Page 17 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Sotto la lente Mediappalti
Prima di esaminare nel dettaglio le modifiche precedenza e non ancora risolti ed individuando
agli artt. 105 e 80 previsti dal disegno di legge ulteriori disposizioni della normativa italiana
europea, appare opportuno riepilogare i motivi ritenute non conformi alle direttive europee.
di contestazione contenuti nella procedura di
infrazione n. 2018/2273, attualmente allo stato di Fra i rilievi sollevati, uno dei più rilevanti, come si
messa di costituzione in mora complementare, ed ricorderà, è quello di cui al par. 1.3, riguardante il
in particolare, quelli contenuti ai paragrafi 1.3.B e divieto di subappaltare più del trenta per cento di
2.1. Detti rilievi sono gli unici che il Governo italiano un contratto pubblico. In materia, successivamente
ha ritenuto di accogliere mediante la Legge europea alla lettera di costituzione in mora, vi sono state
di quest’anno. Altri profili di incompatibilità con la anche alcune pronunce della Corte di giustizia
normativa europea sollevati con la citata procedura europea, prima fra tutte la sentenza del 26
di infrazione sono stati, infatti, già superati con settembre 2019, ad esito della causa C-63/18
interventi legislativi precedenti, primo fra tutti il scaturita da un rinvio pregiudiziale del TAR
c.d. Decreto Sblocca-Cantieri, mentre su alcuni Lombardia, che ha considerato incompatibile
altri rilievi il Governo ha evidentemente ritenuto la con il diritto comunitario qualunque limite posto
non sussistenza di una reale incompatibilità delle alla quota subappaltabile . In merito, lo Stato
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disposizioni codicistiche con le direttive europee. italiano è prontamente intervenuto con l’art. 1,
comma 18, della legge di conversione del decreto
Sblocca Cantieri (D.L. n. 32/2019) con cui ha
2. La procedura di infrazione n. 2018/2273 previsto che, fino al 31 dicembre 2020, la quota
subappaltabile non possa superare il quaranta per
Come accennato in premessa, nella lettera di cento dell’importo complessivo del contratto. In
costituzione in mora della Commissione europea realtà, l’innalzamento (temporaneo) della quota di
del 24 gennaio 2019, afferente alla procedura affidamento subappaltabile era stata inizialmente
di infrazione n. 2018/2273, sono stati sollevati fissata al cinquanta per cento, poi scesa al quaranta
molteplici rilievi afferenti a supposte violazioni per cento in sede di conversione del decreto legge .
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delle direttive comunitarie da parte del nostro D.
Lgs. n. 50/2016. A seguito della valutazione della Più precisamente, la Commissione europea prima
risposta del Governo, la Commissione europea ha e la Corte di Giustizia poi hanno sostenuto che
indirizzato allo stesso una lettera di costituzione il ricorso al subappalto previsto nella normativa
in mora complementare del 27 novembre 2019, comunitaria trova la sua ragion d’essere nel
ribadendo i problemi di conformità sollevati in favorire la concorrenza perché consente la più
3. Resta dibattuta la questione se il limite del trenta per cento dell’importo contrattuale, fissato in termini
generali dall’art. 105 del Codice per le prestazioni subappaltabili, sia da disapplicare anche con riferimento
alle c.d. opere super specialistiche, di cui all’art. 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 (le opere richiedenti
lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica). Si sono recentemente occupate
di tale problematica sia l’ANAC, con la deliberazione n. 704 del 4 agosto 2020, che il giudice amministrativo
(TAR Toscana), con la sentenza n. 898 del 9 luglio 2020. Sulla base di percorsi argomentativi differenti, sia
l’Autorità Anticorruzione che il TAR sono giunti a sostenere che la disapplicazione del limite al subappalto
imposto dalla Corte di giustizia europea non si applichi alle lavorazioni super specialistiche: l’ANAC sulla base
di una lettura sistematica e coordinata dei vari provvedimenti legislativi e delle pronunce giurisprudenziali
susseguitisi nel tempo in materia e il TAR Toscana, invece, in forza della natura specialistica delle opere in
questione.
4. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n.
50/2016, un Atto di segnalazione (il n. 8 del 13 novembre 2019 approvato con Delibera n. 1035) rivolto al
Governo e al Parlamento al fine di proporre un’urgente modifica normativa inerente proprio alla disciplina
del subappalto, che non avesse carattere temporaneo e che desse una risposta definitiva alle contestazioni
provenienti dall’Europa. Per trovare un contemperamento tra la posizione espressa a più riprese dalla
Commissione europea e dalla Corte di giustizia e le esigenze di ordine pubblico e trasparenza perseguite
dal legislatore italiano, l’ANAC ha suggerito di prevedere quale regola generale l’ammissibilità tout court del
subappalto, imponendo alla stazione appaltante l’obbligo di motivare adeguatamente eventuali limiti posti
alla quota subappaltabile in relazione alle peculiarità della specifica gara.
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