Page 57 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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Il Punto Mediappalti
a ipotesi di falso. o l’aggiudicazione dei partecipanti alla gara o
comunque relativa al corretto svolgimento di
Per dirimere il conflitto di norme potenzialmente quest’ultima, secondo quanto previsto dalla lettera
concorrenti si deve fare necessariamente ricorso c).
al criterio di specialità (art. 15 delle preleggi), in
applicazione del quale deve attribuirsi prevalenza La plenaria 16/2020 è quindi sicuramente
alla lettera c), sulla base dell’elemento specializzante apprezzabile poiché chiarisce i confini di quelle
consistente nel fatto che le informazioni false, situazioni in cui la non corretta dichiarazione
al pari di quelle fuorvianti, sono finalizzate e/o l’omissione dichiarativa non siano connotate
all’adozione dei provvedimenti di competenza della da dolo, ma piuttosto costituiscano il frutto di
stazione appaltante «sull’esclusione, la selezione una errata valutazione giuridica su questioni
o l’aggiudicazione» e concretamente idonee ad obiettivamente opinabili.
influenzarle.
Tuttavia non risulta sempre agevole stabilire ciò
Per l’effetto, diversamente da quanto finora che può essere ritenuto obiettivamente connotato
affermato dalla prevalente giurisprudenza, da falsità.
l’ambito di applicazione della lettera f-bis) viene
giocoforza a restringersi alle ipotesi - di non Non può sottacersi che si è poi persa l’occasione,
agevole verificazione - in cui le dichiarazioni rese fortemente auspicata dalla sezione remittente, di
o la documentazione presentata in sede di gara chiarire la portata, la consistenza, la perimetrazione
siano obiettivamente false, senza alcun margine di e gli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti sugli
opinabilità, e non siano finalizzate all’adozione dei operatori economici in sede di partecipazione alla
provvedimenti di competenza dell’amministrazione procedura evidenziale, la cui delimitazione continua
relativi all’ammissione, la valutazione delle offerte ad essere affidata all’attività interpretativa.
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