Page 49 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Il Punto Mediappalti
2. La posizione del Tar Toscana Il Collegio fiorentino mostra pertanto di propendere
per la necessità di porre un argine agli obblighi
Per cercare di far chiarezza sulla corretta informativi incombenti sui concorrenti, sollevandoli
applicazione del comma 10 bis dell’articolo 80, dall’onere dichiarativo relativo a fatti di scarsa
del Codice dei contratti, appare utile, quindi, rilevanza oppure ormai del tutto datati più di tre
ragionare della recente sentenza emessa dalla anni a ritroso dalla data di pubblicazione della gara.
Sezione III, emessa il 19 ottobre 2020, n. 1227,
per mezzo della quale il Collegio fiorentino si è Il TAR rinviene, quindi, le fondamenta ermeneutiche
espresso chiaramente circa l’estensione oggettiva del limite generale di operatività temporale non
della norma e, quindi, sulla portata applicativa del solo dal generale principio di proporzionalità,
termine triennale di rilevanza ivi stabilito. ma direttamente dall’art. 57, § 7 della Direttiva
2014/24/UE, che ha fissato in tre anni dalla data
Il Giudice toscano ha rammentato dapprima del fatto la rilevanza del grave illecito professionale.
che “(i)n base ad un recente orientamento
giurisprudenziale che il Collegio condivide – per Infatti - si rammenta che – “il Consiglio di Stato, nel
tutte le circostanze che possono dar luogo ad un parere n. 2286/2016 del 26 ottobre 2016, reso con
grave illecito professionale riferimento alle Linee guida
rilevante ai sensi dell’art. ANAC n. 6/2016, ha affermato
80, comma 5 deve ritenersi Il Giudice toscano ha la diretta applicazione
operante un limite triennale rammentato dapprima nell’ordinamento nazionale
di rilevanza temporale, che “(i)n base ad un della previsione di cui all’art.
decorrente dalla data di recente orientamento 57, § 7, dopo aver ribadito
accertamento definitivo del giurisprudenziale che che la Direttiva è munita di
fatto (cfr. Cons. Stato, sez. il Collegio condivide – efficacia diretta c.d. verticale
V, 5 marzo 2020, n. 1605; nell’ordinamento interno –
Id., 6 maggio 2019, n. 2895; per tutte le circostanze ha ritenuto che l’esclusione
5 agosto 2020, n. 4934; che possono dar luogo del concorrente non potesse
cfr. anche T.A.R. Campania, ad un grave illecito derivare da fatti costituenti
Napoli, sez. VII, 9 marzo professionale rilevante ai gravi illeciti professionali,
2020; T.A.R. Toscana, sez. sensi dell’art. 80, comma quali la risoluzione per
III, 8 luglio 2019, n. 1044)”. 5 deve ritenersi operante inadempimento di un
un limite triennale di precedente contratto,
Aggiunte il citato TAR che rilevanza temporale, commessi ante triennio,
“In caso contrario, infatti, periodo da computarsi a
l’obbligo dichiarativo decorrente dalla data di ritroso dalla data del bando
generalizzato ricavabile accertamento definitivo (cfr. Cons. Stato, sez. V,
dall’art. 80, comma 5 lett. del fatto (cfr. Cons. Stato, n. 1605/2020 cit.; Id., 21
c) (ora c-bis) – che impone sez. V, 5 marzo 2020, n. novembre 2018, n. 6576)”.
agli operatori economici 1605; Id., 6 maggio 2019,
partecipanti ad una gara di n. 2895; 5 agosto 2020, Tali premesse hanno
portare a conoscenza della n. 4934; cfr. anche T.A.R. costituto l’occasione
stazione appaltante tutte Campania, Napoli, sez. per il TAR Toscana per
le informazioni relative alle VII, 9 marzo 2020; T.A.R. individuare nell’ordinamento
proprie vicende professionali, giuridico interno la norma
anche non costituenti cause Toscana, sez. III, 8 luglio nazionale capace di rendere
tipizzate di esclusione 2019, n. 1044)”. direttamente cogente, senza
– potrebbe rilevarsi la necessità di predicare
eccessivamente oneroso l’applicazione diretta della
per i concorrenti, imponendo loro di dichiarare Direttiva europea, un limite temporale di rilevanza
anche vicende professionali risalenti nel tempo coerente con la disposizione comunitaria,
o scarsamente significative in relazione alla vita identificandola con l’articolo 80, co. 10-bis, del
professionale dell’impresa (Cons. Stato, V, 22 Codice dei contratti.
luglio 2019, n. 5171)”.
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