre anni,
Nel tempo occorrente alla caso di contestazione decorrenti dalla data del suo
definizione del giudizio, la in giudizio, dalla data di accertamento definitivo, nei
stazione appaltante deve passaggio in giudicato casi di cui ai commi 4 e 5 ove
tenere conto di tale fatto ai della sentenza”. non sia intervenuta sentenza
fini della propria valutazione di condanna.”
circa la sussistenza del
presupposto per escludere La norma anzi citata,
dalla partecipazione alla procedura l’operatore tuttavia, sembrava sin da subito essere riferibile
economico che l’abbia commesso.”. alle sentenze emesse in seno ai soli procedimenti
penali, da cui ben può scaturire una pena di
L’intervento del legislatore sopra rammentato, natura accessoria che stabilisca l’incapacità di
invero, era risultato come necessitato in ragione contrarre con la pubblica amministrazione e dalla
dall’emergere di un contrasto giurisprudenziale in cui stigmata è possibile “riabilitarsi” secondo i
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