Page 50 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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                 Il TAR, infatti, ricorda che “secondo alcune recenti   affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima
                 pronunce  giurisprudenziali,  il  limite  triennale  di   disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
                 rilevanza  del  fatto  astrattamente  configurabile
                 come grave  illecito  professionale  sarebbe  stato   –  alle  conseguenze  ora  esposte  conduce  anche
                 recepito dal comma 10 bis dell’art. 80 del d.lgs. n.   l’omissione  di  informazioni  dovute  ai  fini  del
                 50/2016, ove si stabilisce che “… Nei casi di cui al   corretto svolgimento della procedura di selezione,
                 comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni,   nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto
                 decorrenti dalla data di adozione del provvedimento   di obblighi dichiarativi predeterminati  dalla  legge
                 amministrativo        di                                           o  dalla  normativa  di gara,
                 esclusione  ovvero,  in caso                                       solo  quelle  evidentemente
                 di contestazione in giudizio,   Se, infatti, si desse piena        incidenti sull’integrità  ed
                 dalla  data  di passaggio  in    applicazione a quanto             affidabilità   dell’operatore
                 giudicato della sentenza …”   indicato dal Giudice toscano,        economico;
                 (cfr.  Cons.  Stato,  sez.  IV,   unitamente a quanto
                 5  agosto  2020,  n.  4937;     indicato dalla Adunanza            –  la  lettera  f-bis)  dell’art.
                 T.A.R. Lazio, Roma, sez. II,     Plenaria, gli operatori           80,  comma  5,  del codice
                 11 maggio 2020, n. 4917)”. 6   sarebbero, da un lato, del          dei contratti pubblici  ha
                                               tutto esonerati dall’obbligo         carattere  residuale  e  si
                                              dichiarativo di fatti risalenti       applica in tutte le ipotesi di
                    3. Conclusioni                                                  falso non rientranti in quelle
                                                   a più d tre anni dalla           previste  dalla lettera  c)

                 Le brevi considerazioni anzi   pubblicazione del bando             [ora c-bis)] della medesima
                 esposte  meritano,  d’altro     e, dall’altro, l’omissione         disposizione”.
                 verso,  di essere  raccordate   di informazioni ricadenti
                 con  quanto  predicato  con     nel triennio precedente            Se,  pertanto,  in  ragione  di
                 l’Adunanza  Plenaria  n.  28   non comporterebbe di per            quanto indicato dal supremo
                 agosto  2020,  n. 16  che ha   sé la sanzione espulsiva            Consesso  Amministrativo,
                 individuato le  coordinate     del concorrente, dovendo            l’amministrazione     “è
                 ermeneutiche  degli oneri                                          tenuta  a   svolgere  la
                 dichiarativi ricadenti in capo   l’amministrazione in ogni         valutazione  di  integrità  e
                 ai  concorrenti  ad  una  gara   caso procedere ad un              affidabilità  del  concorrente,
                 pubblica.                     sindacato circa la rilevanza         ai  sensi  della medesima
                                                  del fatto in termini di           disposizione,  senza  alcun
                 La citata Plenaria ha sancito          affidabilità.               automatismo    espulsivo”
                 che:                                                               anche   con   riferimento
                                                                                    alle omesse  dichiarazioni,
                 “–  la  falsità  di  informazioni                                  non  è altrettanto  chiaro
                 rese  dall’operatore  economico partecipante  a   se  sia  automaticamente  irrilevante  un  fatto  che
                 procedure  di  affidamento  di  contratti  pubblici   sia datato  più di tre  anni dalla pubblicazione del
                 e  finalizzata  all’adozione  dei  provvedimenti  di   bando  di gara,  come  sembrerebbe  indirizzare il
                 competenza della stazione appaltante concernenti   TAR Toscana.
                 l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e
                 l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista   Se,  infatti,  si  desse  piena  applicazione  a  quanto
                 dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5,   indicato dal Giudice toscano, unitamente a quanto
                 del codice dei contratti di cui al decreto legislativo   indicato dalla  Adunanza  Plenaria,  gli operatori
                 18 aprile 2016, n. 50;                         sarebbero, da un lato, del tutto esonerati dall’obbligo
                                                                dichiarativo di fatti risalenti a più d tre anni dalla
                 –  in  conseguenza  di  ciò  la  stazione  appaltante   pubblicazione del bando e, dall’altro, l’omissione di
                 è  tenuta  a  svolgere  la  valutazione  di  integrità  e   informazioni ricadenti nel triennio precedente non




                 6. Medesimo approdo si rinviene nella DELIBERA N. 464 DEL 27 MAGGIO 2020 dell’ANAC.

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