Page 21 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Sotto la lente                                                                       Mediappalti







                 Tali modifiche discendono dalla riscrittura dell’art.   cioè  opportunamente  eliso  il  riferimento  ad  una
                 105 nel senso che, dal venir meno dell’obbligo per   disposizione (il comma 6) di cui lo stesso disegno
                 l’appaltatore di indicare a monte i nominativi dei   di legge  europea  propone  l’abrogazione  in altra
                 potenziali subappaltatori,  deriva  l’eliminazione   parte del testo.
                 dell’obbligo  in capo  all’appaltatore  di dimostrare   In  sostanza,  le  modifiche  in  commento,  che
                 l’assenza  di motivi di esclusione  dalla  procedura   sopprimono, sia all’alinea del comma 1 che a quella
                 riferibili  ai  subappaltatori.  D’altro  lato,  la   del comma 5 dell’art. 80, l’inciso <<anche riferita
                 necessaria  condizione di insussistenza  a  carico   a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo
                 del subappaltatore  di motivi di esclusione  di cui   105, comma 6>>, fanno venir meno la possibilità
                 all’art. 80 deve essere dimostrata direttamente dal   che un operatore economico possa essere escluso
                 subappaltatore e non più dall’appaltatore. Da ciò   da  una  procedura  di  gara,  quando  la  causa  di
                 è discesa la necessità di riscrivere anche l’art. 80,   esclusione riguardi non già l’operatore medesimo,
                 per coordinarlo con la suddetta modifica.      bensì un suo subappaltatore.


                    4.  Le  modifiche  proposte  all’art.  80  del   5.  Le  modifiche  proposte  all’art.  174  del
                       Codice                                         Codice

                 Come  sopra  accennato,  essendo  venuto  meno   Le  modifiche  introdotte  per  i  contratti  di  appalto
                 l’obbligo di indicare  la  terna  di subappaltatori,  è   per  lavori,  servizi  e  forniture  dalla  lettera  b)  del
                 stato  eliminato l’onere  imposto al concorrente  di   comma 1 dell’art. 8 vengono altresì previste per i
                 dimostrare  l’assenza  in  capo  al  subappaltatore   contratti di concessioni disciplinati dal Codice.
                 dei  suddetti  motivi di  esclusione.  In  sostanza,
                 spetta  al  subappaltatore,  e  non  al  concorrente,   In particolare, la lettera c) del comma 1 dell’art.
                 la dimostrazione  della assenza  a  proprio carico   8 in esame elimina l’obbligo previsto dall’art. 174,
                 dei  motivi di  esclusione                                        comma  2,  terzo  periodo,
                 previsti  all’articolo  80  del                                   del Codice, posto in capo
                 Codice e tale verifica avverrà   Le modifiche apportate dal       alle  imprese  di  grandi
                 in  fase  di  esecuzione  del   Disegno di legge europea          dimensioni,  di indicare,  in
                 contratto, in occasione della   comportano la necessaria          sede di offerta, una terna di
                 richiesta di autorizzazione al   soppressione del secondo         nominativi di subappaltatori.
                 subappalto  presentata  alla     periodo del comma 18             Si ricorda che il testo vigente
                 stazione appaltante da parte   dell’art. 1 del D.L. 32/2019       prevede tale obbligo in capo
                 dell’appaltatore. La modifica                                     agli operatori economici che
                 apportata all’art. 105 impone   (Decreto Sblocca Cantieri)        non   siano  microimprese,
                 quindi un coordinamento con   che prevede l’applicazione          piccole e  medie imprese,
                 le correlate norme contenute     temporanea, fino al 31           nell’ambito delle concessioni
                 nell’art. 80.                  dicembre 2020, di norme            di lavori, servizi e forniture di
                                              analoghe a quelle introdotte         importo pari o superiore alla
                 Per tale ragione, l’art. 8 del   dall’art. 8 del Disegno          soglia di rilevanza  europea
                 Disegno  di legge  europea       di Legge europea, con            di cui all’art. 35 del Codice.
                 2019  –  2020  prevede,  alla   conseguente sospensione           Tale obbligo, secondo  la
                 lettera a) del comma 1 una     contestuale dell’efficacia         disposizione, non ha portata
                 modifica  dei  commi  1  e  5                                     generale  ma  è  previsto
                 dell’art.  80  del Codice, nel   delle vigenti disposizioni in    solo nei seguenti  casi: a)
                 senso  di  limitare  la  verifica        materia.                 concessione di lavori, servizi
                 dei motivi di esclusione al                                       e forniture per i quali non sia
                 solo operatore  economico,                                        necessaria  una  particolare
                 e non  anche al  suo subappaltatore,  per  i   specializzazione;  b) concessione  di lavori, servizi
                 contratti di valore  pari  o superiore  alle soglie   e forniture per i quali risulti possibile reperire sul
                 UE,  o,  indipendentemente  dall’importo  a  base   mercato una terna di nominativi di subappaltatori
                 di gara,  riguardanti  le attività maggiormente   da  indicare,  atteso  l’elevato  numero  di operatori
                 esposte  a  rischio  di  infiltrazione  mafiosa.  Si  è   che svolgono dette prestazioni.

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