Page 16 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti Sotto la lente
Il disegno di Legge europea 2020:
le proposte di modifica agli artt. 105 e 80
del Codice dei contratti
SOTTO
di Alessandra Verde LA
LENTE
1. La Legge europea 2019 - 2020 sensi dell’art. 258 del Trattato sul Funzionamento
dell’Unione Europea (fase di pre-contenzioso) .
1
In attuazione della L. n. 234/2012, recante norme
generali sulla partecipazione L’art. 8 del disegno di Legge
dell’Italia alla formazione europea, attualmente in
e all’attuazione della E’ in fase di discussione discussione alla Camera ,
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normativa e delle politiche alla Camera dei Deputati apporta, in particolare, una
dell’Unione Europea, lo il disegno di Legge serie di modifiche al Codice
scorso mese di settembre europea 2019 – 2020, per dei contratti pubblici con
è stato, come di consueto, l’adempimento degli obblighi la finalità di superare le
presentato in Parlamento derivanti dall’appartenenza contestazioni mosse a più
il disegno di legge dell’Italia all’Unione europea, riprese all’Italia dall’Unione
europea 2019 - 2020, europea, riguardanti la
contenente “Disposizioni che prevede, tra l’altro, violazione di diverse norme
per l’adempimento modifiche al Codice dei delle direttive comunitarie
degli obblighi derivanti contratti pubblici in materia in materia di appalti
dall’appartenenza dell’Italia di subappalto. Le disposizioni pubblici e concessioni.
all’Unione europea”, volto, interessate dalle modifiche L’istituto interessato dalle
in particolare, per quel sono gli artt. 105, 80 e 174. modifiche è il subappalto,
che qui ci riguarda, ad sia con riferimento
agevolare la chiusura di all’obbligo di indicare la
una serie di procedure di terna di subappaltatori,
infrazione a carico del nostro Paese. Tra esse spicca che viene definitivamente abrogato, sia riguardo
la n. 2018/2273 in materia di contratti pubblici, alla sussistenza di motivi di esclusione previsti
allo stadio di messa in mora complementare ai dall’articolo 80 in capo ai subappaltatori.
1. Quando la Commissione europea rileva la violazione di una norma UE, procede all’invio di una “lettera
di messa in mora”, concedendo allo Stato un termine di due mesi entro il quale presentare le proprie
osservazioni. La violazione contestata può consistere nella mancata attuazione di una norma europea
oppure in una disposizione o in una pratica amministrativa nazionali che risultano incompatibili con essa.
La procedura d’infrazione è avviata nei confronti di uno Stato membro in quanto tale, senza che rilevi se
l’autore della violazione sia un organo costituzionale o giurisdizionale, un ente territoriale o un soggetto
di diritto privato controllato dallo Stato. Qualora lo Stato membro non risponda alla lettera di messa in
mora nel termine indicato oppure fornisca alla Commissione risposte non soddisfacenti, quest’ultima può
emettere un parere motivato con il quale cristallizza in fatto e in diritto l’inadempimento contestato e
diffida lo Stato a porvi fine entro un dato termine. Nel caso in cui lo Stato membro non si adegui al parere
motivato, la Commissione può presentare ricorso per inadempimento davanti alla Corte di Giustizia delle
Comunità Europee contro lo Stato in questione.
2. A.C. n. 2670 presentato il 21 settembre 2020.
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