Page 15 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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                 comprime l’operatività  senza alcuna idonea    all’intero provvedimento, il quale conserva natura
                 copertura normativa.  La  clausola,  infatti,  pur   autoritativa;
                 non  prevedendo  direttamente  l’esclusione dalla
                 gara se non in possesso di un particolare requisito,   c)  i  provvedimenti  successivi  adottati
                 finisce per avere il medesimo effetto escludente,   dall’amministrazione,  che  facciano  applicazione
                 che  viene  raggiunto  prevedendo  un  requisito   o  comunque  si  fondino  sulla  clausola  nulla,  ivi
                 di  partecipazione  per  il  quale  non  è  consentito   compresi  il  provvedimento  di esclusione  dalla
                 l’avvalimento.                                 gara  o la sua  aggiudicazione,  vanno  impugnati
                                                                nell’ordinario  termine  di decadenza,  anche  per
                 La  Plenaria  con  estrema  lucidità  afferma  inoltre   far valere l’illegittimità derivante dall’applicazione
                 che  non può  neppure  ritenersi che  la clausola   della clausola nulla.
                 in  questione  sia  legittima  (come  sembrava
                 prospettare  la sezione remittente),  sulla base
                 dell’art. 83, comma 8, primo periodo, del d. lgs.
                 n. 50 del 2016, laddove prevede che «le stazioni
                 appaltanti indicano le condizioni di partecipazione
                 richieste,  che  possono  essere  espresse  come
                 livelli  minimi  di  capacità».  In  tal  senso  secondo
                 l’Adunanza  rileva  il principio di  tassatività  delle
                 cause  di  esclusione,  affermato  dallo  stesso  art.
                 83, comma 8, sicché la discrezionalità, comunque
                 non  illimitata  né  insindacabile,  della  pubblica
                 amministrazione  nel  disporre  ulteriori limitazioni
                 alla  partecipazione,  integranti  speciali  requisiti
                 di  capacità  economico-finanziaria  o  tecnica  che
                 siano coerenti e proporzionati all’appalto, è potere
                 ben  diverso  dalla  facoltà,  non  ammessa  dalla
                 legge,  di  imporre adempimenti che  in modo
                 generalizzato  ostacolino  la partecipazione
                 alla  gara, come  è  avvenuto  nel presente
                 caso  per   l’avvalimento  dell’attestazione
                 SOA, senza adeguata copertura normativa e
                 in violazione del principio della concorrenza
                 (v., in questo senso, anche Cons. St., sez. V, 26
                 maggio 2015, n. 2627).

                 La  Adunanza  Plenaria  22/2020  giunge  così,  del
                 tutto correttamente,  ai seguenti  tre  principi  di
                 diritto:

                 a) la clausola del disciplinare di gara che subordini
                 l’avvalimento dell’attestazione SOA alla produzione,
                 in sede di gara, dell’attestazione SOA anche della
                 stessa impresa ausiliata si pone in contrasto con
                 gli artt. 84 e 89, comma 1, del d. lgs. n. 50 del
                 2016 ed è pertanto nulla ai sensi dell’articolo 83,
                 comma 8, ultimo periodo, del medesimo decreto
                 legislativo;

                 b)  la  nullità della  clausola  ai  sensi  dell’art.  83,
                 comma  8,  del  d.  lgs.  n.  50  del  2016  configura
                 un’ipotesi di nullità parziale limitata alla clausola,
                 da  considerare  non  apposta,  che  non  si estende

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