Page 17 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 Prima  di  esaminare  nel  dettaglio  le  modifiche   precedenza  e  non  ancora  risolti ed  individuando
                 agli artt.  105  e  80  previsti  dal  disegno  di legge   ulteriori disposizioni  della normativa italiana
                 europea,  appare  opportuno  riepilogare  i motivi   ritenute non conformi alle direttive europee.
                 di contestazione  contenuti  nella  procedura  di
                 infrazione n. 2018/2273, attualmente allo stato di   Fra i rilievi sollevati, uno dei più rilevanti, come si
                 messa di costituzione in mora complementare, ed   ricorderà, è quello di cui al par. 1.3, riguardante il
                 in particolare, quelli contenuti ai paragrafi 1.3.B e   divieto di subappaltare più del trenta per cento di
                 2.1. Detti rilievi sono gli unici che il Governo italiano   un contratto pubblico. In materia, successivamente
                 ha ritenuto di accogliere mediante la Legge europea   alla lettera di costituzione in mora, vi sono state
                 di quest’anno. Altri profili di incompatibilità con la   anche  alcune  pronunce  della Corte di giustizia
                 normativa europea sollevati con la citata procedura   europea,  prima  fra  tutte  la  sentenza  del  26
                 di  infrazione  sono  stati,  infatti,  già  superati  con   settembre  2019,  ad  esito della causa  C-63/18
                 interventi  legislativi  precedenti,  primo  fra  tutti  il   scaturita  da  un  rinvio pregiudiziale  del TAR
                 c.d. Decreto  Sblocca-Cantieri, mentre  su alcuni   Lombardia,  che  ha  considerato  incompatibile
                 altri rilievi il Governo ha evidentemente ritenuto la   con  il  diritto  comunitario  qualunque  limite  posto
                 non sussistenza di una reale incompatibilità delle   alla  quota  subappaltabile .  In  merito,  lo Stato
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                 disposizioni codicistiche con le direttive europee.   italiano è  prontamente  intervenuto  con  l’art.  1,
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                                                                Sblocca  Cantieri  (D.L.  n.  32/2019)  con  cui  ha
                    2. La procedura di infrazione n. 2018/2273  previsto che, fino al 31 dicembre 2020, la quota
                                                                subappaltabile non possa superare il quaranta per
                 Come  accennato  in  premessa,  nella  lettera  di   cento  dell’importo  complessivo del contratto.  In
                 costituzione in mora  della Commissione  europea   realtà, l’innalzamento (temporaneo) della quota di
                 del  24  gennaio  2019,  afferente  alla  procedura   affidamento subappaltabile era stata inizialmente
                 di  infrazione  n.  2018/2273,  sono  stati  sollevati   fissata al cinquanta per cento, poi scesa al quaranta
                 molteplici  rilievi  afferenti  a  supposte  violazioni   per cento in sede di conversione del decreto legge .
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                 delle direttive comunitarie da parte del nostro D.
                 Lgs. n. 50/2016. A seguito della valutazione della   Più precisamente, la Commissione europea prima
                 risposta del Governo, la Commissione europea ha   e  la Corte  di Giustizia  poi hanno  sostenuto  che
                 indirizzato  allo stesso una  lettera di costituzione   il  ricorso al subappalto previsto nella normativa
                 in mora complementare  del 27 novembre  2019,   comunitaria  trova  la  sua  ragion  d’essere  nel
                 ribadendo  i  problemi  di  conformità  sollevati  in   favorire  la  concorrenza  perché  consente  la  più




                 3. Resta dibattuta la questione se il limite del trenta per cento dell’importo contrattuale, fissato in termini
                 generali dall’art. 105 del Codice per le prestazioni subappaltabili, sia da disapplicare anche con riferimento
                 alle c.d. opere super specialistiche, di cui all’art. 89, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 (le opere richiedenti
                 lavorazioni ad alto contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica). Si sono recentemente occupate
                 di tale problematica sia l’ANAC, con la deliberazione n. 704 del 4 agosto 2020, che il giudice amministrativo
                 (TAR Toscana), con la sentenza n. 898 del 9 luglio 2020. Sulla base di percorsi argomentativi differenti, sia
                 l’Autorità Anticorruzione che il TAR sono giunti a sostenere che la disapplicazione del limite al subappalto
                 imposto dalla Corte di giustizia europea non si applichi alle lavorazioni super specialistiche: l’ANAC sulla base
                 di una lettura sistematica e coordinata dei vari provvedimenti legislativi e delle pronunce giurisprudenziali
                 susseguitisi nel tempo in materia e il TAR Toscana, invece, in forza della natura specialistica delle opere in
                 questione.
                 4. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha adottato, ai sensi dell’art. 213, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n.
                 50/2016, un Atto di segnalazione (il n. 8 del 13 novembre 2019 approvato con Delibera n. 1035) rivolto al
                 Governo e al Parlamento al fine di proporre un’urgente modifica normativa inerente proprio alla disciplina
                 del subappalto, che non avesse carattere temporaneo e che desse una risposta definitiva alle contestazioni
                 provenienti  dall’Europa.  Per  trovare  un  contemperamento  tra  la  posizione espressa  a  più riprese  dalla
                 Commissione europea e dalla Corte di giustizia e le esigenze di ordine pubblico e trasparenza perseguite
                 dal legislatore italiano, l’ANAC ha suggerito di prevedere quale regola generale l’ammissibilità tout court del
                 subappalto, imponendo alla stazione appaltante l’obbligo di motivare adeguatamente eventuali limiti posti
                 alla quota subappaltabile in relazione alle peculiarità della specifica gara.

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