Page 51 - MediAppalti, Anno X - N. 5
P. 51
Il Punto Mediappalti
2. L’ordinanza di rimessione e il contrasto Più nello specifico giova evidenziare che le
giurisprudenziale. irregolarità di carattere dichiarativo sono
normativamente definite nel quadro delle
Nel merito la questione sottoposta all’Adunanza “situazioni” concretanti “gravi illeciti professionali”,
plenaria concerne in estrema sintesi i rapporti idonei, come tali, a “rendere dubbia” l’”integrità”
tra le lettere c) [ora c bis)] ed f-bis dell’art. 80, e l’”affidabilità” del concorrente. Tale obbligo
comma 5 del Codice. (manifestazione del “principio di correttezza”:
cfr. art. 30, comma 1 del Codice) è vieppiù
La versione dell’art. 80, comma 5, del Codice qualificato dalla professionalità che si impone agli
applicabile alla fattispecie controversa è quella operatori economici che intendano accedere, in
antecedente alle modifiche introdotte dal decreto- guisa concorrenziale, al mercato delle commesse
legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni pubbliche: la quale vale a conferire speciale
urgenti in materia di sostegno e semplificazione ed autonomo rilievo, presidiato dalla sanzione
per le imprese e per la pubblica amministrazione; espulsiva, alla omissione delle “informazioni
convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12). dovute ai fini del corretto svolgimento della
In base alla versione applicabile, costituisce causa procedura di selezione”, di cui fa espressa
di esclusione dalle procedure di affidamento di parola la lettera c-bis del comma 5, ad finem,
contratti pubblici l’ipotesi, prevista dalla lettera c), sintetizzandone la complessiva ratio.
in cui la stazione appaltante «dimostri con mezzi
adeguati che l’operatore economico si è reso Si tratta, quindi, di obbligo essenzialmente
colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere servente, finalizzato a porre la stazione appaltante
dubbia la sua integrità o affidabilità», tra cui «il in condizione di conoscere tutte le circostanze
tentativo di influenzare indebitamente il processo rilevanti per l’apprezzamento dei requisiti di
decisionale della stazione appaltante o di ottenere moralità e meritevolezza soggettiva.
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
il fornire, anche per negligenza, informazioni false Nondimeno, la sua (distinta) previsione come
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni (specifico, legittimo ed autonomo) motivo
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione di esclusione testimonia la sua attitudine a
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del concretare, in sé, una forma di grave illecito
corretto svolgimento della procedura di selezione». professionale: nel qual caso, il necessario nesso di
Per la successiva lettera f-bis), del medesimo strumentalità rispetto alle valutazioni rimesse alla
art. 80, comma 5, del Codice, pure introdotta in stazione appaltante finisce per dislocarsi dal piano
epoca successiva alla pubblicazione del bando di del concreto apprezzamento delle circostanze di
gara - ma in relazione alla quale circostanza non fatto, rimesso alla mediazione valutativa della
è stata formulata alcuna censura - è invece causa stazione appaltante, al piano astratto di una illiceità
di esclusione quella dell’operatore economico «che meramente formale e presunta, operante de jure.
presenti nella procedura di gara in corso e negli Ne discende, quindi, secondo la Sezione remittente
affidamenti di subappalti documentazione o la necessità di una puntuale delimitazione della
dichiarazioni non veritiere». portata e dei limiti degli obblighi informativi.
Prima di esaminare funditus la complessa questione Il problema si pone, in modo particolare,
deve, anzitutto, evidenziarsi che gli obblighi per le omissioni dichiarative (ossia per le
dichiarativi posti a carico degli operatori economici dichiarazioni reticenti): per le quali occorre
partecipanti a procedure di affidamento di contratti distinguere il mero (e non rilevante) nihil
pubblici hanno carattere strumentale rispetto dicere (che, al più, legittima la stazione appaltante
alla valutazione di competenza della stazione a dimostrare, con mezzi adeguati, “che l’operatore
appaltante sull’integrità ed affidabilità degli stessi economico si è reso colpevole di gravi illeciti
ed in ragione di ciò essi si estendono ad «ogni dato professionali”, diversi dalla carenza dichiarativa,
o informazione comunque rilevante» rispetto alla idonei “a rendere dubbia la sua integrità o
valutazione stessa. Pertanto, la violazione degli affidabilità”) dal non dicere quod debetur (che,
obblighi dichiarativi ha «attitudine a concretare, in postulando la violazione di un dovere giuridico di
sé, una forma di grave illecito professionale», a parlare, giustifica di per sé – cioè in quanto illecito
dispetto del loro carattere strumentale. professionale in sé considerato – l’operatività, in
51