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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. III, 28/9/2020, n. 5634

                 Sulla corretta modalità di determinazione dell’importo della base d’asta


                 “… come affermato dalla giurisprudenza, è necessario che la determinazione della base d’asta sia effettuata
                 dalla  stazione  appaltante  facendo  riferimento  a  criteri  verificabili  ed  acquisendo  attendibili  elementi
                 di  conoscenza,  al  fine  di  scongiurare  il  rischio  di  una  base  d’asta  arbitraria  perché  manifestamente
                 sproporzionata, con conseguente alterazione della concorrenza (cfr. C.d.S., Sez. III, 24 settembre 2019, n.
                 6355, e 10 maggio 2017, n. 2168; Sez. V, 28 agosto 2017, n. 4081) ... questa Sezione ha già avuto modo
                 di richiamare l’indirizzo della prevalente giurisprudenza amministrativa, al quale si ritiene anche in questa
                 sede di aderire, secondo cui la determinazione del prezzo posto a base d’asta non può prescindere da una
                 verifica della reale congruità in relazione alle prestazioni e ai costi per l’esecuzione del servizio, comprese
                 le condizioni di lavoro che consentano ai concorrenti la presentazione di una proposta concreta e realistica,
                 a rischio, in caso contrario, sia di carenze di effettività delle offerte e di efficacia dell’azione della Pubblica
                 Amministrazione, sia di alterazioni della concorrenza tra imprese: profili tutti giudizialmente scrutinabili
                 (C.d.S., Sez. III, n. 6355/2019, cit.) ... Sono state richiamate in argomento anche le linee guida espresse
                 dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 32 del 20 gennaio 2016, le quali, sebbene attinenti all’affidamento di
                 servizi  ad  Enti  del  terzo  settore  ed  alle  cooperative  sociali,  contengono  al  parag.  11  un’indicazione  di
                 principio, lì dove affermano che “le stazioni appaltanti, nella determinazione dell’importo a base di gara
                 per l’affidamento dei servizi, non possono limitarsi ad una generica e sintetica indicazione del corrispettivo,
                 ma devono indicare con accuratezza e analiticità i singoli elementi che compongono la prestazione e il loro
                 valore. Le stesse devono procedere già in fase di programmazione alla stima del fabbisogno effettivo in
                 termini di numero di ore di lavoro/interventi/prestazioni e alla predeterminazione del costo complessivo di
                 ciascuna prestazione”.”


                 Consiglio di Stato, Sez. III, 28/09/2020, n. 5711


                 La riconvocazione della commissione giudicatrice e il potere di riesame delle offerte

                 “… Quanto alla nuova riunione della Commissione, ritiene il Collegio di condividere l’interpretazione seguita
                 dal primo giudice e riproposta dalla parti appellate. Si tratta, nella specie, evidentemente dell’esercizio
                 dello specifico potere di riesame che spetta alla Commissione giudicatrice, organo di natura prettamente
                 tecnica, di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti nell’ambito di una specifica gara.
                 La sua attività si si esaurisce soltanto con l’approvazione del suo operato da parte dei competenti organi
                 dell’Amministrazione appaltante, mediante l’adozione del provvedimento di aggiudicazione.
                 Fino a questo momento la Commissione conserva il potere di riesaminare l’operato al fine di emendarlo da
                 eventuali errori…”



                 Consiglio di Stato, Sez. V, 09/09/2020, n. 5420


                 Lo stand still non preclude anche le altre attività prodromiche

                 “Lo stand still comporta, allora, un impedimento procedimentale, ma, proprio per la necessità di bilanciare
                 gli opposti interessi in precedenza descritti, delimitato alla stipulazione del contratto e non, invece, alle
                 altre attività prodromiche alla stipulazione stessa quali la verifica dei requisiti ed ogni altro obbligo previsto
                 dalla legge di gara a carico dell’aggiudicatario.
                 Sarebbe,  infatti,  eccessivamente  pregiudicato  l’interesse  dell’amministrazione,  e  quello  dello  stesso

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