Page 54 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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                 sé  dimostrative  di  pregiudiziale  inaffidabilità)  di   Se  pertanto  la  dichiarazione  dell’ausiliario
                 legittimare  l’automatica  esclusione dalla    Consorzio stabile non  può  essere  considerata
                 gara: dovendo  sempre  e comunque  rimettersi   falsa - e in quanto obiettivamente tale rientrante
                 all’apprezzamento  di rilevanza  della  stazione   nell’ipotesi prevista dalla lett. f-bis) -, un’ulteriore
                 appaltante, a fini della formulazione di prognosi in   ragione per escludere l’applicazione di quest’ultima
                 concreto   sfavorevole   sull’affidabilità   del   disposizione  si trae  dall’esame  dei suoi rapporti
                 concorrente.                                   con la lettera c).

                                                                Come testé evidenziato, quest’ultima prevede tre
                    3. L’Adunanza plenaria                      fattispecie  di  «gravi  illeciti  professionali»  [oggi
                                                                invece collocate nella lettera c-bis), introdotta dal
                 La  complessità  delle  questioni  trattate  hanno   citato  decreto-legge  14  dicembre  2018,  n.  135]
                 imposto  sia  alla  Sezione  remittente  che   una  delle  quali  concernente  un’ipotesi  di  falso
                 all’Adunanza  plenaria  una  analisi capillare e   così  espressa:  «il  fornire,  anche  per  negligenza,
                 puntuale delle norme.                          informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di
                                                                influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
                 L’Adunanza  Plenaria  ha  anzitutto chiarito che   l’aggiudicazione»; in contrapposizione, desumibile
                 la  dichiarazione  oggetto  del  giudizio,  vertente   dalla disgiuntiva «ovvero», all’ulteriore fattispecie
                 sulla  cifra  d’affari  dell’ausiliario,  non  può  essere   consistente nel «l’omettere le informazioni dovute
                 considerata  falsa,  non  essendo  contestato  che   ai fini del corretto svolgimento della procedura di
                 la consorziata  del Consorzio Stabile ausiliario   selezione».
                 abbia conseguito la cifra d’affari esposta: ciò che
                 viene in rilievo è invece la questione se tale cifra   Rispetto all’ipotesi prevista dalla falsità dichiarativa
                 d’affari possa cumularsi a quella delle altre sette   (o  documentale)  di  cui  alla  lettera  f-bis)  quella
                 consorziate indicate nella medesima dichiarazione   relativa alle «informazioni false o fuorvianti» ha un
                 e  sulla  base  del  quale  il  Consorzio,  ausiliario   elemento specializzante, dato dalla loro idoneità
                 dell’originaria aggiudicataria, si è qualificato nella   a «influenzare le decisioni sull’esclusione, la
                 procedura di gara in contestazione nel giudizio.  selezione  o  l’aggiudicazione»  della  stazione
                                                                appaltante.
                 Ebbene, secondo il Collegio, si tratta di valutazioni
                 riferite ad elementi di carattere giuridico, irriducibili   Ai fini dell’esclusione non è dunque sufficiente che
                 all’antitesi  vero/falso,  e  relativi  alla  persistente   l’informazione  sia  falsa  ma  anche  che  la  stessa
                 validità del rapporto  consortile in presenza  di   sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione
                 una  delibera  di  sospensione;  e  alla  possibilità  di   nell’adozione  dei  provvedimenti  concernenti  la
                 cumulare  la  cifra  d’affari  comunque  realizzata   procedura  di  gara.  Coerentemente,  la  fattispecie
                 nel triennio in considerazione dalla consorziata,   equipara  inoltre  all’informazione  falsa  quella
                 ancorché priva di un’attestazione SOA.         fuorviante, ovvero rilevante nella  sua «attitudine
                                                                decettiva,  di  “influenza  indebita”»  sulle  decisioni
                 Su  tale  premessa  sono  stati ritenuti condivisibili   della stazione appaltante, e che rispetto all’ipotesi
                 i rilievi secondo cui la falsità di una dichiarazione   della  falsità  può  essere  distinta  per  il  maggior
                 è  invece  predicabile  rispetto  ad  un  «dato  di   grado di aderenza al vero.
                 realtà», ovvero ad una «situazione fattuale per la
                 quale  possa  alternativamente  porsi l’alternativa   Le  informazioni  sono  strumentali  rispetto  ai
                 logica vero/falso»,  rispetto  alla  quale  valutare  la   provvedimenti di competenza dell’amministrazione
                 dichiarazione resa dall’operatore economico.   relativamente  alla  procedura  di  gara,  i  quali
                                                                sono  a  loro volta emessi  non  solo sulla base
                 Di  conseguenza  le  questioni  relative  al  possesso   dell’accertamento di presupposti di fatto ma anche
                 dei  requisiti  del  Consorzio  stabile  indicato  dalla   di valutazioni di carattere giuridico, opinabili tanto
                 originaria aggiudicataria come proprio ausiliario ai   per quest’ultima quanto per l’operatore economico
                 fini della qualificazione economico-finanziaria nella   che le abbia fornite.
                 procedura di gara non hanno il loro sostrato nella
                 realtà materiale ma vertono sull’interpretazione -   Ne discende  che,  in presenza  di un  margine  di
                 opinabile - di norme giuridiche.               apprezzamento  discrezionale,  la demarcazione

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