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Mediappalti Il Punto
L’Adunanza plenaria n. 16/2020 delinea
il perimetro delle ipotesi di falso di cui all’art.
80, comma 5, lettere c-bis) ed f-bis),
d.lgs. n. 50 del 2016 IL
PUN
TO
di Adriana Presti
1. I fatti oggetto del giudizio si sostanziava nell’impossibilità di imputare
all’ausiliario Consorzio la cifra di affari in lavori
Con l’ordinanza del 9 aprile 2020, n. 2332 della V realizzati dall’impresa consorziata sospesa dal
Sezione del Consiglio di Stato ha deferito, ai sensi Consorzio di appartenenza a causa dell’intervenuta
e per gli effetti dell’art. 99, comma 1, cod. proc. scadenza dell’attestazione SOA. Secondo il primo
amm., all’Adunanza plenaria la questione relativa giudice tale sospensione avrebbe impedito di
«alla portata, alla consistenza, alla perimetrazione cumulare il corrispondente fatturato in capo al
ed agli effetti degli obblighi dichiarativi gravanti Consorzio, sicché l’erronea imputazione dello
sugli operatori economici in sede di partecipazione stesso nella cifra d’affari complessiva dichiarata
alla procedura evidenziale, con particolare riguardo dal Consorzio in gara avrebbe imposto l’automatica
ai presupposti per l’imputazione della falsità esclusione dell’originaria aggiudicataria, sebbene
dichiarativa, ai sensi di cui alle lettere c) e f-bis del la parte erroneamente imputata non fosse
comma 5 dell’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016». determinante per il superamento del fatturato
richiesto nel bando, avendo l’aggiudicataria
Le questioni deferite riguardavano, in particolare, comunque superato la cifra d’affari richiesta anche
l’esclusione disposta nei confronti dell’originaria senza computare la cifra in lavori del consorziato
aggiudicataria di un appalto di lavori, per falsità sospeso.
dichiarativa ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett.
f-bis), del codice dei contratti pubblici di cui al In relazione a tale ipotesi di mendacio, la rimettente,
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (d’ora in poi “Codice”) dubitando dell’applicabilità della disposizione di
in relazione alla propria cifra d’affari, per la quale cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) del Codice,
aveva fatto ricorso all’avvalimento di un consorzio ha ipotizzato la riconducibilità alla diversa ipotesi
stabile. Secondo il provvedimento impugnato tale dell’omissione dichiarativa di cui alla lettera c) [ora
dichiarazione era inficiata da falsità nella parte in c-bis)]dell’art. 80, comma 5, del Codice, ratione
cui era stato cumulato il fatturato di una consorziata temporis applicabile, fattispecie per la quale non
in precedenza sospesa dai benefici consortili con si applica l’automatismo espulsivo proprio della
apposita deliberazione dell’ausiliario Consorzio medesima lett. f-bis), con conseguente obbligo per
stabile. Tale impostazione era stata confermata la stazione appaltante di svolgere la valutazione
dal giudice di prime cure (T.a.r Lecce, sez. I, di incidenza sull’integrità ed affidabilità del
sent. n. 846 del 2019). La falsità, in particolare, concorrente.
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