Page 22 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti                                                                        Sotto la lente






                 La  Commissione  europea,  nella  più  volte  citata   norma  in esame,  con conseguente  sospensione
                 procedura di infrazione n. 2018/2273, ha ritenuto   contestuale dell’efficacia delle vigenti disposizioni
                 tale  previsione  in contrasto  con  l’art.  42  della   in materia.
                 direttiva europea sulle concessioni (la n. 2014/23/
                 UE), che prevede che l’indicazione sia, di norma,   Si  rammenta  infatti  che  il  secondo  periodo  del
                 facoltativa  e  non  obbligatoria.  Si  legge  infatti   comma 18 dell’art. 1 del D.L. 32/2019, soppresso
                 nella disposizione  citata:  <<Nei  documenti  di   dalla norma in esame, prevede, fino al 31 dicembre
                 gara,  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente   2020, la sospensione della applicazione:
                 aggiudicatore  possono  chiedere  o  possono
                 essere obbligati da uno Stato membro a chiedere   - del comma 6 dell’articolo 105 del Codice (di cui
                 all’offerente  o  al  candidato                                   viene  prevista  l’abrogazione
                 di indicare, nella sua offerta,                                   dalla lettera b), del comma 1
                 le  eventuali  parti  della  L’art. 8 comma 3 del Disegno         dell’art. 8 fin qui esaminato);
                 concessione  che  intende      di Legge europea prevede           - del terzo periodo  del
                 subappaltare a terzi, nonché    anche l’abrogazione del           comma 2 dell’articolo 174 del
                 i subappaltatori proposti>>.   comma 2 del art. 14 del D.M.       Codice (di cui la lettera c) del
                 Trattandosi  di  facoltà  e     192/2017, che disciplina          comma 1 dell’art. 8 in esame
                 non  di obbligo,  la  norma                                       prevede la soppressione);
                 codicistica  interna  che      le procedure di scelta del         -  delle  verifiche  in  sede  di
                 impone  l’obbligo  di indicare   contraente e l’esecuzione        gara  previste  a  carico  del
                 una terna di subappaltatori è   del contratto da svolgersi        concorrente,  riferite  al  suo
                 stata pertanto censurata.       all’estero. In tal modo, si       subappaltatore,   dall’art.
                                               introduce la possibilità per        80  del  Codice  (modificato
                 Analogamente a quanto visto   gli eventuali subappalti in         dalla lettera a) del comma 1
                 per gli appalti, il Disegno di   questo settore di superare       dell’art. 8 qui esaminato).
                 Legge europea 2019 – 2020     complessivamente il trenta
                 propone  conseguentemente                                         In   sostanza  l’intervento
                 la riscrittura anche del testo   per cento dell’importo           normativo in esame,  che
                 del comma 3 dell’art. 174 del   complessivo del contratto.        sopprime una parte dell’art.
                 Codice, al fine di sopprimere                                     1,  comma  18,  del D.L.
                 il   riferimento   all’obbligo                                    32/2019,  è  solo  il  frutto
                 posto in capo ai concorrenti, che non siano piccole   dell’indispensabile coordinamento dell’approvanda
                 e  medie  imprese,  di dimostrare  l’assenza  dei   Legge  europea con  l’ordinamento  vigente  e  non
                 motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice,   comporta  di  fatto  alcuna  differenza  in  termini  di
                 per i casi contemplati dal comma 2 dell’art. 174,   efficacia delle norme, considerato che le disposizioni
                 rimanendo  in  piedi  l’obbligo  per  l’affidatario  di   ora  soppresse  con  efficacia  immediata  già  non
                 provvedere a sostituire i subappaltatori per i quali   producevano  effetti  a  causa  della  sospensione
                 sia  stata  dimostrata  la  sussistenza  dei motivi di   disposta dal Decreto Sblocca Cantieri.
                 esclusione di cui all’articolo 80 del Codice.
                                                                L’ultima modifica proposta dall’art. 8 del Disegno di
                                                                legge europea sin qui esaminato è riferita al D.M.
                    6. Le altre modifiche proposte dal Disegno   192/2017 che disciplina le procedure di scelta del
                       di Legge europea 2019 – 2020             contraente e l’esecuzione del contratto da svolgersi
                                                                all’estero. L’art. 14 del Decreto ministeriale citato
                 Al  fine  di  coordinare  le  modifiche  introdotte  nel   stabilisce in materia di subappalto che nell’invito o
                 Codice dall’articolo 8 del Disegno di Legge europea,   nel bando, e nel conseguente contratto, debbano
                 il comma 2 del medesimo dispone la soppressione   essere  specificati  determinati  obblighi  a  carico
                 di parte  della  disciplina transitoria  relativa  al   del contraente principale, dell’appaltatore  e del
                 subappalto, recata  dall’articolo 1,  comma  18  del   subappaltatore  (comma  1) e  che  gli  eventuali
                 D.L. 32/2019 che, nelle more di una complessiva   subappalti  non  possano  complessivamente
                 revisione del Codice, aveva previsto, in sostanza,   superare  il  trenta  per  cento  dell’importo
                 l’applicazione  temporanea  fino  al  31  dicembre   complessivo del contratto (comma 2).
                 2020 di norme analoghe a quelle introdotte dalla   L’art. 8 comma 3 del DdL in esame, prevedendo

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