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Mediappalti Il Punto
sé dimostrative di pregiudiziale inaffidabilità) di Se pertanto la dichiarazione dell’ausiliario
legittimare l’automatica esclusione dalla Consorzio stabile non può essere considerata
gara: dovendo sempre e comunque rimettersi falsa - e in quanto obiettivamente tale rientrante
all’apprezzamento di rilevanza della stazione nell’ipotesi prevista dalla lett. f-bis) -, un’ulteriore
appaltante, a fini della formulazione di prognosi in ragione per escludere l’applicazione di quest’ultima
concreto sfavorevole sull’affidabilità del disposizione si trae dall’esame dei suoi rapporti
concorrente. con la lettera c).
Come testé evidenziato, quest’ultima prevede tre
3. L’Adunanza plenaria fattispecie di «gravi illeciti professionali» [oggi
invece collocate nella lettera c-bis), introdotta dal
La complessità delle questioni trattate hanno citato decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135]
imposto sia alla Sezione remittente che una delle quali concernente un’ipotesi di falso
all’Adunanza plenaria una analisi capillare e così espressa: «il fornire, anche per negligenza,
puntuale delle norme. informazioni false o fuorvianti suscettibili di
influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
L’Adunanza Plenaria ha anzitutto chiarito che l’aggiudicazione»; in contrapposizione, desumibile
la dichiarazione oggetto del giudizio, vertente dalla disgiuntiva «ovvero», all’ulteriore fattispecie
sulla cifra d’affari dell’ausiliario, non può essere consistente nel «l’omettere le informazioni dovute
considerata falsa, non essendo contestato che ai fini del corretto svolgimento della procedura di
la consorziata del Consorzio Stabile ausiliario selezione».
abbia conseguito la cifra d’affari esposta: ciò che
viene in rilievo è invece la questione se tale cifra Rispetto all’ipotesi prevista dalla falsità dichiarativa
d’affari possa cumularsi a quella delle altre sette (o documentale) di cui alla lettera f-bis) quella
consorziate indicate nella medesima dichiarazione relativa alle «informazioni false o fuorvianti» ha un
e sulla base del quale il Consorzio, ausiliario elemento specializzante, dato dalla loro idoneità
dell’originaria aggiudicataria, si è qualificato nella a «influenzare le decisioni sull’esclusione, la
procedura di gara in contestazione nel giudizio. selezione o l’aggiudicazione» della stazione
appaltante.
Ebbene, secondo il Collegio, si tratta di valutazioni
riferite ad elementi di carattere giuridico, irriducibili Ai fini dell’esclusione non è dunque sufficiente che
all’antitesi vero/falso, e relativi alla persistente l’informazione sia falsa ma anche che la stessa
validità del rapporto consortile in presenza di sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione
una delibera di sospensione; e alla possibilità di nell’adozione dei provvedimenti concernenti la
cumulare la cifra d’affari comunque realizzata procedura di gara. Coerentemente, la fattispecie
nel triennio in considerazione dalla consorziata, equipara inoltre all’informazione falsa quella
ancorché priva di un’attestazione SOA. fuorviante, ovvero rilevante nella sua «attitudine
decettiva, di “influenza indebita”» sulle decisioni
Su tale premessa sono stati ritenuti condivisibili della stazione appaltante, e che rispetto all’ipotesi
i rilievi secondo cui la falsità di una dichiarazione della falsità può essere distinta per il maggior
è invece predicabile rispetto ad un «dato di grado di aderenza al vero.
realtà», ovvero ad una «situazione fattuale per la
quale possa alternativamente porsi l’alternativa Le informazioni sono strumentali rispetto ai
logica vero/falso», rispetto alla quale valutare la provvedimenti di competenza dell’amministrazione
dichiarazione resa dall’operatore economico. relativamente alla procedura di gara, i quali
sono a loro volta emessi non solo sulla base
Di conseguenza le questioni relative al possesso dell’accertamento di presupposti di fatto ma anche
dei requisiti del Consorzio stabile indicato dalla di valutazioni di carattere giuridico, opinabili tanto
originaria aggiudicataria come proprio ausiliario ai per quest’ultima quanto per l’operatore economico
fini della qualificazione economico-finanziaria nella che le abbia fornite.
procedura di gara non hanno il loro sostrato nella
realtà materiale ma vertono sull’interpretazione - Ne discende che, in presenza di un margine di
opinabile - di norme giuridiche. apprezzamento discrezionale, la demarcazione
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