Page 22 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti Sotto la lente
La Commissione europea, nella più volte citata norma in esame, con conseguente sospensione
procedura di infrazione n. 2018/2273, ha ritenuto contestuale dell’efficacia delle vigenti disposizioni
tale previsione in contrasto con l’art. 42 della in materia.
direttiva europea sulle concessioni (la n. 2014/23/
UE), che prevede che l’indicazione sia, di norma, Si rammenta infatti che il secondo periodo del
facoltativa e non obbligatoria. Si legge infatti comma 18 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, soppresso
nella disposizione citata: <<Nei documenti di dalla norma in esame, prevede, fino al 31 dicembre
gara, l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente 2020, la sospensione della applicazione:
aggiudicatore possono chiedere o possono
essere obbligati da uno Stato membro a chiedere - del comma 6 dell’articolo 105 del Codice (di cui
all’offerente o al candidato viene prevista l’abrogazione
di indicare, nella sua offerta, dalla lettera b), del comma 1
le eventuali parti della L’art. 8 comma 3 del Disegno dell’art. 8 fin qui esaminato);
concessione che intende di Legge europea prevede - del terzo periodo del
subappaltare a terzi, nonché anche l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 174 del
i subappaltatori proposti>>. comma 2 del art. 14 del D.M. Codice (di cui la lettera c) del
Trattandosi di facoltà e 192/2017, che disciplina comma 1 dell’art. 8 in esame
non di obbligo, la norma prevede la soppressione);
codicistica interna che le procedure di scelta del - delle verifiche in sede di
impone l’obbligo di indicare contraente e l’esecuzione gara previste a carico del
una terna di subappaltatori è del contratto da svolgersi concorrente, riferite al suo
stata pertanto censurata. all’estero. In tal modo, si subappaltatore, dall’art.
introduce la possibilità per 80 del Codice (modificato
Analogamente a quanto visto gli eventuali subappalti in dalla lettera a) del comma 1
per gli appalti, il Disegno di questo settore di superare dell’art. 8 qui esaminato).
Legge europea 2019 – 2020 complessivamente il trenta
propone conseguentemente In sostanza l’intervento
la riscrittura anche del testo per cento dell’importo normativo in esame, che
del comma 3 dell’art. 174 del complessivo del contratto. sopprime una parte dell’art.
Codice, al fine di sopprimere 1, comma 18, del D.L.
il riferimento all’obbligo 32/2019, è solo il frutto
posto in capo ai concorrenti, che non siano piccole dell’indispensabile coordinamento dell’approvanda
e medie imprese, di dimostrare l’assenza dei Legge europea con l’ordinamento vigente e non
motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice, comporta di fatto alcuna differenza in termini di
per i casi contemplati dal comma 2 dell’art. 174, efficacia delle norme, considerato che le disposizioni
rimanendo in piedi l’obbligo per l’affidatario di ora soppresse con efficacia immediata già non
provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali producevano effetti a causa della sospensione
sia stata dimostrata la sussistenza dei motivi di disposta dal Decreto Sblocca Cantieri.
esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
L’ultima modifica proposta dall’art. 8 del Disegno di
legge europea sin qui esaminato è riferita al D.M.
6. Le altre modifiche proposte dal Disegno 192/2017 che disciplina le procedure di scelta del
di Legge europea 2019 – 2020 contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi
all’estero. L’art. 14 del Decreto ministeriale citato
Al fine di coordinare le modifiche introdotte nel stabilisce in materia di subappalto che nell’invito o
Codice dall’articolo 8 del Disegno di Legge europea, nel bando, e nel conseguente contratto, debbano
il comma 2 del medesimo dispone la soppressione essere specificati determinati obblighi a carico
di parte della disciplina transitoria relativa al del contraente principale, dell’appaltatore e del
subappalto, recata dall’articolo 1, comma 18 del subappaltatore (comma 1) e che gli eventuali
D.L. 32/2019 che, nelle more di una complessiva subappalti non possano complessivamente
revisione del Codice, aveva previsto, in sostanza, superare il trenta per cento dell’importo
l’applicazione temporanea fino al 31 dicembre complessivo del contratto (comma 2).
2020 di norme analoghe a quelle introdotte dalla L’art. 8 comma 3 del DdL in esame, prevedendo
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