Page 47 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 meccanismi  penalistici,  avendo  nulla  a  che  fare   gara.
                 con  l’incidenza  circa  l’affidabilità  del  concorrente   Cionondimeno,  si è  discettato  lungamente  se
                 per intervenute precedenti risoluzioni contrattuali.   il contenuto  del richiamato  comma  10  potesse
                 Alcuni  orientamenti  pretori  hanno,  infatti,  sul   essere  esteso  anche  ai  provvedimenti  scaturenti
                 punto  rimarcato  come  il  “comma  10  attiene   risoluzioni contrattuali,  attraverso  un  non  del
                 alla  diversa  rilevanza  della  pena  accessoria   tutto lineare approccio interpretativo che ampliava
                 dell’incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione   l’ambito applicativo della norma in parola ai casi di
                 che ben si giustifica con la natura necessariamente   risoluzione, in forza di quanto previsto dall’articolo
                                                                                      3
                 temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene   57 della Direttiva Appalti .
                 in alcun modo all’esercizio del
                 potere della P.A. di escludere                                   Un  punto  definitivo  circa
                 l’operatore  economico,  ai       Il termine triennale           l’ambito  applicativo  del
                 sensi del comma 5, lett. c), da   previsto dall’art. 80, co.     comma 10 dell’articolo 80 del
                 una procedura di appalto” .     10 (nella versione ante          Codice dei  contatti ,  risulta
                                                                                                    4
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                                                 Sblocca - cantieri)  era         essere  stato  posto  dallo
                 Sotto  altro  profilo,  peraltro,                                stesso Sblocca  cantieri che,
                 era   stato  indicato  da      stato pensato solo per le         novellando  la  disposizione in
                 un  filone  ben  copioso  di   fattispecie di “automatica”       parola,  ha  specificato  che  i
                 precedenti ,  che  il termine    incapacità a contrarre          limiti temporali  di  rilevanza
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                 triennale  previsto  dall’art.      di cui al comma 1            ai  fini  dell’esclusione  di  un
                 80,  co.  10  (nella versione   dell’articolo 80, e non, per     partecipante  ad una  gara
                 ante  Sblocca-cantieri)  era    le ipotesi soggette alla         pubblica ivi recati,  sono  da
                 stato  pensato  solo per  le   valutazione discrezionale         intendersi  riferiti  a  specifiche
                 fattispecie  di  “automatica”   della stazione appaltante        fattispecie di rango penale.
                 incapacità  a  contrarre  di cui
                 al  comma  1  dell’articolo 80,                                  Una  volta,  dunque,  chiarito
                 e non, per le ipotesi soggette                                   l’ambito  applicativo  del
                 alla  valutazione discrezionale della stazione   comma 10, la giurisprudenza si è potuta dedicare a
                 appaltante,  come  il caso  della lett.  c-ter)  del   delineare i contorni del comma 10-bis dell’articolo
                 comma 5 dell’articolo 80 che, invece presuppone   80 del Codice dei contratti, da cui abbiamo preso
                 che  l’Amministrazione  svolga una  valutazione  in   le mosse, la cui corretta applicazione merita uno
                 concreto  della  rilevanza  del  fatto  riscontrato  ai   specifico  approfondimento,  anche  alla  luce  del
                 fini dell’eventuale esclusione del concorrente dalla   recente arresto espresso dal TAR Toscana.



                 1. Una limitazione triennale è, invero, richiamata dal successivo comma 10, ma attiene alla diversa rilevanza
                 della pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la P.A. (limitazione che ben si giustifica con la natura
                 necessariamente temporanea della sanzione afflittiva) e non attiene in alcun modo all’esercizio del potere
                 della P.A. di escludere l’operatore economico, ai sensi del comma 5, lett. c), da una procedura di appalto
                 (cfr. TAR Roma, 10.04.2019 n. 4729
                 Cons. Stato, Sez. V, 19 novembre 2018, n. 6530, T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 25 gennaio 2019 n. 122).
                 2.  TAR Lazio, Sez. I, 8.2.2019, n. 1695 e 10.4.2019, n. 4729 nonché Cons. Stato, Sez. V, 19.11.2018, n.
                 6530
                 3.  Vedasi: Cons. Stato, Sez. V, 6.5.2019, n. 2895
                 4. Articolo 80, comma 10: Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena
                 accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla
                 procedura d’appalto o concessione è:
                 a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell’articolo
                 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi
                 dell’articolo179, settimo comma, del codice penale;
                 b) pari a sette anni nei casi previsti dall’articolo317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale,
                 salvo che sia intervenuta riabilitazione;
                 c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

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