Page 60 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 aggiudicatario, se, nel tempo di durata dello stand still, non fosse consentito, oltre alla stipulazione del
                 contratto, alcun’altra attività procedurale, considerato che ne verrebbe l’inevitabile allungamento dei tempi
                 per la stipulazione quando, terminato il periodo di stand still per reiezione dell’istanza cautelare o per le
                 altre ragioni previste dal legislatore, detta stipulazione divenisse subito possibile.”



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 07/09/2020, n. 5370

                 In tema di avvalimento, l’onere di specificità nella determinazione dei mezzi aziendali messi a disposizione
                 per  l’esecuzione  del  contratto  pubblico eccede  i  limiti  della  ragionevolezza,  oltre  che  i  criteri  di  ordine
                 civilistico per ritenere validamente assunta un’obbligazione contrattuale

                 “L’opposta tesi affermata nella sentenza di primo grado, fondata sul fatto che sia per le risorse umane
                 che per quelle materiali messe a disposizione dalla capogruppo non erano stati indicati il «numero degli
                 operatori preposti a tale attività in relazione alla concessione di cui è causa», e non era stata fornita «alcuna
                 specifica indicazione di quantità», postula una onere di specificità nella determinazione dei mezzi aziendali
                 messi a disposizione per l’esecuzione del contratto pubblico che eccede i limiti della ragionevolezza, oltre
                 che i criteri di ordine civilistico per ritenere validamente assunta un’obbligazione contrattuale. Ciò nella
                 misura in cui, da un lato, essa pretende che in una fase antecedente alla concreta esecuzione del contratto
                 siano indicati in misura puntuale gli addetti e i mezzi da impiegare nelle singole fasi di lavorazione; e
                 dall’altro  lato  trascura  che  la  determinabilità  dell’obbligazione  contrattuale  ai  sensi  dell’art.  1346  Cod.
                 civ.  presuppone  che  di  questa  siano  fissati  nel  regolamento  pattizio  i  suoi  contenuti  essenziali  e  non
                 ogni aspetto di dettaglio, anche il più marginale e definibile in sede esecutiva sulla base della concreta
                 situazione in atto.”


                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA NUMERO 567 del 01/07/2020
                 PREC 57/2020/S

                 Commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta

                 “…  con  l’elenco  dei  criteri  di  aggiudicazione  dettato  all’art.  95  del  Codice  dei  contratti  pubblici  è  stata
                 superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione poiché nella valutazione
                 delle offerte tecniche «possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualorconsentano
                 di  apprezzare  meglio  il  contenuto  e  l’affidabilità  dell’offerta  o  di  valorizzare  caratteristiche  dell’offerta
                 ritenute particolarmente meritevoli» costituisce un approdo giurisprudenziale consolidato la possibilità di
                 prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo al ricorrere
                 di determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente
                 illuminare la qualità dell’offerta (v. Cons. Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 279);
                 Non  esiste  ai  sensi  dell’art.  95  del  Codice  dei  contratti  pubblici  una  rigida  separazione  tra  requisiti  di
                 partecipazione  e  criteri  di  valutazione.  Nella  valutazione  delle  offerte  tecniche  possono  essere  valutati
                 profili di carattere soggettivo qualora siano particolarmente meritevoli sotto il profilo della loro idoneità ad
                 incidere sulla migliore esecuzione delle prestazione. La valutazione deve sempre avvenire secondo criteri
                 di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza.”






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