Page 10 - MediAppalti, Anno X - N. 6
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Mediappalti                                                                           In Evidenza






                 esercizio  dell’avvalimento,  ma direttamente   (il)legittimità  delle clausole  che  impongono,  per
                 ne  limiti  il ricorso”.  Di  talché  ha  escluso  che   i contratti di appalto di lavori pubblici di importo
                 il  divieto oggetto della controversia  riguardi   pari o superiore  a  150.000  euro, ai concorrenti
                 l’avvalimento in relazione ad attività ed a compiti   che  vogliono stipulare  un  avvalimento  per  il
                 specifici (ai sensi dell’art. 89, comma 4, d.lgs. n. 50   possesso dell’attestazione SOA di averne almeno
                 del 2016) e si è piuttosto ritenuto che ponga   una in proprio (ragionevolmente, per categorie e
                 di fatto in essere “un limite generale al suo   classifiche diverse da quelle richieste per i lavori
                 ricorso”, al di fuori dei limiti all’avvalimento   da appaltare).
                 consentiti alle stazioni appaltanti.
                                                                Alla  luce  del  quadro  fattuale  e  giurisprudenziale
                 Sennonché,  ancor  prima,  l’ordinanza  cautelare   testé descritto, la Sezione ha, pertanto, Rimesso
                 n.  344/2019,  emessa  nell’ambito  dello stesso   alla  Adunanza  Plenaria  le  risposte  ai  quesiti  che
                 giudizio  concluso  con  la  sentenza  n.  5834/2019   seguono:
                 appena riferita, aveva, sia pure nei termini sintetici
                 propri del provvedimento  cautelare,  espresso   a) se rientrino nel divieto di clausole di esclusione
                 l’orientamento contrapposto sia quanto al rapporto   c.d.  atipiche,  di cui  all’art.  83,  comma  8,  ultimo
                 con la previsione dell’art. 89 del d.lgs. n. 50 del   inciso, del d.lgs. n.  50  del 2016,  le prescrizioni
                 2016 e s.m.i., affermando che la clausola impugnata   dei  bandi  o  delle  lettere  d’invito  con  le  quali  la
                 fosse espressione di  un potere amministrativo in   stazione appaltante, limitando o vietando, a pena
                 astratto  esistente,  quale  è  quello  di  disciplinare   di esclusione, il ricorso all’avvalimento al di fuori
                 le modalità dell’avvalimento  in corso  di gara,   delle ipotesi consentite dall’art. 89 del d.lgs. n. 50
                 sia  quanto  al  rapporto  con  l’art.  83,  comma  8,   del 2016, precluda, di fatto, la partecipazione alla
                 ultimo inciso, affermando che non potesse essere   gara degli operatori economici che siano privi dei
                 qualificata come causa di esclusione ‘atipica’.  corrispondenti  requisiti  di  carattere  economico-
                                                                finanziario o tecnico-professionale;
                 Partendo  da  tali considerazioni la  V  Sezione  ha
                 considerato  che  lo stesso  comma  8  dell’art.  83   b) in particolare,  se  possa  reputarsi  nulla la
                 del d.lgs. n.  50  del 2016  assegna  alle stazioni   clausola con la quale, nel caso di appalti di lavori
                 appaltanti  il compito  di indicare  le  condizioni di   pubblici  di importo pari o superiore  a  150.000
                 partecipazione richieste, con la facoltà di esprimerle   euro,  sia consentito il  ricorso  all’avvalimento
                 come  livelli  minimi di capacità,  tra  cui parrebbe   dell’attestazione SOA soltanto da parte di soggetti
                 rientrare a pieno titolo il possesso di attestazione   che posseggono una propria attestazione SOA.
                 SOA.  Di  talché  era  quindi  richiesto  un  requisito
                 di  partecipazione  in  astratto  proporzionato  e
                 congruente con l’oggetto e il valore dell’appalto e   3. L’Adunanza Plenaria n. 22/2020
                 con la tipologia dei lavori da eseguire.
                                                                L’Adunanza  plenaria,  come  ci si appresta  ad
                 Sennonché,  la  clausola  del  disciplinare  di  gara  è   esporre, ha ritenuto che la clausola del disciplinare
                 stata  interpretata  -  sia  dalla  stazione  appaltante   illegittima, per contrasto con l’art. 83, comma 8,
                 sia dalla sentenza di primo grado - nel senso che   attesa l’intrinseca contraddittorietà, nel consentire
                 il possesso in proprio di un’attestazione SOA fosse   l’avvalimento  dell’attestazione SOA  di altro
                 condizione per  accedere,  a  pena  di esclusione,   soggetto e poi, nel richiedere  cionondimeno  il
                 all’istituto dell’avvalimento.  Così interpretata,  la   possesso di propria attestazione SOA.
                 lex specialis, per un verso, ha limitato il ricorso a
                 quest’ultimo,  per  altro  verso  ha  impedito  che  gli   Siffatta  clausola  secondo  il  Supremo  Consesso
                 operatori economici, come la ricorrente principale   prevede  una  causa  di esclusione  -  il mancato
                 in primo grado, sprovvisti del tutto di qualificazione   possesso  della propria  attestazione  SOA  –  che
                 SOA potessero partecipare alla gara, pur essendo   risulta  sprovvista  di una  idonea  base  normativa,
                 in possesso di idoneità professionale.         ponendosi  così in contrasto  col divieto di porre
                                                                cause di esclusione non previste per legge, a pena
                 Riguardo  a  tale  ultima  questione  è  stato  dunque   di nullità della clausola (art. 83, comma 8, ultimi
                 segnalato  che  non  è  chiaramente  delineata  la   due periodi).
                 giurisprudenza  del  Consiglio  di Stato  in  punto  di

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