Page 56 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti Il Punto
principi di diritto: poteri, che in sede processuale trova emersione
nel divieto sancito dall’art. 34, comma 2, del
- la falsità di informazioni rese dall’operatore codice del processo amministrativo (secondo cui
economico partecipante a procedure di affidamento il giudice non può pronunciare «con riferimento
di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei a poteri amministrativi non ancora esercitati»).
provvedimenti di competenza della stazione Laddove invece una valutazione vi è, operano per
appaltante concernenti l’ammissione alla gara, essa i consolidati limiti del sindacato di legittimità
la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in
riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) cui l’amministrazione sola è chiamata a fissare «il
[ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei punto di rottura dell’affidamento nel pregresso
contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile e/o futuro contraente» [Cassazione, sezioni
2016, n. 50; unite civili, nella sentenza del 17 febbraio 2012,
n. 2312]; limiti che non escludono in radice,
- in conseguenza di ciò la stazione appaltante ovviamente, il sindacato della discrezionalità
è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e amministrativa, ma che impongono al giudice
affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima una valutazione della correttezza dell’esercizio
disposizione, senza alcun automatismo espulsivo; del potere informato ai princìpi di ragionevolezza
e proporzionalità e all’attendibilità della scelta
- alle conseguenze ora esposte conduce anche effettuata dall’amministrazione.
l’omissione di informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione, Il sistema così descritto, secondo il Collegio,
nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto ha carattere completo e coerente con la causa
di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o di esclusione “facoltativa” prevista a livello
dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente sovranazionale ai sensi dell’art. 57, par. 4, lett. c),
incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014,
economico; poi attuata con il Codice dei contratti pubblici
attualmente vigente.
- la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice
dei contratti pubblici ha carattere residuale e si Nondimeno, su di esso è intervenuto il sopra
applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in menzionato “correttivo”, di cui al decreto legislativo
quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della 19 aprile 2017, n. 56, con l’aggiunta all’art. 80,
medesima disposizione. comma 5, del codice della lettera f-bis), e dunque
della causa di esclusione relativa all’operatore
Pertanto, non può che essere rimesso alla economico che presenti nella procedura di gara
Amministrazione lo stabilire se l’informazione (o negli affidamenti di subappalti; ipotesi che qui
è effettivamente falsa o fuorviante; se inoltre la non rileva) «documentazione o dichiarazioni non
stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni; veritiere». Non «informazioni» dunque, come
ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore invece previsto dalla lettera c), ma documenti o
economico incida in senso negativo sulla sua dichiarazioni.
integrità o affidabilità. Del pari dovrà stabilire se
quest’ultimo ha omesso di fornire informazioni Al riguardo, però, è stato chiarito che è
rilevanti, sia perché previste dalla legge o dalla innanzitutto da escludere che i diversi termini
normativa di gara, sia perché evidentemente impiegati rivestano una rilevanza pratica, poiché
in grado di incidere sul giudizio di integrità ed documenti e dichiarazioni sono comunque veicolo
affidabilità. di informazioni che l’operatore economico è tenuto
a dare alla stazione appaltante e che quest’ultima
Ebbene, la Plenaria si spinge fino a formulare a sua volta deve discrezionalmente valutare per
considerazioni di carattere processuale che hanno assumere le proprie determinazioni nella procedura
certo rilievo, affermando che si tratta di valutazione di gara. Affermata dunque un’identità di oggetto
di competenza esclusiva della stazione appaltante. tra le lettere c) e f-bis) in esame, dall’esame dei
Qualora sia mancata, una simile valutazione non rispettivi elementi strutturali si ricava anche una
può essere rimessa al giudice amministrativo in parziale sovrapposizione di ambiti di applicazione,
considerazione del principio di separazione dei derivante dal fatto che entrambe fanno riferimento
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