Page 56 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 principi di diritto:                           poteri,  che  in sede  processuale trova  emersione
                                                                nel  divieto  sancito dall’art.  34,  comma  2,  del
                 -  la  falsità  di  informazioni  rese  dall’operatore   codice  del processo  amministrativo  (secondo  cui
                 economico partecipante a procedure di affidamento   il  giudice  non  può  pronunciare  «con  riferimento
                 di  contratti  pubblici  e  finalizzata  all’adozione  dei   a  poteri amministrativi non  ancora  esercitati»).
                 provvedimenti  di competenza  della stazione   Laddove invece una valutazione vi è, operano per
                 appaltante  concernenti  l’ammissione  alla  gara,   essa i consolidati limiti del sindacato di legittimità
                 la  selezione  delle  offerte  e  l’aggiudicazione,  è   rispetto a valutazioni di carattere discrezionale in
                 riconducibile all’ipotesi prevista  dalla lettera  c)   cui l’amministrazione sola è chiamata a fissare «il
                 [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei   punto  di  rottura  dell’affidamento  nel  pregresso
                 contratti  di  cui  al  decreto  legislativo  18  aprile   e/o  futuro  contraente»  [Cassazione,  sezioni
                 2016, n. 50;                                   unite  civili,  nella  sentenza  del  17  febbraio  2012,
                                                                n.  2312];  limiti  che  non  escludono  in  radice,
                 -  in  conseguenza  di ciò  la  stazione  appaltante   ovviamente,  il  sindacato  della discrezionalità
                 è  tenuta  a  svolgere  la  valutazione  di integrità  e   amministrativa,  ma  che  impongono  al  giudice
                 affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima   una  valutazione della correttezza dell’esercizio
                 disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;  del potere informato ai princìpi di ragionevolezza
                                                                e  proporzionalità e  all’attendibilità  della scelta
                 - alle conseguenze  ora  esposte  conduce  anche   effettuata dall’amministrazione.
                 l’omissione  di  informazioni  dovute  ai  fini  del
                 corretto svolgimento della procedura di selezione,   Il  sistema  così  descritto,  secondo  il  Collegio,
                 nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto   ha  carattere  completo  e  coerente  con  la  causa
                 di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o   di  esclusione  “facoltativa”  prevista  a  livello
                 dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente   sovranazionale ai sensi dell’art. 57, par. 4, lett. c),
                 incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore   della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014,
                 economico;                                     poi attuata  con  il Codice dei  contratti  pubblici
                                                                attualmente vigente.
                 - la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice
                 dei contratti pubblici  ha  carattere  residuale  e  si   Nondimeno,  su di esso  è  intervenuto  il  sopra
                 applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in   menzionato “correttivo”, di cui al decreto legislativo
                 quelle  previste  dalla  lettera  c)  [ora  c-bis)]  della   19  aprile  2017,  n.  56,  con  l’aggiunta  all’art.  80,
                 medesima disposizione.                         comma 5, del codice della lettera f-bis), e dunque
                                                                della causa  di  esclusione  relativa  all’operatore
                 Pertanto,  non  può  che  essere  rimesso  alla   economico  che presenti  nella procedura  di gara
                 Amministrazione  lo  stabilire  se  l’informazione   (o negli affidamenti di subappalti; ipotesi che qui
                 è  effettivamente  falsa  o  fuorviante;  se  inoltre  la   non  rileva)  «documentazione  o  dichiarazioni non
                 stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni;   veritiere».  Non  «informazioni»  dunque,  come
                 ed infine se il comportamento tenuto dall’operatore   invece  previsto dalla lettera  c), ma  documenti  o
                 economico  incida  in  senso  negativo  sulla  sua   dichiarazioni.
                 integrità o affidabilità. Del pari dovrà stabilire se
                 quest’ultimo  ha  omesso  di  fornire  informazioni   Al  riguardo,  però,  è  stato  chiarito che  è
                 rilevanti,  sia  perché  previste  dalla  legge  o  dalla   innanzitutto  da  escludere  che  i diversi  termini
                 normativa  di  gara,  sia  perché  evidentemente   impiegati  rivestano  una  rilevanza  pratica,  poiché
                 in grado  di incidere  sul giudizio  di integrità  ed   documenti e dichiarazioni sono comunque veicolo
                 affidabilità.                                  di informazioni che l’operatore economico è tenuto
                                                                a dare alla stazione appaltante e che quest’ultima
                 Ebbene,  la  Plenaria  si  spinge  fino  a  formulare   a  sua  volta deve discrezionalmente  valutare  per
                 considerazioni di carattere processuale che hanno   assumere le proprie determinazioni nella procedura
                 certo rilievo, affermando che si tratta di valutazione   di  gara.  Affermata  dunque  un’identità  di  oggetto
                 di competenza esclusiva della stazione appaltante.   tra le lettere c) e f-bis) in esame, dall’esame dei
                 Qualora sia mancata, una simile valutazione non   rispettivi elementi  strutturali si ricava  anche  una
                 può  essere  rimessa  al  giudice amministrativo  in   parziale sovrapposizione di ambiti di applicazione,
                 considerazione del principio  di separazione dei   derivante dal fatto che entrambe fanno riferimento

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