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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. III, 28/9/2020, n. 5634
Sulla corretta modalità di determinazione dell’importo della base d’asta
“… come affermato dalla giurisprudenza, è necessario che la determinazione della base d’asta sia effettuata
dalla stazione appaltante facendo riferimento a criteri verificabili ed acquisendo attendibili elementi
di conoscenza, al fine di scongiurare il rischio di una base d’asta arbitraria perché manifestamente
sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (cfr. C.d.S., Sez. III, 24 settembre 2019, n.
6355, e 10 maggio 2017, n. 2168; Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081) ... questa Sezione ha già avuto modo
di richiamare l’indirizzo della prevalente giurisprudenza amministrativa, al quale si ritiene anche in questa
sede di aderire, secondo cui la determinazione del prezzo posto a base d’asta non può prescindere da una
verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione del servizio, comprese
le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica,
a rischio, in caso contrario, sia di carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica
Amministrazione, sia di alterazioni della concorrenza tra imprese: profili tutti giudizialmente scrutinabili
(C.d.S., Sez. III, n. 6355/2019, cit.) ... Sono state richiamate in argomento anche le linee guida espresse
dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016, le quali, sebbene attinenti all’affidamento di
servizi ad Enti del terzo settore ed alle cooperative sociali, contengono al parag. 11 un’indicazione di
principio, lì dove affermano che “le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara
per l’affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo,
ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro
valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in
termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di
ciascuna prestazione”.”
Consiglio di Stato, Sez. III, 28/09/2020, n. 5711
La riconvocazione della commissione giudicatrice e il potere di riesame delle offerte
“… Quanto alla nuova riunione della Commissione, ritiene il Collegio di condividere l’interpretazione seguita
dal primo giudice e riproposta dalla parti appellate. Si tratta, nella specie, evidentemente dell’esercizio
dello specifico potere di riesame che spetta alla Commissione giudicatrice, organo di natura prettamente
tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell’ambito di una specifica gara.
La sua attività si si esaurisce soltanto con l’approvazione del suo operato da parte dei competenti organi
dell’Amministrazione appaltante, mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
Fino a questo momento la Commissione conserva il potere di riesaminare l’operato al fine di emendarlo da
eventuali errori…”
Consiglio di Stato, Sez. V, 09/09/2020, n. 5420
Lo stand still non preclude anche le altre attività prodromiche
“Lo stand still comporta, allora, un impedimento procedimentale, ma, proprio per la necessità di bilanciare
gli opposti interessi in precedenza descritti, delimitato alla stipulazione del contratto e non, invece, alle
altre attività prodromiche alla stipulazione stessa quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto
dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario.
Sarebbe, infatti, eccessivamente pregiudicato l’interesse dell’amministrazione, e quello dello stesso
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