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Mediappalti Pareri & Sentenze
Pareri & PARERI
Sentenze E SEN
TENZE
Consiglio di Stato, Sez. V, 02/10/2020, n. 5782
Il concetto di “grave illecito professionale” può essere desunto anche da un rinvio a giudizio
“... va ribadito che la stazione appaltante ben può attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la
sua gravità, sia in grado di minare l’integrità morale e professionale del concorrente: il concetto di “grave
illecito professionale” ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale,
contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa
(cfr. già Cons. Stato, III, 5 settembre 2017, n. 4192 e la giurisprudenza successiva). Esso perciò può, in
concreto, essere desunto anche da un rinvio a giudizio, ove sussistano dati di fatto o elementi a disposizione
della stazione appaltante, che consentano a quest’ultima di adeguatamente motivare sulla carenza dei
presupposti di affidabilità o integrità del concorrente, nei cui confronti ritenga di applicare la sanzione
espulsiva ...”
Consiglio di Stato, Sez. III, 30/09/2020, n. 5746
L’autovincolo quale limite al successivo esercizio della discrezionalità amministrativa
“... va qui ribadita, come rilevato più volte dalla Sezione (cfr. da ultimo cfr. Cons. St., sez. III, 6 novembre
2019, n. 7595), la pacifica vigenza del principio per il quale quando l’Amministrazione, nell’esercizio del
proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro
espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice
conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina
l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L’autovincolo,
com’è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone
a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e
che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità
e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità,
favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali ...”
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