Page 20 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti Sotto la lente
l’operatore intende avvalersi, di affidarsi a sua Commissione UE per cui una disposizione nazionale
volta alle capacità di un altro soggetto); il divieto che obblighi gli offerenti ad indicare sempre tre
per diversi offerenti in una procedura di gara di subappaltatori, anche qualora all’offerente ne
avvalersi dello stesso soggetto; per il soggetto di occorrano meno di tre o non ne occorra neppure
cui un offerente intende avvalersi di presentare uno, violi il principio comunitario di proporzionalità
un’offerta nella stessa procedura di gara e per di cui all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva
l’offerente in una procedura di gara di essere 2014/24.
subappaltatore di un altro offerente nella stessa
procedura di gara. La lettera b) del comma 1 dell’art. 8 interviene,
Tutti i suddetti rilievi, tuttavia, non sono stati presi inoltre, sul comma 4 dell’art. 105 del Codice, che
in considerazione dal Disegno di legge europea. disciplina le condizioni generali per l’affidamento
delle attività in subappalto, previa autorizzazione
della stazione appaltante, in base alle quali: a)
3. Le proposte di modifica all’art. 105 del l’affidatario del subappalto non deve aver partecipato
Codice alla procedura per l’affidamento dell’appalto; b)
il subappaltatore deve essere qualificato nella
Il Disegno di legge europea 2019 – 2020 relativa categoria; c) all’atto dell’offerta devono
prevede, all’art. 8, una serie di modifiche all’art. essere indicati i lavori o le parti di opere ovvero
105 del Codice, che disciplina l’affidamento di i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture
attività in subappalto. Più che si intende subappaltare;
precisamente, la lettera b) d) il concorrente deve
del comma 1 dell’articolo L’abrogazione dell’obbligo dimostrare l’assenza in capo
citato prevede in primo luogo ai subappaltatori dei motivi
l’abrogazione del comma 6 di indicare la terna di di esclusione di cui all’articolo
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del citato articolo, facendo subappaltatori comporta 80 del Codice. Quest’ultima
venir meno l’obbligo per i una riscrittura a cascata condizione viene eliminata
concorrenti, nell’ambito delle anche dell’art. 80 del a seguito dell’abrogazione
procedure di affidamento di Codice in quanto non può della lett. d) del comma 4
appalti di lavori, servizi e più essere fatto gravare proposta dall’art. 8, comma
forniture che siano di importo sul concorrente l’onere 1 lett. b) del Disegno di
pari o superiore alle soglie di dimostrare l’assenza legge europea.
UE o, indipendentemente
dall’importo a base di in capo al subappaltatore Inoltre, alla lett. b) del
gara, riguardino le attività dei motivi di esclusione medesimo comma è aggiunto
maggiormente esposte ivi previsti. Tale obbligo un inciso, in seguito al quale
a rischio di infiltrazione ricadrà direttamente sul la nuova lett. b) del comma
mafiosa, dell’indicazione subappaltatore. 4 assume il seguente tenore:
in offerta di una terna di <<b) il subappaltatore sia
subappaltatori. qualificato nella relativa
categoria e non sussistano a suo carico i motivi
Viene in tal modo accolto il rilievo mosso dalla di esclusione di cui all’articolo 80>>.
5. Art. 105, comma 6. <<E’ obbligatoria l’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta,
qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo
35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio
di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con
riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. Nel bando o nell’avviso
di gara la stazione appaltante prevede, per gli appalti sotto le soglie di cui all’articolo 35: le modalità e le
tempistiche per la verifica delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 80 prima della stipula del contratto
stesso, per l’appaltatore e i subappaltatori; l’indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione
delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell’articolo 80>>.
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