Page 53 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Il Punto Mediappalti
datate o, comunque, del tutto insignificanti nel b) alla attitudine “fuorviante” delle informazioni
contesto della vita professionale di una impresa” (intesa quale suscettibilità di influenzare il
(Cons. Stato, V, 22 luglio 2019, n. 5171; Id., processo decisionale in ordine all’esito della fase
V, 3 settembre 2018, n. 5142). Per tal via, la di ammissione);
più recente giurisprudenza si è orientata alla
individuazione “di un limite temporale” all’obbligo c) alla mera “omissione” (di informazioni dovute).
dichiarativo, ancorato alla postulata irrilevanza In altri termini, è un dato positivo la distinzione
di illeciti commessi dopo il triennio anteriore alla tra dichiarazioni omesse (rilevanti “in quanto
adozione degli atti indittivi (Cons. Stato, V, 5 abbiano inciso, in concreto, sulla correttezza del
marzo 2020, n. 1605). procedimento decisionale”), “fuorvianti” (rilevanti
nella loro attitudine decettiva, di “influenza
In termini più significativi, è maturata una indebita”) e propriamente false (rilevanti, per
prospettiva diversa, che muove dalla distinzione contro, in quanto tali).
tipologica, risultante dalla previsione normativa, di
due fattispecie distinte: E se si considera che la reticenza corrisponde,
in definitiva, alla c.d. mezza verità (la cui
a) l’omissione delle informazioni dovute ai attitudine decettiva opera, quindi, in negativo,
fini del corretto svolgimento della procedura in relazione a ciò che viene taciuto, costituendo,
di selezione, che comprende anche la reticenza, quindi, una forma di omissione parziale), le
cioè l’incompletezza, con conseguente facoltà informazioni fuorvianti son quelle che manifestano
della stazione appaltante di valutare la stessa ai attitudine decettiva in positivo, per il contenuto
fini dell’attendibilità e dell’integrità dell’operatore manipolatorio di dati reali: una sorta di mezza
economico (cfr. Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, falsità.
n. 5142);
La distinzione comporta diverse conseguenze:
b) la falsità delle dichiarazioni, ovvero la - mentre le prime tre ipotesi
presentazione nella procedura di gara in corso (dichiarazioni omesse, reticenti e fuorvianti)
di dichiarazioni non veritiere, rappresentative hanno rilievo solo in quanto si manifestino nel
di una circostanza in fatto diversa dal vero, corso della procedura,
cui conseguirebbe, per contro, l’automatica - la falsità è più gravemente sanzionata dall’obbligo
esclusione dalla procedura di gara, deponendo in di segnalazione all’ANAC gravante sulla stazione
maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità appaltante in forza del comma 12 e della possibile
e della non integrità dell’operatore economico iscrizione - in presenza di comportamento doloso
(laddove, per l’appunto, ogni altra condotta, o gravemente colposo e subordinatamente ad
omissiva o reticente che sia, comporterebbe un apprezzamento di rilevanza- destinata ad
l’esclusione dalla procedura solo per via di un operare anche nelle successive procedure, nei
apprezzamento da parte della stazione appaltante limiti del biennio (lettere f-ter e g, quest’ultima
che sia prognosi sfavorevole sull’affidabilità dello riferita, peraltro, alla falsità commessa ai fini del
stesso) (cfr. Cons. Stato, V, 12 aprile 2019, n. rilascio dell’attestazione di qualificazione).
2407).
Pertanto la falsità (informativa, dichiarativa
Il quadro normativo fa variamente riferimento: ovvero documentale) ha attitudine espulsiva
automatica oltreché ultrattiva; laddove le
a) alla falsità di “informazioni” fornite informazioni semplicemente fuorvianti giustificano
(lettera c-bis), di “dichiarazioni” rese e di solo – trattandosi di modalità atta ad influenzare
“documentazione” presentata (lettere f-bis, f- ter indebitamente il concreto processo decisionale in
e g, nonché il comma 12), talora, peraltro, dando atto – l’estromissione dalla procedura nella quale
rilevanza alla mera (ed obiettiva) “non veridicità”, si collocano.
talaltra ai profili di concreta “rilevanza o gravità”
ovvero ai profili soggettivi di imputabilità (evocati Appare evidente che l’omissione (e la
dal riferimento alla negligenza, alla colpa, anche reticenza) dichiarativa si appalesano per
grave, o addirittura al dolo); definizione insuscettibili (a differenza della
falsità e della manipolazione fuorviante, di per
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