Page 58 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE



























                 Consiglio di Stato, Sez. V, 02/10/2020, n. 5782

                 Il concetto di “grave illecito professionale” può essere desunto anche da un rinvio a giudizio

                 “... va ribadito che la stazione appaltante ben può attribuire rilevanza ad ogni tipologia di illecito che per la
                 sua gravità, sia in grado di minare l’integrità morale e professionale del concorrente: il concetto di “grave
                 illecito professionale” ricomprende, infatti, ogni condotta, collegata all’esercizio dell’attività professionale,
                 contraria ad un dovere posto da una norma giuridica sia essa di natura civile, penale o amministrativa
                 (cfr. già Cons. Stato, III, 5 settembre 2017, n. 4192 e la giurisprudenza successiva). Esso perciò può, in
                 concreto, essere desunto anche da un rinvio a giudizio, ove sussistano dati di fatto o elementi a disposizione
                 della stazione appaltante, che consentano a quest’ultima di adeguatamente motivare sulla carenza dei
                 presupposti  di  affidabilità  o  integrità  del  concorrente,  nei  cui  confronti  ritenga  di  applicare  la  sanzione
                 espulsiva ...”



                 Consiglio di Stato, Sez. III, 30/09/2020, n. 5746

                 L’autovincolo quale limite al successivo esercizio della discrezionalità amministrativa


                 “... va qui ribadita, come rilevato più volte dalla Sezione (cfr. da ultimo cfr. Cons. St., sez. III, 6 novembre
                 2019, n. 7595), la pacifica vigenza del principio per il quale quando l’Amministrazione, nell’esercizio del
                 proprio  potere  discrezionale  decide  di  autovincolarsi,  stabilendo  le  regole  poste  a  presidio  del  futuro
                 espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice
                 conseguenza che: a) è impedita la successiva disapplicazione; b) la violazione dell’autovincolo determina
                 l’illegittimità delle successive determinazioni (Cons. St., sez. V, 17 luglio 2017, n. 3502). L’autovincolo,
                 com’è noto, costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone
                 a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e
                 che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità
                 e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità,
                 favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali ...”

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