Page 51 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                     2. L’ordinanza di rimessione e il contrasto   Più  nello  specifico  giova  evidenziare  che  le
                        giurisprudenziale.                      irregolarità  di  carattere  dichiarativo  sono
                                                                normativamente   definite   nel   quadro   delle
                 Nel  merito  la  questione  sottoposta  all’Adunanza   “situazioni” concretanti “gravi illeciti professionali”,
                 plenaria  concerne  in estrema  sintesi i rapporti   idonei, come tali, a “rendere dubbia” l’”integrità”
                 tra  le  lettere c)  [ora  c  bis)]  ed  f-bis  dell’art. 80,   e  l’”affidabilità”  del concorrente.  Tale  obbligo
                 comma 5 del Codice.                            (manifestazione  del  “principio di correttezza”:
                                                                cfr.  art.  30,  comma  1  del  Codice)  è  vieppiù
                 La  versione  dell’art.  80,  comma  5,  del  Codice   qualificato dalla professionalità che si impone agli
                 applicabile  alla  fattispecie  controversa  è  quella   operatori  economici  che  intendano  accedere,  in
                 antecedente alle modifiche introdotte dal decreto-  guisa concorrenziale, al mercato delle commesse
                 legge  14  dicembre  2018,  n.  135  (Disposizioni   pubbliche:  la  quale  vale  a  conferire  speciale
                 urgenti  in  materia  di  sostegno  e  semplificazione   ed  autonomo  rilievo,  presidiato  dalla  sanzione
                 per le imprese e per la pubblica amministrazione;   espulsiva,  alla  omissione  delle  “informazioni
                 convertito  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.  12).   dovute  ai  fini  del  corretto  svolgimento  della
                 In base alla versione applicabile, costituisce causa   procedura  di  selezione”,  di  cui  fa  espressa
                 di  esclusione  dalle  procedure  di  affidamento  di   parola  la  lettera  c-bis  del comma  5,  ad  finem,
                 contratti pubblici l’ipotesi, prevista dalla lettera c),   sintetizzandone la complessiva ratio.
                 in cui la stazione appaltante «dimostri con mezzi
                 adeguati  che  l’operatore  economico  si è  reso   Si  tratta,  quindi,  di  obbligo  essenzialmente
                 colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere   servente, finalizzato a porre la stazione appaltante
                 dubbia  la  sua  integrità  o  affidabilità»,  tra  cui  «il   in condizione di conoscere  tutte  le circostanze
                 tentativo di influenzare indebitamente il processo   rilevanti  per  l’apprezzamento  dei  requisiti  di
                 decisionale della stazione appaltante o di ottenere   moralità e meritevolezza soggettiva.
                 informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio;
                 il fornire, anche per negligenza, informazioni false   Nondimeno,  la  sua  (distinta) previsione  come
                 o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni   (specifico,   legittimo   ed   autonomo)   motivo
                 sull’esclusione,  la  selezione o  l’aggiudicazione   di esclusione  testimonia  la  sua  attitudine  a
                 ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del   concretare,  in  sé,  una  forma  di  grave  illecito
                 corretto svolgimento della procedura di selezione».   professionale: nel qual caso, il necessario nesso di
                 Per  la  successiva  lettera  f-bis),  del  medesimo   strumentalità rispetto alle valutazioni rimesse alla
                 art. 80, comma 5, del Codice, pure introdotta in   stazione appaltante finisce per dislocarsi dal piano
                 epoca  successiva  alla pubblicazione del bando  di   del  concreto  apprezzamento  delle circostanze di
                 gara - ma in relazione alla quale circostanza non   fatto,  rimesso  alla  mediazione  valutativa  della
                 è stata formulata alcuna censura - è invece causa   stazione appaltante, al piano astratto di una illiceità
                 di esclusione quella dell’operatore economico «che   meramente formale e presunta, operante de jure.
                 presenti  nella  procedura  di gara  in corso  e  negli   Ne discende, quindi, secondo la Sezione remittente
                 affidamenti  di  subappalti  documentazione  o   la  necessità  di una  puntuale  delimitazione della
                 dichiarazioni non veritiere».                  portata e dei limiti degli obblighi informativi.

                 Prima di esaminare funditus la complessa questione   Il problema  si pone,  in modo  particolare,
                 deve,  anzitutto,  evidenziarsi  che  gli obblighi   per  le  omissioni  dichiarative  (ossia per  le
                 dichiarativi posti a carico degli operatori economici   dichiarazioni  reticenti):  per  le  quali  occorre
                 partecipanti a procedure di affidamento di contratti   distinguere  il mero  (e  non  rilevante)  nihil
                 pubblici  hanno  carattere  strumentale  rispetto   dicere (che, al più, legittima la stazione appaltante
                 alla  valutazione  di competenza  della  stazione   a dimostrare, con mezzi adeguati, “che l’operatore
                 appaltante sull’integrità ed affidabilità degli stessi   economico  si  è  reso  colpevole  di  gravi  illeciti
                 ed in ragione di ciò essi si estendono ad «ogni dato   professionali”, diversi dalla carenza  dichiarativa,
                 o informazione comunque rilevante» rispetto alla   idonei  “a  rendere  dubbia  la  sua  integrità  o
                 valutazione  stessa.  Pertanto,  la  violazione  degli   affidabilità”) dal  non  dicere  quod debetur  (che,
                 obblighi dichiarativi ha «attitudine a concretare, in   postulando la violazione di un dovere giuridico di
                 sé,  una  forma  di grave  illecito professionale»,  a   parlare, giustifica di per sé – cioè in quanto illecito
                 dispetto del loro carattere strumentale.       professionale  in  sé  considerato  –  l’operatività,  in

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