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Mediappalti Pareri & Sentenze
aggiudicatario, se, nel tempo di durata dello stand still, non fosse consentito, oltre alla stipulazione del
contratto, alcun’altra attività procedurale, considerato che ne verrebbe l’inevitabile allungamento dei tempi
per la stipulazione quando, terminato il periodo di stand still per reiezione dell’istanza cautelare o per le
altre ragioni previste dal legislatore, detta stipulazione divenisse subito possibile.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 07/09/2020, n. 5370
In tema di avvalimento, l’onere di specificità nella determinazione dei mezzi aziendali messi a disposizione
per l’esecuzione del contratto pubblico eccede i limiti della ragionevolezza, oltre che i criteri di ordine
civilistico per ritenere validamente assunta un’obbligazione contrattuale
“L’opposta tesi affermata nella sentenza di primo grado, fondata sul fatto che sia per le risorse umane
che per quelle materiali messe a disposizione dalla capogruppo non erano stati indicati il «numero degli
operatori preposti a tale attività in relazione alla concessione di cui è causa», e non era stata fornita «alcuna
specifica indicazione di quantità», postula una onere di specificità nella determinazione dei mezzi aziendali
messi a disposizione per l’esecuzione del contratto pubblico che eccede i limiti della ragionevolezza, oltre
che i criteri di ordine civilistico per ritenere validamente assunta un’obbligazione contrattuale. Ciò nella
misura in cui, da un lato, essa pretende che in una fase antecedente alla concreta esecuzione del contratto
siano indicati in misura puntuale gli addetti e i mezzi da impiegare nelle singole fasi di lavorazione; e
dall’altro lato trascura che la determinabilità dell’obbligazione contrattuale ai sensi dell’art. 1346 Cod.
civ. presuppone che di questa siano fissati nel regolamento pattizio i suoi contenuti essenziali e non
ogni aspetto di dettaglio, anche il più marginale e definibile in sede esecutiva sulla base della concreta
situazione in atto.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA NUMERO 567 del 01/07/2020
PREC 57/2020/S
Commistione tra requisiti soggettivi di partecipazione e requisiti oggettivi di valutazione dell’offerta
“… con l’elenco dei criteri di aggiudicazione dettato all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici è stata
superata la rigida separazione tra requisiti di partecipazione e criteri di valutazione poiché nella valutazione
delle offerte tecniche «possono essere valutati profili di carattere soggettivo introdotti qualorconsentano
di apprezzare meglio il contenuto e l’affidabilità dell’offerta o di valorizzare caratteristiche dell’offerta
ritenute particolarmente meritevoli» costituisce un approdo giurisprudenziale consolidato la possibilità di
prevedere nel bando di gara anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo al ricorrere
di determinate condizioni, come nel caso in cui aspetti dell’attività dell’impresa possano effettivamente
illuminare la qualità dell’offerta (v. Cons. Stato, sez. V, sentenza 17 gennaio 2018, n. 279);
Non esiste ai sensi dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici una rigida separazione tra requisiti di
partecipazione e criteri di valutazione. Nella valutazione delle offerte tecniche possono essere valutati
profili di carattere soggettivo qualora siano particolarmente meritevoli sotto il profilo della loro idoneità ad
incidere sulla migliore esecuzione delle prestazione. La valutazione deve sempre avvenire secondo criteri
di proporzionalità, ragionevolezza ed adeguatezza.”
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