Page 14 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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                 legge,  cui occorre  attribuire  primario  rilievo   legislativo n. 50 del 2016 si incentra sui rapporti
                 in sede ermeneutica,  ma  anche  con  la sua   tra l’impresa ausiliaria e l’impresa ausiliata nonché
                 composita  ratio,  volta  a  individuare  un  equilibrio   sui rapporti giuridici che ciascuna di esse instaura
                 tra radicale invalidità della clausola per contrasto   con  la  stazione  appaltante,  prevedendo  in  capo
                 con  norma  imperativa,  ordinaria  autoritatività   a  quest’ultima  penetranti  poteri  di  controllo
                 dei  provvedimenti  amministrativi e  interesse  del   sull’effettivo  possesso  dei  requisiti  professionali
                 ricorrente a far valere l’invalidità, in termini di nullità,   e  tecnico-finanziari,  che  si  estendono  anche
                 quando  essa  si  traduca                                           alla   fase   esecutiva,
                 in   un   provvedimento                                             dell’impresa  ausiliaria,
                 applicativo  (esclusione     Non vi era ed è dunque alcun           che,  pur non  diventando
                 o  aggiudicazione)  lesivo   onere, in conclusione, per le          parte  nel contratto  che
                 in  concreto  della  sua    imprese partecipanti alla gara          segue   l’aggiudicazione,
                 situazione    soggettiva    di impugnare (entro l’ordinario         è  obbligata  in solido con
                 tutelata”.                     termine di decadenza) la             l’impresa ausiliata.
                                               clausola escludente nulla e
                 A   questo   punto,   e       quindi “inefficace” ex lege,          È stata dunque l’occasione
                 tirando   del   filo   delle   ma vi è uno specifico onere          per    precisare,   con
                 argomentazioni   svolte,                                            estrema  chiarezza, come
                 l’Adunanza  Plenaria  ha       di impugnare nei termini             la  disciplina  contenuta
                 ritenuto, a integrazione di   ordinari gli atti successivi che      nell’art.  83  non  elimina,
                 quanto già affermato dalla   facciano applicazione (anche)          anzi lo regolamenta,  il
                 Plenaria n. 9 del 2014, che   della clausola nulla contenuta        potere  della   stazione
                 – al cospetto della nullità      nell’atto precedente.              appaltante  di indicare nel
                 della  clausola  escludente                                         bando le condizioni minime
                 contra legem del bando di                                           di partecipazione e i mezzi
                 gara – non vi sia l’onere per                                       di prova. Questo al fine di
                 l’impresa di proporre alcun ricorso: tale clausola –   consentire la verifica, in via formale e sostanziale,
                 in quanto inefficace e improduttiva di effetti - si   delle  capacità  realizzative  dell’impresa,  nonché
                 deve intendere come ‘non apposta’, a tutti gli   le  competenze  tecnico-professionali  e  le  risorse
                 effetti di legge.                              umane, organiche all’impresa medesima.

                                                                Il che  ha  consentito  all’Adunanza  di tracciare  un
                    4. Conclusioni                              limite ben preciso alla discrezionalità di cui gode
                                                                ciascuna Stazione Appaltante in materia, dato che
                 La  Plenaria,  ad  avviso  di chi scrive,  ha  del   “conformemente al diritto dell’Unione europea, la
                 tutto  correttamente  valorizzato  la  ratio  propria   stazione appaltante incontra il limite di non poter
                 dell’istituto dell’avvalimento - destinato a garantire   escludere il meccanismo dell’avvalimento se
                 la partecipazione alla gara di operatori economici   non nei casi tassativamente previsti dalla
                 che, per definizione, non vi potrebbero altrimenti   legge”.
                 accedere-,  ed  ha  colto  l’occasione  per  tracciare
                 le coordinate  sistematiche  in punto  di nullità del   Scendendo per così dire di scala, nella declinazione
                 provvedimento  amministrativo  in rapporto  al   dei suesposti principi nel caso di specie, si può dire
                 principio di tassatività delle cause di esclusione.  che  è  stato  decisivo  l’esame  dell’effetto  prodotto
                 Nel  fare  ciò  ha  correttamente  ripercorso  la   dalla  clausola  nulla,  che  finisce  per  comportare
                 funzione e l’operatività dell’istituto anche al fine di   l’esclusione dalla (partecipazione alla) gara di tutti
                 evitare  qualsivoglia  meccanismo  e  uso  distorsivo   coloro cui si è illegittimamente impedito il ricorso
                 dell’istituto  (i  c.d.  avvalifici),  ricordando  che   all’avvalimento. Il tutto per giungere all’affermazione
                 l’avvalimento di una certificazione SOA comporta,   che una siffatta  previsione  si  traduce in  un
                 pur  sempre,  la  verifica  a  valle  di  una  serie  di   vero e proprio divieto  di applicare l’istituto
                 condizioni  di legittimità  di ciò che  costituisce il   dell’avvalimento  mediante  la  previsione di
                 prestito materiale di risorse e mezzi che giustificano   un adempimento  apparentemente formale
                 la SOA di volta in volta oggetto di avvalimento. Del   che,  in modo surrettizio  ma certamente a
                 resto la disposizione di cui all’art. 89 del decreto   pena di  esclusione per il  concorrente, ne

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