Page 47 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Il Punto Mediappalti
meccanismi penalistici, avendo nulla a che fare gara.
con l’incidenza circa l’affidabilità del concorrente Cionondimeno, si è discettato lungamente se
per intervenute precedenti risoluzioni contrattuali. il contenuto del richiamato comma 10 potesse
Alcuni orientamenti pretori hanno, infatti, sul essere esteso anche ai provvedimenti scaturenti
punto rimarcato come il “comma 10 attiene risoluzioni contrattuali, attraverso un non del
alla diversa rilevanza della pena accessoria tutto lineare approccio interpretativo che ampliava
dell’incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione l’ambito applicativo della norma in parola ai casi di
che ben si giustifica con la natura necessariamente risoluzione, in forza di quanto previsto dall’articolo
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temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene 57 della Direttiva Appalti .
in alcun modo all’esercizio del
potere della P.A. di escludere Un punto definitivo circa
l’operatore economico, ai Il termine triennale l’ambito applicativo del
sensi del comma 5, lett. c), da previsto dall’art. 80, co. comma 10 dell’articolo 80 del
una procedura di appalto” . 10 (nella versione ante Codice dei contatti , risulta
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Sblocca - cantieri) era essere stato posto dallo
Sotto altro profilo, peraltro, stesso Sblocca cantieri che,
era stato indicato da stato pensato solo per le novellando la disposizione in
un filone ben copioso di fattispecie di “automatica” parola, ha specificato che i
precedenti , che il termine incapacità a contrarre limiti temporali di rilevanza
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triennale previsto dall’art. di cui al comma 1 ai fini dell’esclusione di un
80, co. 10 (nella versione dell’articolo 80, e non, per partecipante ad una gara
ante Sblocca-cantieri) era le ipotesi soggette alla pubblica ivi recati, sono da
stato pensato solo per le valutazione discrezionale intendersi riferiti a specifiche
fattispecie di “automatica” della stazione appaltante fattispecie di rango penale.
incapacità a contrarre di cui
al comma 1 dell’articolo 80, Una volta, dunque, chiarito
e non, per le ipotesi soggette l’ambito applicativo del
alla valutazione discrezionale della stazione comma 10, la giurisprudenza si è potuta dedicare a
appaltante, come il caso della lett. c-ter) del delineare i contorni del comma 10-bis dell’articolo
comma 5 dell’articolo 80 che, invece presuppone 80 del Codice dei contratti, da cui abbiamo preso
che l’Amministrazione svolga una valutazione in le mosse, la cui corretta applicazione merita uno
concreto della rilevanza del fatto riscontrato ai specifico approfondimento, anche alla luce del
fini dell’eventuale esclusione del concorrente dalla recente arresto espresso dal TAR Toscana.
1. Una limitazione triennale è, invero, richiamata dal successivo comma 10, ma attiene alla diversa rilevanza
della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione che ben si giustifica con la natura
necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all’esercizio del potere
della P.A. di escludere l’operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto
(cfr. TAR Roma, 10.04.2019 n. 4729
Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 122).
2. TAR Lazio, Sez. I, 8.2.2019, n. 1695 e 10.4.2019, n. 4729 nonché Cons. Stato, Sez. V, 19.11.2018, n.
6530
3. Vedasi: Cons. Stato, Sez. V, 6.5.2019, n. 2895
4. Articolo 80, comma 10: Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena
accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla
procedura d’appalto o concessione è:
a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo
317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
dell’articolo179, settimo comma, del codice penale;
b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale,
salvo che sia intervenuta riabilitazione;
c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
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