Page 55 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Il Punto Mediappalti
tra informazione contraria al vero e informazione di affidamento di contratti pubblici e finalizzata
ad essa non rispondente ma comunque in grado all’adozione dei provvedimenti di competenza della
di sviare la valutazione della stazione appaltante stazione appaltante concernenti l’ammissione alla
diviene da un lato difficile, con rischi di aggravio gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione,
della procedura di gara e di proliferazione del è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lett. c)
contenzioso ad essa relativo, e dall’altro lato [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del Codice;
irrilevante rispetto al disvalore della fattispecie, in conseguenza di ciò la stazione appaltante
consistente nella comune attitudine di è tenuta a svolgere la valutazione di integrità
entrambe le informazioni a sviare l’operato e affidabilità del concorrente, ai sensi della
della medesima amministrazione. medesima disposizione, senza alcun automatismo
espulsivo; alle conseguenze ora esposte conduce
Sennonché in tanto una ricostruzione a anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del
posteriori degli obblighi dichiarativi può essere corretto svolgimento della procedura di selezione,
ammessa, in quanto si tratti di casi evidentemente nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto
incidenti sulla moralità ed affidabilità dell’operatore di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o
economico, di cui quest’ultimo doveva ritenersi dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente
consapevole e rispetto al quale non sono incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore
configurabili esclusioni “a sorpresa” a carico dello economico; la lett. f-bis) dell’art. 80, comma 5, del
stesso. codice dei contratti pubblici ha carattere residuale
e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti
In ogni caso, l’elemento comune alle fattispecie in quelle previste dalla lett. c) [ora c-bis)] della
dell’omissione dichiarativa con quella relativa alle medesima disposizione.
informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere
sulle decisioni dell’amministrazione concernenti Da ciò se ne ritrae che la dichiarazione sulla cifra
l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, è dato d’affari del Consorzio ausiliario è da riqualificarsi
dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si come fuorviante «nella misura in cui è stata
ha l’automatismo espulsivo proprio del falso taciuta la sospensione dal rapporto consortile»
dichiarativo di cui alla lettera f-bis). dell’impresa interessata.
Infatti, tanto «il fornire, anche per negligenza, Sicché la stazione appaltante avrebbe dovuto
informazioni false o fuorvianti suscettibili di conseguentemente verificare se la stessa
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione avesse attitudine a sviare le proprie decisioni
o l’aggiudicazione», quanto «l’omettere le sull’ammissione alla gara dell’impresa concorrente
informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento e sull’aggiudicazione già disposta a favore
della procedura di selezione» sono considerati di quest’ultima, valorizzando, per esempio,
dalla lettera c) quali «gravi illeciti professionali» il raggiungimento del requisito di capacità
in grado di incidere sull’«integrità o affidabilità» economico-finanziaria previsto dal bando di gara
dell’operatore economico. a prescindere dal fatturato della consorziata
“sospesa”.
E’ pertanto indispensabile una valutazione
in concreto della stazione appaltante, come
per tutte le altre ipotesi previste dalla medesima 4. Conclusioni
lettera c) [ed ora articolate nelle lettere c-bis),
c-ter) e c-quater), per effetto delle modifiche da La sentenza è di notevole importanza nella misura
ultimo introdotte dalla legge decreto-legge 18 in cui delinea il perimetro applicativo e gli effetti
aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge 14 giugno sanzionatori delle disposizioni in questione,
2019, n. 55]. imponendo all’amministrazione una nuova
valutazione sulla base di inediti principi di diritto
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato testé evidenziati.
del 28/8/2020, n.16 si è pronunciata sugli
obblighi dichiarativi e sulle false dichiarazioni, Volendo sintetizzare la complessa ed articolata
affermando che la falsità di informazioni rese analisi di cui si è cercato di dare conto, l’Adunanza
dall’operatore economico partecipante a procedure Plenaria ha quindi stabilito ed enunciato i seguenti
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