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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 datate  o,  comunque,  del  tutto  insignificanti  nel   b)  alla  attitudine  “fuorviante”  delle  informazioni
                 contesto della vita professionale di una impresa”   (intesa  quale  suscettibilità  di  influenzare  il
                 (Cons.  Stato,  V,  22  luglio  2019,  n.  5171;  Id.,   processo  decisionale  in  ordine  all’esito  della  fase
                 V,  3  settembre  2018,  n.  5142).  Per  tal  via,  la   di ammissione);
                 più  recente  giurisprudenza  si  è  orientata  alla
                 individuazione “di un limite temporale” all’obbligo   c) alla mera “omissione” (di informazioni dovute).
                 dichiarativo, ancorato alla postulata  irrilevanza   In  altri termini,  è  un  dato  positivo  la  distinzione
                 di illeciti commessi dopo il triennio anteriore alla   tra  dichiarazioni  omesse  (rilevanti  “in quanto
                 adozione  degli atti  indittivi  (Cons.  Stato,  V,  5   abbiano  inciso,  in  concreto,  sulla  correttezza  del
                 marzo 2020, n. 1605).                          procedimento decisionale”), “fuorvianti” (rilevanti
                                                                nella  loro  attitudine  decettiva,  di  “influenza
                 In  termini  più  significativi,  è  maturata  una   indebita”) e  propriamente  false  (rilevanti,  per
                 prospettiva  diversa,  che  muove  dalla distinzione   contro, in quanto tali).
                 tipologica, risultante dalla previsione normativa, di
                 due fattispecie distinte:                      E  se  si  considera  che  la  reticenza  corrisponde,
                                                                in  definitiva,  alla  c.d.  mezza  verità  (la  cui
                 a)  l’omissione  delle  informazioni  dovute  ai   attitudine  decettiva  opera,  quindi,  in  negativo,
                 fini del corretto svolgimento della procedura   in relazione  a  ciò  che  viene  taciuto,  costituendo,
                 di selezione, che comprende anche la reticenza,   quindi,  una  forma  di  omissione  parziale),  le
                 cioè  l’incompletezza,  con  conseguente  facoltà   informazioni fuorvianti son quelle che manifestano
                 della stazione appaltante  di valutare  la stessa  ai   attitudine  decettiva  in  positivo,  per  il  contenuto
                 fini  dell’attendibilità  e  dell’integrità  dell’operatore   manipolatorio  di dati  reali:  una  sorta  di  mezza
                 economico (cfr. Cons. Stato, V, 3 settembre 2018,   falsità.
                 n. 5142);
                                                                La distinzione comporta diverse conseguenze:
                 b)  la  falsità  delle  dichiarazioni,  ovvero  la   -  mentre  le  prime    tre     ipotesi
                 presentazione  nella  procedura  di  gara  in  corso   (dichiarazioni  omesse,  reticenti  e  fuorvianti)
                 di dichiarazioni non  veritiere,  rappresentative   hanno  rilievo  solo  in  quanto  si  manifestino  nel
                 di  una  circostanza  in  fatto  diversa  dal  vero,   corso della procedura,
                 cui conseguirebbe,  per  contro,  l’automatica   -  la falsità è più gravemente sanzionata dall’obbligo
                 esclusione dalla procedura di gara, deponendo in   di segnalazione all’ANAC gravante sulla stazione
                 maniera inequivocabile nel senso dell’inaffidabilità   appaltante in forza del comma 12 e della possibile
                 e della non  integrità dell’operatore  economico   iscrizione - in presenza di comportamento doloso
                 (laddove,  per  l’appunto,  ogni altra  condotta,   o  gravemente  colposo  e  subordinatamente  ad
                 omissiva  o reticente  che  sia, comporterebbe   un apprezzamento  di rilevanza-   destinata  ad
                 l’esclusione  dalla  procedura  solo  per  via  di un   operare  anche  nelle  successive  procedure,  nei
                 apprezzamento da parte della stazione appaltante   limiti del biennio (lettere f-ter e g, quest’ultima
                 che  sia  prognosi  sfavorevole  sull’affidabilità  dello   riferita, peraltro, alla falsità commessa ai fini del
                 stesso)  (cfr.  Cons.  Stato,  V,  12  aprile  2019,  n.   rilascio dell’attestazione di qualificazione).
                 2407).
                                                                Pertanto  la falsità (informativa,  dichiarativa
                 Il quadro normativo fa variamente riferimento:  ovvero  documentale)  ha  attitudine  espulsiva
                                                                automatica  oltreché  ultrattiva;  laddove  le
                 a)   alla   falsità   di   “informazioni”   fornite   informazioni semplicemente fuorvianti giustificano
                 (lettera  c-bis),  di  “dichiarazioni” rese  e  di   solo – trattandosi di modalità atta ad influenzare
                 “documentazione” presentata (lettere f-bis, f- ter   indebitamente il concreto processo decisionale in
                 e g, nonché il comma 12), talora, peraltro, dando   atto – l’estromissione dalla procedura nella quale
                 rilevanza alla mera (ed obiettiva) “non veridicità”,   si collocano.
                 talaltra ai profili di concreta “rilevanza o gravità”
                 ovvero ai profili soggettivi di imputabilità (evocati   Appare  evidente  che  l’omissione  (e  la
                 dal  riferimento  alla  negligenza,  alla  colpa,  anche   reticenza)  dichiarativa  si  appalesano  per
                 grave, o addirittura al dolo);                 definizione  insuscettibili  (a  differenza  della
                                                                falsità  e  della  manipolazione  fuorviante,  di  per

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