Page 50 - MediAppalti, Anno X - N. 5
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                 L’Adunanza plenaria n. 16/2020 delinea

                 il perimetro delle ipotesi di falso di cui all’art.

                 80, comma 5, lettere c-bis) ed f-bis),

                 d.lgs. n. 50 del 2016                                                        IL


                                                                                            PUN
                                                                                            TO
                 di Adriana Presti


















                    1. I fatti oggetto del giudizio             si sostanziava  nell’impossibilità  di imputare
                                                                all’ausiliario  Consorzio  la  cifra  di  affari  in  lavori
                 Con l’ordinanza del 9 aprile 2020, n. 2332 della V   realizzati dall’impresa  consorziata  sospesa  dal
                 Sezione del Consiglio di Stato ha deferito, ai sensi   Consorzio di appartenenza a causa dell’intervenuta
                 e per gli effetti dell’art. 99, comma 1, cod. proc.   scadenza dell’attestazione SOA. Secondo il primo
                 amm., all’Adunanza plenaria la questione relativa   giudice tale sospensione  avrebbe  impedito di
                 «alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione   cumulare  il  corrispondente  fatturato  in  capo  al
                 ed agli effetti  degli obblighi  dichiarativi gravanti   Consorzio,  sicché  l’erronea  imputazione  dello
                 sugli operatori economici in sede di partecipazione   stesso  nella  cifra  d’affari  complessiva  dichiarata
                 alla procedura evidenziale, con particolare riguardo   dal Consorzio in gara avrebbe imposto l’automatica
                 ai  presupposti  per  l’imputazione della  falsità   esclusione  dell’originaria aggiudicataria,  sebbene
                 dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c) e f-bis del   la  parte  erroneamente  imputata  non  fosse
                 comma 5 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016».  determinante  per  il  superamento  del  fatturato
                                                                richiesto  nel  bando,  avendo  l’aggiudicataria
                 Le questioni deferite riguardavano, in particolare,   comunque superato la cifra d’affari richiesta anche
                 l’esclusione  disposta  nei  confronti  dell’originaria   senza computare la cifra in lavori del consorziato
                 aggiudicataria  di  un  appalto  di  lavori,  per  falsità   sospeso.
                 dichiarativa  ai  sensi  dell’art.  80,  comma  5,  lett.
                 f-bis),  del codice dei contratti pubblici  di cui al   In relazione a tale ipotesi di mendacio, la rimettente,
                 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora in poi “Codice”)   dubitando dell’applicabilità  della disposizione  di
                 in relazione alla propria cifra d’affari, per la quale   cui  all’art.  80,  comma  5,  lett.  f-bis)  del  Codice,
                 aveva fatto ricorso all’avvalimento di un consorzio   ha ipotizzato la riconducibilità alla diversa ipotesi
                 stabile. Secondo il provvedimento impugnato tale   dell’omissione dichiarativa di cui alla lettera c) [ora
                 dichiarazione era inficiata da falsità nella parte in   c-bis)]dell’art.  80,  comma  5,  del  Codice,  ratione
                 cui era stato cumulato il fatturato di una consorziata   temporis  applicabile,  fattispecie  per  la  quale  non
                 in  precedenza  sospesa  dai  benefici  consortili  con   si applica  l’automatismo  espulsivo proprio della
                 apposita  deliberazione  dell’ausiliario Consorzio   medesima lett. f-bis), con conseguente obbligo per
                 stabile.  Tale  impostazione  era  stata  confermata   la  stazione  appaltante  di svolgere  la  valutazione
                 dal  giudice  di prime  cure  (T.a.r    Lecce,  sez.  I,   di  incidenza  sull’integrità  ed  affidabilità  del
                 sent. n. 846 del 2019). La falsità, in particolare,   concorrente.

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