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Mediappalti Il Punto
chiave sanzionatoria, della misura espulsiva). – nella prospettiva del “corretto svolgimento della
Ciò posto, la V sezione ha anzitutto dato atto procedura di selezione” – le proprie “decisioni
della sussistenza di un non sopito contrasto sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”
giurisprudenziale. (cfr. ancora la lettera c).
Come è noto, la giurisprudenza ha ritenuto È evidente che, in siffatta prospettiva, gli
che l’individuazione tipologica dei gravi illeciti obblighi informativi, transitano dalla logica
professionali ha carattere della mera strumentalità,
meramente esemplificativo, - l’art. 80, comma 5, lett. c), diventando obblighi
potendo, per tal via, finali, dotati di autonoma
la stazione appaltante distingue «tra dichiarazioni rilevanza: di talché
desumere il compimento omesse (rilevanti in quanto l’omissione, la reticenza,
di gravi illeciti professionali abbiano inciso, in concreto, l’incompletezza divengono
da ogni vicenda pregressa, sulla correttezza del – insieme alle più
anche non tipizzata, procedimento decisionale), gravi decettività e falsità –
dell’attività professionale fuorvianti (rilevanti nella forme in certo
dell’operatore economico loro attitudine decettiva, senso sintomatiche di grave
di cui fosse accertata la di “influenza indebita”) e illecito professionale in
contrarietà a un dovere propriamente false (rilevanti, sé e per sé.
posto in una norma civile,
penale o amministrativa per contro, in quanto tali)»; In senso parzialmente
(cfr. ex multis, Cons. Stato, - solo la falsità dichiarativa, oltre diverso si registrano
V, 24 gennaio 2019), se a dare luogo alla segnalazione pronunce, espressione di un
stimata idonea a metterne all’ANAC ai sensi del comma 12 orientamento minoritario,
in dubbio l’integrità e della medesima disposizione che tendono a limitare la
l’affidabilità. del codice dei contratti pubblici portata generalizzata degli
«ha attitudine espulsiva obblighi dichiarativi a carico
Tale conclusione è rimasta automatica» e potenzialmente degli operatori economici,
anche dopo la modifica anche dal punto di vista
dell’art. 80, comma 5, ultrattiva, secondo quanto temporale (si richiamano le
realizzata con il già citato previsto dalla lettera f-bis); sentenze della V Sezione del
art. 5 d.l. n. 135 del 2018, - la falsità «costituisce frutto 3 settembre 2018, n. 5142;
che ha sdoppiato nelle del mero apprezzamento di 22 luglio 2019, n. 5171;
successive lettere c-bis) un dato di realtà, cioè di una 5 marzo 2020, n. 1605),
e c-ter) la preesistente situazione fattuale per la quale in cui si è posta in risalto
elencazione, mantenendo possa alternativamente porsi l’esigenza di distinguere
peraltro nella lett. c), ma l’alternativa logica vero/falso, tra falsità ed omissione,
espungendo il richiamato con automatismo espulsivo
inciso, la richiamata accertabile automaticamente»; limitato alla prima
previsione di portata - per contro «la dichiarazione ipotesi (Cons. Stato, V, 3
generale (cfr. Cons. Stato, mancante non potrebbe essere settembre 2018, n. 5142;
V, 22 luglio 2019, n. 5171). apprezzata in quanto tale» 12 aprile 2019, n. 2407).
ma solo con valutazione nel Si è, infatti, osservato
Siffatta opzione esegetica caso concreto, in relazione che siffatto generalizzato
ruota attorno alla alle «circostanze taciute, nella obbligo dichiarativo,
dimensione di lealtà, prospettiva della loro idoneità senza la individuazione
affidabilità e credibilità di un generale limite di
dell’operatore economico: a dimostrare l’inaffidabilità del operatività, “potrebbe
cui si assume plausibilmente concorrente». rilevarsi eccessivamente
imposto, a pena di oneroso per gli operatori
esclusione automatica, economici, imponendo
un dovere generale di clare loqui, al fine di mettere loro di ripercorrere a beneficio della stazione
la stazione appaltante in condizione di elaborare appaltante vicende professionali ampiamente
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