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Mediappalti Il Punto
Il TAR, infatti, ricorda che “secondo alcune recenti affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima
pronunce giurisprudenziali, il limite triennale di disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;
rilevanza del fatto astrattamente configurabile
come grave illecito professionale sarebbe stato – alle conseguenze ora esposte conduce anche
recepito dal comma 10 bis dell’art. 80 del d.lgs. n. l’omissione di informazioni dovute ai fini del
50/2016, ove si stabilisce che “… Nei casi di cui al corretto svolgimento della procedura di selezione,
comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto
decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge
amministrativo di o dalla normativa di gara,
esclusione ovvero, in caso solo quelle evidentemente
di contestazione in giudizio, Se, infatti, si desse piena incidenti sull’integrità ed
dalla data di passaggio in applicazione a quanto affidabilità dell’operatore
giudicato della sentenza …” indicato dal Giudice toscano, economico;
(cfr. Cons. Stato, sez. IV, unitamente a quanto
5 agosto 2020, n. 4937; indicato dalla Adunanza – la lettera f-bis) dell’art.
T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, Plenaria, gli operatori 80, comma 5, del codice
11 maggio 2020, n. 4917)”. 6 sarebbero, da un lato, del dei contratti pubblici ha
tutto esonerati dall’obbligo carattere residuale e si
dichiarativo di fatti risalenti applica in tutte le ipotesi di
3. Conclusioni falso non rientranti in quelle
a più d tre anni dalla previste dalla lettera c)
Le brevi considerazioni anzi pubblicazione del bando [ora c-bis)] della medesima
esposte meritano, d’altro e, dall’altro, l’omissione disposizione”.
verso, di essere raccordate di informazioni ricadenti
con quanto predicato con nel triennio precedente Se, pertanto, in ragione di
l’Adunanza Plenaria n. 28 non comporterebbe di per quanto indicato dal supremo
agosto 2020, n. 16 che ha sé la sanzione espulsiva Consesso Amministrativo,
individuato le coordinate del concorrente, dovendo l’amministrazione “è
ermeneutiche degli oneri tenuta a svolgere la
dichiarativi ricadenti in capo l’amministrazione in ogni valutazione di integrità e
ai concorrenti ad una gara caso procedere ad un affidabilità del concorrente,
pubblica. sindacato circa la rilevanza ai sensi della medesima
del fatto in termini di disposizione, senza alcun
La citata Plenaria ha sancito affidabilità. automatismo espulsivo”
che: anche con riferimento
alle omesse dichiarazioni,
“– la falsità di informazioni non è altrettanto chiaro
rese dall’operatore economico partecipante a se sia automaticamente irrilevante un fatto che
procedure di affidamento di contratti pubblici sia datato più di tre anni dalla pubblicazione del
e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di bando di gara, come sembrerebbe indirizzare il
competenza della stazione appaltante concernenti TAR Toscana.
l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e
l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista Se, infatti, si desse piena applicazione a quanto
dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, indicato dal Giudice toscano, unitamente a quanto
del codice dei contratti di cui al decreto legislativo indicato dalla Adunanza Plenaria, gli operatori
18 aprile 2016, n. 50; sarebbero, da un lato, del tutto esonerati dall’obbligo
dichiarativo di fatti risalenti a più d tre anni dalla
– in conseguenza di ciò la stazione appaltante pubblicazione del bando e, dall’altro, l’omissione di
è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e informazioni ricadenti nel triennio precedente non
6. Medesimo approdo si rinviene nella DELIBERA N. 464 DEL 27 MAGGIO 2020 dell’ANAC.
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