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                   1. L’obbligo dichiarativo ricadente in capo ai   È evidente che, in siffatta prospettiva, gli obblighi
                       concorrenti secondo la giurisprudenza    informativi  decampano  dalla  logica  della  mera
                                                                strumentalità,  diventando  obblighi  finali,  dotati
                 Non  sarà  sfuggito  ai  più  come  la  corretta   di autonoma  rilevanza:  dal che  l’omissione,  la
                 ermeneutica  dell’ampiezza  temporale  della   reticenza,  l’incompletezza  divengono  –  insieme
                 rilevanza   dei   pregressi   illeciti   professionali   alle più gravi decettività e falsità – forme in certo
                 rintracciabili in capo  ad  un  concorrente,  debba   senso sintomatiche di grave illecito professionale
                 essere  raccordata  con l’obbligo  dichiarativo   in sé e per sé .
                                                                            5
                 imposto dall’articolo 80, co. 5, lett. c) e c-bis), cui
                 è ancorata la sanzione espulsiva prevista dalla lett.   In questo quadro, si è interpretato l’ultimo inciso
                 f-bis) del medesimo Codice dei contratti.      l’art. 80, comma 5, lett. c), nel senso di attribuirgli
                                                                il tenore di una norma di chiusura, che impone agli
                 È   opportuno   rammentare   che   sul   punto   operatori economici di portare a conoscenza della
                 la    giurisprudenza   ha                                        stazione  appaltante  tutte
                 ampiamente   ritenuto  che                                       le  informazioni  relative  alle
                 l’individuazione  tipologica   Un generalizzato obbligo          proprie vicende professionali,
                 dei  gravi  illeciti  professionali   dichiarativo, senza        anche  non  costituenti cause
                 avesse  carattere  meramente                                     tipizzate di esclusione (Cons.
                 esemplificativo,  potendo,  per   la individuazione di           Stato, sez. V, 11 giugno 2018,
                 tal via, la stazione appaltante   un generale limite di          n.  3592;  id. 25  luglio  2018,
                 desumere   il  compimento        operatività, “potrebbe          n.  4532;  id.19  novembre
                 di  gravi  illeciti  professionali   rilevarsi eccessivamente    2018,  n.  6530;  id.,  sez.  III,
                 da  ogni vicenda  pregressa,   oneroso per gli operatori         29 novembre 2018, n. 6787).
                 anche     non     tipizzata,    economici, imponendo
                 dell’attività   professionale    loro di ripercorrere a          A  fronte  di  tal  corrente,
                 dell’operatore  economico                                        si  è   tuttavia,  osservato
                 di  cui  fosse  accertata  la   beneficio della stazione         che   siffatto   generalizzato
                 contrarietà a un dovere posto     appaltante vicende             obbligo dichiarativo, senza la
                 in una  norma  civile, penale   professionali ampiamente         individuazione di un generale
                 o  amministrativa  (cfr.  ex      datate o, comunque,            limite di operatività, “potrebbe
                 permultis,  Cons.  Stato,  sez.   del tutto insignificanti       rilevarsi   eccessivamente
                 V,  24  gennaio  2019,  n.  586;   nel contesto della vita       oneroso  per  gli operatori
                 id. 25 gennaio 2019, n. 591;      professionale di una           economici, imponendo loro di
                 id. 3 gennaio 2019, n. 72; id.,   impresa” (Cons. Stato, sez.    ripercorrere  a  beneficio  della
                 sez.  III,  27  dicembre  2018,   V, 22 luglio 2019, n. 5171; id.   stazione  appaltante  vicende
                 n. 7231), se stimata idonea a                                    professionali  ampiamente
                 metterne in dubbio l’integrità   3 settembre 2018, n. 5142).     datate o, comunque, del tutto
                 e l’affidabilità.                                                insignificanti   nel   contesto
                                                                                  della vita professionale di una
                 Tale  conclusione  (verisimilmente  agevolata  dal   impresa” (Cons. Stato, sez. V, 22 luglio 2019, n.
                 tenore testuale aperto della lettera c) del comma   5171; id. 3 settembre 2018, n. 5142).
                 5  dell’art.  80:  “tra  questi  rientrano”),  è  rimasta
                 anche  dopo  la  modifica  dell’art.  80,  comma  5,   Il TAR Toscana sembra propendere decisamente in
                 realizzata con l’art. 5 d.l. n. 135 del 2018, che ha   favore di tale ultimo approccio ermeneutico.
                 sdoppiato  nelle  successive  lettere  c-bis) e  c-ter)
                 la preesistente elencazione, mantenendo peraltro
                 nella lett. c), ma espungendo il richiamato inciso,
                 la previsione di portata generale (cfr. Cons. Stato,
                 sez. V, 22 luglio 2019, n. 5171).




                 5. Consiglio di Stato, sez. V, 09.04.2020 n. 2332 ord.

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