Page 21 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Sotto la lente Mediappalti
Tali modifiche discendono dalla riscrittura dell’art. cioè opportunamente eliso il riferimento ad una
105 nel senso che, dal venir meno dell’obbligo per disposizione (il comma 6) di cui lo stesso disegno
l’appaltatore di indicare a monte i nominativi dei di legge europea propone l’abrogazione in altra
potenziali subappaltatori, deriva l’eliminazione parte del testo.
dell’obbligo in capo all’appaltatore di dimostrare In sostanza, le modifiche in commento, che
l’assenza di motivi di esclusione dalla procedura sopprimono, sia all’alinea del comma 1 che a quella
riferibili ai subappaltatori. D’altro lato, la del comma 5 dell’art. 80, l’inciso <<anche riferita
necessaria condizione di insussistenza a carico a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo
del subappaltatore di motivi di esclusione di cui 105, comma 6>>, fanno venir meno la possibilità
all’art. 80 deve essere dimostrata direttamente dal che un operatore economico possa essere escluso
subappaltatore e non più dall’appaltatore. Da ciò da una procedura di gara, quando la causa di
è discesa la necessità di riscrivere anche l’art. 80, esclusione riguardi non già l’operatore medesimo,
per coordinarlo con la suddetta modifica. bensì un suo subappaltatore.
4. Le modifiche proposte all’art. 80 del 5. Le modifiche proposte all’art. 174 del
Codice Codice
Come sopra accennato, essendo venuto meno Le modifiche introdotte per i contratti di appalto
l’obbligo di indicare la terna di subappaltatori, è per lavori, servizi e forniture dalla lettera b) del
stato eliminato l’onere imposto al concorrente di comma 1 dell’art. 8 vengono altresì previste per i
dimostrare l’assenza in capo al subappaltatore contratti di concessioni disciplinati dal Codice.
dei suddetti motivi di esclusione. In sostanza,
spetta al subappaltatore, e non al concorrente, In particolare, la lettera c) del comma 1 dell’art.
la dimostrazione della assenza a proprio carico 8 in esame elimina l’obbligo previsto dall’art. 174,
dei motivi di esclusione comma 2, terzo periodo,
previsti all’articolo 80 del del Codice, posto in capo
Codice e tale verifica avverrà Le modifiche apportate dal alle imprese di grandi
in fase di esecuzione del Disegno di legge europea dimensioni, di indicare, in
contratto, in occasione della comportano la necessaria sede di offerta, una terna di
richiesta di autorizzazione al soppressione del secondo nominativi di subappaltatori.
subappalto presentata alla periodo del comma 18 Si ricorda che il testo vigente
stazione appaltante da parte dell’art. 1 del D.L. 32/2019 prevede tale obbligo in capo
dell’appaltatore. La modifica agli operatori economici che
apportata all’art. 105 impone (Decreto Sblocca Cantieri) non siano microimprese,
quindi un coordinamento con che prevede l’applicazione piccole e medie imprese,
le correlate norme contenute temporanea, fino al 31 nell’ambito delle concessioni
nell’art. 80. dicembre 2020, di norme di lavori, servizi e forniture di
analoghe a quelle introdotte importo pari o superiore alla
Per tale ragione, l’art. 8 del dall’art. 8 del Disegno soglia di rilevanza europea
Disegno di legge europea di Legge europea, con di cui all’art. 35 del Codice.
2019 – 2020 prevede, alla conseguente sospensione Tale obbligo, secondo la
lettera a) del comma 1 una contestuale dell’efficacia disposizione, non ha portata
modifica dei commi 1 e 5 generale ma è previsto
dell’art. 80 del Codice, nel delle vigenti disposizioni in solo nei seguenti casi: a)
senso di limitare la verifica materia. concessione di lavori, servizi
dei motivi di esclusione al e forniture per i quali non sia
solo operatore economico, necessaria una particolare
e non anche al suo subappaltatore, per i specializzazione; b) concessione di lavori, servizi
contratti di valore pari o superiore alle soglie e forniture per i quali risulti possibile reperire sul
UE, o, indipendentemente dall’importo a base mercato una terna di nominativi di subappaltatori
di gara, riguardanti le attività maggiormente da indicare, atteso l’elevato numero di operatori
esposte a rischio di infiltrazione mafiosa. Si è che svolgono dette prestazioni.
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